XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1897




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della presente legge, si intendono con il termine di:

            a) utilizzo irriguo: la tecnica agronomica di apporto artificiale di acqua al terreno agrario;

            b) acque reflue: le acque reflue urbane, industriali e zootecniche;

            c) parametri di qualità delle acque reflue per utilizzo irriguo: gli standard e le relative limitazioni d'uso che devono soddisfare le acque reflue destinate ad utilizzo irriguo, in particolare affinché non si verifichino rischi potenziali per la salute umana ed animale, rischi di inquinamento ambientale, nonché rischi per la tutela della qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

            d) acque reflue irrigue: le acque reflue destinate all'utilizzo irriguo e che soddisfano i parametri di qualità delle acque reflue per utilizzo irriguo.


Art. 2.

        1. Le acque reflue possono essere destinate ad utilizzo irriguo.
        2. Allo scopo di permettere il reale utilizzo irriguo delle acque reflue, è disposta la realizzazione di un programma di interventi finalizzato ad individuare e a realizzare le misure per tale scopo necessarie.
        3. Il programma di interventi è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero della salute, sentiti l'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni e gli enti locali e territoriali aventi competenze in materia di acque reflue.
        4. Le acque reflue destinate ad utilizzo irriguo devono corrispondere a specifici parametri di qualità. Allo scopo, si devono considerare sia la tutela della salute umana ed animale e la tutela dell'ambiente, sia le tipologie e le tecniche di coltivazione delle produzioni agricole, sia la sicurezza e la qualità alimentare delle produzioni agroalimentari.
        5. I parametri di qualità delle acque reflue per utilizzo irriguo sono stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro della salute.


Art. 3.

        1. I consorzi di bonifica e di irrigazione, nell'ambito dei bacini di bonifica di loro competenza, sentiti gli enti locali e territoriali interessati e aventi competenze in materia di acque reflue, attuano il programma di interventi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
        2. I consorzi di bonifica e di irrigazione provvedono, in modo prioritario, a:

            a) effettuare, ove necessario, i trattamenti sulle acque reflue per renderle acque reflue irrigue;

            b) realizzare gli interventi e le opere con cui ottenere le acque reflue irrigue;

            c) costruire gli impianti necessari per prelevare e per distribuire le acque reflue irrigue.


Art. 4.

        1. Per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di 258.228 euro per l'anno 2002, di 206.582 euro per l'anno 2003 e di 154.937 euro per l'anno 2004. Non meno del 95 per cento delle predette somme è destinato al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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