XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1897
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge, si intendono con il
termine di:
a) utilizzo irriguo: la tecnica agronomica di
apporto artificiale di acqua al terreno agrario;
b) acque reflue: le acque reflue urbane,
industriali e zootecniche;
c) parametri di qualità delle acque reflue per
utilizzo irriguo: gli standard e le relative limitazioni
d'uso che devono soddisfare le acque reflue destinate ad
utilizzo irriguo, in particolare affinché non si verifichino
rischi potenziali per la salute umana ed animale, rischi di
inquinamento ambientale, nonché rischi per la tutela della
qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
d) acque reflue irrigue: le acque reflue destinate
all'utilizzo irriguo e che soddisfano i parametri di qualità
delle acque reflue per utilizzo irriguo.
Art. 2.
1. Le acque reflue possono essere destinate ad utilizzo
irriguo.
2. Allo scopo di permettere il reale utilizzo irriguo
delle acque reflue, è disposta la realizzazione di un
programma di interventi finalizzato ad individuare e a
realizzare le misure per tale scopo necessarie.
3. Il programma di interventi è disposto dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministero della salute, sentiti l'Associazione nazionale delle
bonifiche e delle irrigazioni e gli enti locali e territoriali
aventi competenze in materia di acque reflue.
4. Le acque reflue destinate ad utilizzo irriguo devono
corrispondere a specifici parametri di qualità. Allo scopo, si
devono considerare sia la tutela della salute umana ed animale
e la tutela dell'ambiente, sia le tipologie e le tecniche di
coltivazione delle produzioni agricole, sia la sicurezza e la
qualità alimentare delle produzioni agroalimentari.
5. I parametri di qualità delle acque reflue per utilizzo
irriguo sono stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e il Ministro della salute.
Art. 3.
1. I consorzi di bonifica e di irrigazione, nell'ambito
dei bacini di bonifica di loro competenza, sentiti gli enti
locali e territoriali interessati e aventi competenze in
materia di acque reflue, attuano il programma di interventi di
cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. I consorzi di bonifica e di irrigazione provvedono, in
modo prioritario, a:
a) effettuare, ove necessario, i trattamenti sulle
acque reflue per renderle acque reflue irrigue;
b) realizzare gli interventi e le opere con cui
ottenere le acque reflue irrigue;
c) costruire gli impianti necessari per prelevare
e per distribuire le acque reflue irrigue.
Art. 4.
1. Per l'attuazione delle disposizioni previste dalla
presente legge è autorizzata la spesa di 258.228 euro per
l'anno 2002, di 206.582 euro per l'anno 2003 e di 154.937 euro
per l'anno 2004. Non meno del 95 per cento delle predette
somme è destinato al conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 3.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.