XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1919




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita in Caulonia una sezione distaccata del tribunale di Locri.
        2. La sezione distaccata in Caulonia del tribunale di Locri comprende il territorio già facente parte della pretura di Caulonia.


Art. 2.

        1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Locri, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.
        2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Caulonia del tribunale di Locri, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Locri sono trasmessi alla sezione stessa.
        2. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Locri gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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