XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1919
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita in Caulonia una sezione distaccata del
tribunale di Locri.
2. La sezione distaccata in Caulonia del tribunale di
Locri comprende il territorio già facente parte della pretura
di Caulonia.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle
dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Locri, gli
organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Alla data di entrata in funzione della sezione
distaccata in Caulonia del tribunale di Locri, i procedimenti
penali e civili, territorialmente di competenza di tale
sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, dinanzi al tribunale di Locri sono trasmessi
alla sezione stessa.
2. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Locri
gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge è stata fissata l'udienza di
discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a
giudizio a tutti gli imputati.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.