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1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo quadro
tra la Repubblica francese,
la Repubblica federale di
Germania, la Repubblica
italiana, il Regno di Spagna,
il Regno di Svezia e il Regno
Unito della Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord
relativo alle misure per
facilitare la
ristrutturazione e le
attività dell'industria
europea per la difesa, con
allegato, fatto a Farnborough
il 27 luglio 2000. |
Identico. |
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1. Piena ed intera
esecuzione è data all'Accordo
quadro di cui all'articolo 1,
a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto
dall'articolo 55 dell'Accordo
quadro stesso. |
Identico. |
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1. Al comma 6
dell'articolo 1 della legge 9
luglio 1990, n. 185, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) la lettera
c) è sostituita dalla
seguente: |
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"c) verso i Paesi
nei cui confronti sia stato
dichiarato l'embargo
totale o parziale delle
forniture belliche da parte
delle Nazioni Unite o
dell'Unione europea
(UE);"; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;". |
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1. Al comma 4
dell'articolo 9 della legge 9
luglio 1990, n. 185, la
parola: "UEO" è sostituita
dalla seguente: "UE". |
Identico. |
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1. Dopo il comma 7
dell'articolo 9 della legge 9
luglio 1990, n. 185, è
aggiunto il seguente: |
Identico. |
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"7-bis. Sono
escluse dalla disciplina del
presente articolo le
operazioni svolte nel quadro
di programmi congiunti
intergovernativi di cui
all'articolo 13, comma 1". |
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1. Dopo il comma 5
dell'articolo 11 della legge
9 luglio 1990, n. 185, è
aggiunto il seguente: |
Identico. |
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"5-bis. Alla
domanda di licenza globale di
progetto di cui all'articolo
13, comma 1, deve essere
acclusa copia
dell'autorizzazione a
trattare, fatta eccezione per
i programmi di cui
all'articolo 9, comma
7-bis, e devono essere
indicati: a) la descrizione del programma congiunto; b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale; c) il tipo di materiale". |
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| 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a |
Identico. |
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singolo operatore, quando
riguarda esportazioni,
importazioni o transiti di
materiali di armamento da
effettuare nel quadro di
programmi congiunti
intergovernativi o
industriali di ricerca,
sviluppo, produzione di
materiali di armamento svolti
con imprese di Paesi membri
dell'UE o della NATO con i
quali l'Italia abbia
sottoscritto specifici
accordi che garantiscano, in
materia di trasferimento e di
esportazione di materiali di
armamento, il controllo delle
operazioni secondo i principi
ispiratori della presente
legge. Con la stessa licenza
globale di progetto può,
inoltre, essere autorizzata
la fornitura di materiali di
armamento, sviluppati e/o
prodotti sulla base di
programmi congiunti, ai
suddetti Paesi per uso
militare nazionale". |
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1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto". |
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1. Al comma 3, primo
periodo, dell'articolo 14
della legge 9 luglio 1990, n.
185, dopo le parole:
"L'autorizzazione" sono
inserite le seguenti: ",
fatta eccezione per la
licenza globale di progetto
che è rilasciata per un
periodo massimo di tre anni
ed è prorogabile,". |
2. Identico. |
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1. Al comma 2
dell'articolo 19 della legge
9 luglio 1990, n.185, le
parole: "ai Ministri" sono
sostituite dalle seguenti:
"alle Amministrazioni". |
Identico. |
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1. All'articolo 20 della
legge 9 luglio 1990, n.185,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) al comma 1,
alinea, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
"ovvero in caso di licenza
globale di progetto"; |
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b) dopo il
comma 4 è aggiunto il
seguente: "4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri". |
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1. Al comma 1
dell'articolo 27 della legge
9 luglio 1990, n. 185, dopo
le parole: "dall'articolo 2,"
sono inserite le seguenti:
"fatta eccezione per le
operazioni in utilizzo di
licenza globale di
progetto,". |
Identico. |
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1. Per quanto attiene ai
programmi di coproduzione
intergovernativa per la
produzione di materiali di
armamento e di
equipaggiamento delle Forze
armate e di polizia, già
avviati alla data di entrata
in vigore della presente
legge, effettuati ai sensi
della legge 9 luglio 1990, n.
185, l'operatore, in caso di
concessione di licenza
globale di progetto, presenta
l'elenco dei materiali fino a
quel momento movimentati,
certificato dal Ministero
della difesa, al Ministero
degli affari esteri e
all'Amministrazione doganale
che provvede alla definizione
dei regimi doganali
accesi. |
Identico. |
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| 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al |
Identico. |
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segreto di Stato e alle
notizie di cui è vietata la
divulgazione, ai sensi e per
gli effetti di cui al regio
decreto 11 luglio 1941, n.
1161, ai Paesi membri
dell'Unione europea o della
NATO con i quali l'Italia
abbia sottoscritto specifici
accordi intergovernativi in
materia di trasferimento e di
esportazione di materiali di
armamento o per la fornitura
di materiali di armamento. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
29.500 euro annui a decorrere
dal 2002, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
Identico. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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