XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1882




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui il periodo di esposizione all'amianto sia stato superiore a cinque anni ed inferiore a dieci anni, il periodo lavorativo soggetto alla predetta assicurazione obbligatoria č moltiplicato per il coefficiente di 1,3. I benefėci della presente legge sono riconosciuti anche a favore di coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano cessato l'attivitā lavorativa nelle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima".
        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 516.457 euro per il 2001, 2.065.828 euro per il 2002 e 4.131.655 euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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