XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1882
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,
n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui il
periodo di esposizione all'amianto sia stato superiore a
cinque anni ed inferiore a dieci anni, il periodo lavorativo
soggetto alla predetta assicurazione obbligatoria č
moltiplicato per il coefficiente di 1,3. I benefėci della
presente legge sono riconosciuti anche a favore di coloro che,
alla data di presentazione della domanda, abbiano cessato
l'attivitā lavorativa nelle imprese che estraggono amianto o
utilizzano amianto come materia prima".
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, valutati in 516.457 euro per il 2001,
2.065.828 euro per il 2002 e 4.131.655 euro per il 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.