XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1891
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono regolarmente iscritti ai corsi di diploma
universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 gli
studenti nei confronti dei quali i competenti organi di
giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso
ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi
dell'iscrizione ai medesimi corsi di diploma universitario o
di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto
1999, n. 264. Sono validi ai sensi e per gli effetti della
legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti
di cui al presente articolo ed i relativi crediti
formativi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.