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1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo quadro
tra la Repubblica francese,
la Repubblica federale di
Germania, la Repubblica
italiana, il Regno di Spagna,
il Regno di Svezia e il Regno
Unito della Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord
relativo alle misure per
facilitare la
ristrutturazione e le
attività dell'industria
europea per la difesa, con
allegato, fatto a Farnborough
il 27 luglio 2000. |
Identico. |
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1. Piena ed intera
esecuzione è data all'Accordo
quadro di cui all'articolo 1,
a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto
dall'articolo 55 dell'Accordo
quadro stesso. |
Identico. |
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1. Al comma 6
dell'articolo 1 della legge 9
luglio 1990, n. 185, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) la lettera
c) è sostituita dalla
seguente: "c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);"; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;". |
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1. All'articolo 5 della
legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) al comma 1,
sono aggiunte, in fine, le
parole: ", anche con riguardo
alle operazioni svolte nel
quadro di programmi
intergovernativi o a seguito
di concessione di licenza
globale di progetto o in
relazione ad esse"; b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto"; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1". |
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1. All'articolo 9 della
legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) al comma 4, la
parola: "UEO" è sostituita
dalla seguente: "UE"; b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1". |
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1. Dopo il comma 5
dell'articolo 11 della legge
9 luglio 1990, n. 185, è
aggiunto il seguente: |
Identico. |
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"5-bis. Alla
domanda di licenza globale di
progetto di cui all'articolo
13, comma 1, deve essere
acclusa copia
dell'autorizzazione a
trattare, fatta eccezione per
i programmi di cui
all'articolo 9, comma
7-bis, e devono essere
indicati: a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre; b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione; c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5". |
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| 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di |
Identico. |
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materiali di armamento,
il controllo delle operazioni
secondo i princìpi ispiratori
della presente legge. Tali
accordi devono inoltre
prevedere disposizioni
analoghe a quelle di cui
all'articolo 13 dell'Accordo
quadro tra la Repubblica
francese, la Repubblica
federale di Germania, la
Repubblica italiana, il Regno
di Spagna, il Regno di Svezia
e il Regno Unito della Gran
Bretagna e dell'Irlanda del
Nord relativo alle misure per
facilitare la
ristrutturazione e le
attività dell'industria
europea per la difesa, fatto
a Farnborough il 27 luglio
2000. Con la stessa licenza
globale di progetto può,
inoltre, essere autorizzata
la fornitura di materiali di
armamento, sviluppati o
prodotti sulla base di
programmi congiunti, ai
suddetti Paesi per uso
militare nazionale". |
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1. All'articolo 14 della
legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) al comma 1,
sono aggiunte, in fine, le
parole: ", ad eccezione dei
casi previsti dall'articolo
9, commi 4 e 5, ovvero in
caso di licenza globale di
progetto"; b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile,". |
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1. Al comma 2
dell'articolo 19 della legge
9 luglio 1990, n. 185, le
parole: "ai Ministri" sono
sostituite dalle seguenti:
"alle Amministrazioni". |
Identico. |
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1. All'articolo 20 della
legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) al comma 1,
alinea, sono aggiunte, in
fine, le parole: "ovvero in
caso di licenza globale di
progetto"; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri". |
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1. Per quanto attiene ai
programmi di coproduzione
intergovernativa per la
produzione di materiali di
armamento e di
equipaggiamento delle Forze
armate e di polizia, già
avviati alla data di entrata
in vigore della presente
legge, effettuati ai sensi
della legge 9 luglio 1990, n.
185, l'operatore, in caso di
concessione di licenza
globale di progetto, presenta
l'elenco dei materiali fino a
quel momento movimentati,
certificato dal Ministero
della difesa, al Ministero
degli affari esteri e
all'Amministrazione doganale
che provvede alla definizione
dei regimi doganali
accesi. |
Identico. |
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1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri,
sono determinate le
condizioni per l'applicazione
delle norme relative al
segreto di Stato e alle
notizie di cui è vietata la
divulgazione, ai sensi e per
gli effetti di cui al regio
decreto 11 luglio 1941, n.
1161, ai Paesi membri
dell'Unione europea o della
NATO con i quali l'Italia
abbia sottoscritto specifici
accordi intergovernativi in
materia di trasferimento e di
esportazione di materiali di
armamento o per la fornitura
di materiali di armamento. |
Identico. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
29.500 euro annui a decorrere
dal 2002, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
29.500 euro annui a decorrere
dal 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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