XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1891




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai medesimi corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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