XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1873
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo nazionale degli strumenti musicali:
princìpi fondamentali).
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare la specifica
categoria di beni culturali costituita dagli strumenti
musicali, è istituito il Museo nazionale degli strumenti
musicali, di seguito denominato "Museo".
2. Il Museo, è istituto centrale del Ministero per i beni
e le attività culturali ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2000, n. 441.
3. Il Museo è istituzionalmente deputato a tutelare,
conservare e valorizzare gli strumenti musicali ivi presenti,
in ordine alla variegata tipologia di essi, alla loro
artigianalità, alla loro storia tecnica e musicale. Il Museo
promuove, altresì, ogni attività scientifica ed operativa di
tutela sugli strumenti musicali storici presenti nel
territorio italiano, compresi quelli presenti nelle chiese od
in altri luoghi di culto.
4. Il Museo è dotato di autonomia amministrativa e
contabile; è altresì dotato di appositi organi preposti alla
gestione, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio
custodito. Il Museo rappresenta:
a) il centro di raccordo con gli altri Musei,
italiani e stranieri, aventi il medesimo oggetto di tutela;
b) il centro promotore di attività didattiche da
svolgere sul territorio, indirizzate alla conoscenza tecnica
degli strumenti nonché alla loro storia ed ai metodi di
restauro.
5. Nell'esercizio della propria attività istituzionale, il
Museo può definire e concordare interventi di enti pubblici o
privati ed istituti economico-finanziari. Tali interventi sono
finalizzati alla promozione d'iniziative ed attività
culturali, idonee a favorire la conoscenza dal patrimonio
conservato.
6. Il Museo ha sede in Roma, all'interno del comprensorio
avente ingresso nella piazza Santa Croce in Gerusalemme, al
numero civico 9/A; il complesso unitario della struttura
museale è articolato in due palazzine, attualmente-denominate
"Capocci" e "Samoggia".
Art. 2.
(Norme generali per l'organizzazione e per il
funzionamento amministrativo-contabile nonché per la
disciplina del servizio di cassa del Museo nazionale degli
strumenti musicali).
1. L'organizzazione, la sistemazione logistica, la
dotazione organica di personale e la sua qualificazione
professionale, il funzionamento amministrativo-contabile
nonché la disciplina del servizio di cassa del Museo nazionale
degli strumenti musicali sono disciplinati con uno o più
regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I
regolamenti integrano, modificano e coordinano le disposizioni
sull'ordinamento e sul personale destinato al Museo nazionale
degli strumenti musicali, nell'osservanza dei princìpi e
criteri direttivi indicati nei commi successivi.
2. L'autonomia della ricerca scientifica e tecnica del
Museo nonché la sua autonomia amministrativa e contabile si
esplicano nel rispetto del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501, ed in
conformità agli atti di indirizzo politico amministrativo di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al
comma 1 il Governo deve prevedere che:
a) il comitato di gestione, organo direttivo del
Museo, eserciti le attività di tutela e valorizzazione degli
strumenti musicali sottoposti alla propria competenza, adempia
alle attribuzioni finanziarie e contabili, risponda al
Ministro per i beni e le attività culturali circa la
realizzazione degli obiettivi e dei programmi ministeriali;
b) il comitato di gestione del Museo sia così
composto:
1) dal direttore del Museo, presidente;
2) dai direttori dei laboratori e dal capo del servizio
amministrativo;
3) da due funzionari dell'area direttivo-professionale
confluiti nell'area "C", come individuata dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il
personale non dirigenziale del comparto dei ministeri, in
possesso dei requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza
ed appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni e le
attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle
finanze;
4) da un impiegato dell'ufficio amministrativo del Museo
con funzioni di segretario;
c) siano definiti come organi direttivi
individuali del Museo:
1) il direttore;
2) il capo del servizio amministrativo;
3) i direttori dei laboratori o dei servizi;
d) il comitato di gestione si riunisca in adunanza
ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via
straordinaria sia convocato dal direttore dell'istituto o su
richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti;
e) per la validità delle deliberazioni del
comitato sia necessaria la presenza di almeno due terzi dei
componenti, compreso almeno uno dei due funzionari di cui al
numero 3) della lettera b);
f) le deliberazioni siano adottate a maggioranza
dei presenti, ed in caso di parità prevalga il voto del
presidente;
g) il direttore:
1) soprintenda all'attività ed al funzionamento del
Museo, nonché ne determini le linee di ricerca e gli indirizzi
tecnici, in base alla programmazione di cui al comma 2;
2) disponga tutto quanto riguarda i particolari
incarichi che devono essere svolti dal personale per il
migliore raggiungimento delle finalità del Museo;
3) impegni ed ordini le spese nei limiti dei fondi
stanziati in bilancio, previa deliberazione del comitato di
gestione;
4) emetta e firmi, congiuntamente con il capo del
servizio amministrativo, le reversali d'incasso ed i mandati
di pagamento, documenti contabili che devono contenere gli
elementi essenziali per essi previsti dal regolamento di cui
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni;
5) in caso di temporanea assenza od impedimento, sia
sostituito da un funzionario dell'area direttivo-professionale
confluito nell'area "C", come individuata dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il
personale non dirigenziale del compatto dei ministeri, in
possesso dei requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza
nonché in servizio nel Museo con funzioni dirigenziali
vicarie, o, in mancanza, dal funzionario della medesima area
professionale più anziano;
6) per il coordinamento dell'attività del Museo, il
direttore s'avvalga di una segreteria tecnica composta da
personale in servizio nel medesimo;
h) il capo del servizio amministrativo coadiuvi il
direttore del Museo nello svolgimento dell'azione
amministrativa, diriga e coordini l'attività degli uffici
dipendenti sotto i profili amministrativo e contabile, firmi
congiuntamente con il direttore le reversali d'incasso ed i
mandati di pagamento;
i) possano essere eseguiti in economia, attingendo
dal fondo assegnato annualmente con la legge d'approvazione
del bilancio dello Stato e dai proventi esterni, e secondo la
procedura di cui alla legge l^ marzo 1975, n. 44, e successive
modificazioni, singoli servizi e disposti acquisti di singoli
beni necessari per il miglior espletamento delle attività del
Museo in relazione all'oggetto e con le modalità previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 agosto 2001, n. 384;
l) quando il Museo debba rivolgersi a ditte
estere, il contratto possa essere stipulato a trattativa
privata anche quando la ditta estera richieda che all'ordine
s'accompagni l'accreditamento di parte o di tutta la somma
pattuita, purché tale accreditamento sia fatto a titolo
cauzionale presso un istituto estero di credito, e sia
esigibile dalla ditta fornitrice solamente dopo la consegna e
il collaudo della fornitura;
m) il deposito cauzionale, relativo ai contratti
di cui alla lettera l), sia disposto dal comitato di
gestione con delibera motivata;
n) i contratti siano stipulati dal direttore del
Museo o da un suo delegato, previa deliberazione del comitato
di gestione che successivamente li approvi, ed il capo del
servizio amministrativo funga da ufficiale rogante;
o) il Museo, per il conseguimento delle proprie
finalità, provveda direttamente alle spese per l'acquisizione
di beni, apparecchiature, strumenti e servizi di cui alla
lettera i);
p) il comitato di gestione, all'inizio di ogni
quadriennio, nomini una commissione composta dal capo del
servizio amministrativo con funzioni di presidente, dal
direttore dell'ufficio tecnico e da due funzionari dell'area
direttivo-professionale confluiti nell'area "C", come
individuata dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro stipulato per il personale non dirigenziale del
comparto Ministeri, in possesso dei requisiti culturali per
l'accesso alla dirigenza, nonché da un dipendente del servizio
amministrativo con funzioni di segretario;
q) la commissione di cui alla lettera p)
esprima pareri in ordine all'indispensabilità della spesa
ed alla congruità del prezzo sulle materie di cui alla lettera
i), nonché sulla convenienza d'utilizzazioni ulteriori
dei beni di cui alla lettera o), divenuti tecnicamente
obsoleti, nonché sul loro valore di stima quando ne risulti
conveniente l'alienazione o la permuta;
r) l'esercizio finanziario cominci il 1^ gennaio e
termini il 31 dicembre del medesimo anno, e ad esso siano
riferiti il bilancio preventivo nonché il rendiconto di
gestione di cui alla lettera s), documenti contabili da
formulare in termini di competenza e di cassa;
s) al bilancio preventivo, predisposto dal
comitato di gestione, siano unite una copia del verbale di
deliberazione e la giustificazione delle differenze degli
stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente, mentre al
rendiconto di gestione, siano allegati un'illustrazione dei
dati consuntivi, i documenti giustificativi delle spese
effettuate ed una copia dell'estratto-conto emesso
dall'istituto bancario cui sia affidato il servizio di cassa
ai sensi del comma 4, copia munita del visto del direttore
dell'istituto bancario medesimo;
t) nel preventivo di spesa sia iscritto un fondo
di riserva; destinato a fronteggiare spese impreviste che si
verifichino nel corso del periodo di gestione, e da tale
fondo, a carico del quale non possono essere emessi mandati di
pagamento, siano tratte, previa delibera del comitato di
gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti
riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità;
u) le spese siano contenute nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, mentre ad eventuali maggiori
esigenze finanziarie verificantisi nel corso del periodo di
gestione si possa far fronte con:
1) prelievo dell'eventuale avanzo d'amministrazione
dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del
bilancio di previsione riguardante l'esercizio successivo a
quello cui il medesimo avanzo si riferisca;
2) impiego d'eventuali nuove o maggiori entrate
accertate;
3) storni delle somme necessarie da capitoli di spesa
che presentino disponibilità finanziarie, il cui impiego non
sia prevedibile nel periodo di gestione;
v) le proposte di variazione siano deliberate,
salva comprovata necessità, non oltre il 31 ottobre dell'anno
cui attenga il preventivo di spese cui si riferiscano, e siano
comunicate al competente ufficio del Ministero per i beni e le
attività culturali entro quindici giorni dalla data della loro
deliberazione effettuata dal comitato di gestione, e tutte le
variazioni al preventivo di spesa siano approvate dal Ministro
per i beni e le attività culturali.
4. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere
inoltre che:
a) il Museo, per il servizio di cassa tenga le
disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro ai sensi
dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629, salvo che
non sia autorizzato dal Ministero dell'economia e delle
finanze a trasferire le somme medesime dai conti correnti con
il Tesoro in conti correnti presso un istituto di credito,
secondo le disposizioni e con le modalità previste dagli
articoli 4 e 5 della citata legge n. 629 del 1966;
b) l'istituto di credito sia scelto dal comitato
di gestione in base ad esame comparativo, e la designazione
dell'istituto prescelto sia comunicata dal Museo al competente
ufficio del Ministero per l'autorizzazione di cui alla lettera
a);
c) spetti all'istituto bancario incaricato del
servizio di cassa:
1) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal
Ministero a favore del Museo per il suo funzionamento e per le
spese d'ufficio;
2) riscuotere i proventi derivanti al Museo dallo
svolgimento delle sue attività, ovvero qualunque altra somma o
provento designato od affidato al Museo per scopi
particolari;
3) pagare le spese stanziate in bilancio sopra ordini
od assegni firmati dal direttore del Museo ovvero, in caso di
sua assenza od impedimento, da un funzionario dell'istituto a
ciò delegato dal comitato di gestione ed appartenente all'area
"C", come individuata dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro stipulato per il personale non
dirigenziale del comparto dei ministeri, in possesso dei
requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza;
4) custodire i titoli ed i valori, spettanti al Museo
od affidati al medesimo per deposito;
d) il servizio di cassa sia effettuato, in ogni
caso, da un solo istituto bancario mediante un unico conto
corrente;
e) il comitato di gestione possa autorizzare,
sotto la propria responsabilità, il direttore o il segretario
del comitato stesso a riscuotere somme spettanti al Museo ed
aventi carattere di provento, mentre le somme riscosse siano
riversate sul conto corrente bancario entro il termine massimo
di dieci giorni;
f) per fronteggiare il pagamento delle minute
spese, il comitato di gestione deliberi un'anticipazione al
capo del servizio amministrativo nella misura che reputi
necessaria e comunque non superiore a 2.500 euro annui, mentre
le spese relative siano autorizzate dal direttore del Museo, e
l'anticipazione sia reintegrata quando occorra con delibera
del comitato di gestione su presentazione dei rendiconti e dei
relativi documenti di spesa vistati dal direttore del
Museo;
g) alla fine dell'esercizio finanziario il capo
del servizio amministrativo versi la somma residua
all'istituto bancario che effettui servizio di cassa, unendo
al rendiconto finale la relativa ricevuta.
5. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà altresì
prevedere che:
a) i beni relativi al Museo siano concessi in uso
a questo ed appartengano al patrimonio dello Stato,
nell'osservanza delle norme previste dalla legge e dal
regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, nonché delle istruzioni
generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato,
e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) i beni siano assunti dal direttore del Museo,
con debito di vigilanza, in consegna effettuata per mezzo
degli inventari;
c) all'atto della cessazione dell'ufficio da parte
del direttore, il passaggio di gestione avvenga mediante
ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il
consegnatario uscente o i suoi aventi causa e il consegnatario
subentrante, con l'intervento d'un funzionario incaricato dal
Ministero per i beni e le attività culturali;
d) la custodia del materiale didattico, tecnico e
scientifico dei laboratori sia affidata, con attestazione in
apposito verbale, dal direttore del Museo al direttore di
laboratorio, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio
originale, sottoscritti dal direttore del Museo e dal
direttore di laboratorio interessato che risponde del
materiale affidatogli;
e) nel caso di mutamento del direttore di
laboratorio, a questi sia attribuito l'obbligo di fare la
riconsegna al direttore del Museo.
Art. 3.
(Progetto "Città della musica").
1. Per la conservazione e la valorizzazione degli
strumenti musicali e delle tradizioni storico-musicali ad essi
legate, nonché ai fini della tutela specifica di beni
artistici e storici definiti "organologici", nell'àmbito del
Museo è avviato un progetto per la costituzione della "Città
della musica". Con regolamento adottato dal Ministro per i
beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di attuazione del presente comma.
2. Negli spazi individuati dal comma 3 sono attuate le
seguenti iniziative:
a) manifestazioni di musica colta;
b) manifestazioni di musica popolare, con
particolare riguardo a cicli dedicati a strumenti musicali
insoliti o rari;
c) concerti domenicali tenuti da bande;
d) mostre dedicate alla musica colta e
popolare;
e) manifestazioni artistiche dal preminente
interesse musicale.
3. Per favorire le attività divulgative del progetto
"Città della musica" ai sensi del comma 2, con il regolamento
di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il
riadattamento architettonico, conforme alla vigente normativa,
delle seguenti porzioni territoriali esistenti all'interno
della sede in cui è attualmente sistemata la raccolta da
tutelare a cura del Museo:
a) un auditorium per cento posti a sedere,
esistente;
b) un auditorium per trecento posti a
sedere, in spazi suscettibili di riadattamento
architettonico;
c) un auditorium all'aperto per almeno
duemila posti a sedere, sull'area compresa tra le palazzine
Capocci e Samoggia, nel rispetto della situazione ambientale e
con l'inserimento di sole strutture mobili che non insistano
stabilmente sull'area medesima né la danneggino in alcun
modo;
d) una biblioteca specializzata ed annessa al
Museo, in locali esistenti;
e) sale per convegni e corsi nonché laboratori di
restauro, in spazi suscettibili
di riadattamento architettonico di pertinenza
del Museo;
f) servizi complementari, in locali esistenti e
suscettibili di riadattamento architettonico.
4. Le strutture di cui al comma 3, anche con l'intervento
di enti pubblici o privati ed istituti economico-finanziari,
sono destinate ad ospitare spettacoli di livello nazionale ed
internazionale inerenti all'oggetto della tutela operata dal
Museo. Le medesime strutture possono altresì essere utilizzate
da enti autonomi lirico-sinfonici italiani, europei ed
extraeuropei per iniziative di speciale livello artistico,
secondo i criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al
comma 1, nonché nel rispetto dei più avanzati livelli di
sicurezza interna ed esterna.
5. Con riferimento agli strumenti musicali storicamente
più rilevanti del Museo sono predisposti, previo esame
radiografico e fotogrammetrico degli strumenti medesimi,
disegni tecnici per finalità di divulgazione scientifica nei
confronti di enti, organismi e persone, pubblici o privati;
per le medesime finalità è predisposta altresì la
registrazione fonografica, con aggiornati mezzi tecnici, degli
strumenti originali funzionanti. Con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali sono annualmente stabilite le
condizioni economiche per l'acquisto di copie del predetto
materiale, in relazione ad importi non superiori a quelli
riscontrabili nel libero mercato.
6. Il progetto "Città della musica" è collocato nel
complesso architettonico del Museo. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le autorità comunali,
provinciali e regionali territorialmente e funzionalmente
competenti, stabilisce con proprio decreto, da emanare di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali
entro quattro mesi dalla data d'entrata in vigore della
presente legge, le modalità e i provvedimenti destinati a
favorire l'accesso al Museo ed alle strutture di cui al
comma 3.
Art. 4.
(Attività di informazione e formazione
tecnico-scientifico-culturale. Norme generali per la tutela di
strumenti musicali aventi speciale rilevanza
storico-artistica).
1. Il Museo organizza nella propria sede corsi annuali
d'organologia dedicati ad un'approfondita conoscenza
storico-tecnica di tutti gli strumenti musicali. Tali corsi
professionali, destinati primariamente alla conoscenza degli
strumenti musicali nonché al loro restauro ed ai criteri
storico-tecnico-scientifici per l'esecuzione di copie, sono
tenuti all'interno della sede museale da docenti organologi e
musicologi di chiara fama italiani, europei ed
extraeuropei.
2. Il Museo promuove ogni attività scientifica ed
operativa di tutela sugli strumenti musicali storici presenti
nel territorio italiano. Costituisce un archivio centrale
degli strumenti musicali storici, in modo che gli interventi
sul patrimonio organologico siano coordinati con le ricerche
organologiche e musicologiche avviate nell'àmbito
universitario internazionale. A questi fini, con specifici
decreti e nel rispetto delle competenze di cui alla legge 17
dicembre 1962, n. 1863, e al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, acquisisce per conto
dello Stato italiano strumenti musicali che si rivelino
suscettibili di tutela specifica per il loro notevole
interesse storico, anche da depositi già acquisiti o da
archivi privati già complessivamente tutelati. Tali strumenti
sono collocati nel Museo; in caso di impossibilità o di
inopportunità di procedere all'acquisizione, il Museo può
effettuare collegamenti pariordinati con altri musei e
raccolte, pubblici o privati, per esclusivi fini di tutela
storico-musicale e nella salvaguardia delle rispettive
competenze gestionali.
3. In relazione ad esigenze di particolare ed urgente
rilevanza storico-musicale e per incentivare una qualificata
occupazione lavorativa, specialmente giovanile, nella sede del
Museo o in altro idoneo locale a Roma, funzionalmente
dipendente dal Museo stesso, può essere istituito, sotto
l'alta sorveglianza del Ministero per i beni e le attività
culturali, un corso biennale di "restauratore organario" per
il restauro d'organi storici, finanziato con risorse a carico
del bilancio dello Stato nonché attraverso eventuali fondi
comunitari. L'attività didattica del corso è affidata ad
esperti di chiara fama italiani, europei od extraeuropei, ed è
organizzata in modo che gli interventi sul patrimonio
organario siano coordinati con le ricerche organologiche e
musicologiche avviate nell'àmbito universitario
internazionale. Al termine del corso è rilasciato un attestato
di frequenza.
4. Il Museo promuove ogni attività scientifica ed
operativa di tutela sugli organi storici presenti nel
territorio italiano; costituisce un settore d'archivio,
riguardante tutte le informazioni sugli organi e sugli
organari, quale settore specializzato dell'archivio centrale
di cui al comma 2. Il Museo promuove inoltre un censimento
ufficiale degli organi italiani ed un albo dei costruttori
storici italiani d'organi, i dati risultanti da tale
censimento sono collocati su rete telematica, per la loro più
idonea e tempestiva divulgazione. Il Ministero per i beni e le
attività culturali, previa segnalazione e documentata attività
istruttoria da parte del Museo, promuove iniziative per la
tutela d'importanti organi storici da parte dell'UNESCO, quale
contributo in favore della conservazione del patrimonio
dell'umanità.
5. Con le medesime modalità stabilite al comma 4 per la
tutela degli organi storici, nella sede del Museo sono
costituiti:
a) un archivio italiano del pianoforte ed un albo
dei costruttori italiani del pianoforte dalle origini
all'epoca attuale;
b) archivi italiani finalizzati alla conoscenza
storica, alla tutela, alla conservazione ed al restauro della
liuteria e degli strumenti a fiato, nonché corredati dai
rispettivi albi di costruttori storici italiani dalle origini
all'epoca attuale.
6. Alla attuazione delle attività disciplinate dal
presente articolo si provvede con regolamento adottato dal
Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490).
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 2, dopo le parole:
"storico, artistico", è inserita la seguente: ",
organologico";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo
le parole: "interesse artistico, storico" è inserita la
seguente: ", organologico"; al medesimo comma dopo la lettera
e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) i beni organologici collocati nelle
collezioni pubbliche, in quelle private e nelle chiese od in
altri luoghi di culto";
c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera
f) è aggiunta la seguente :
"f-bis) gli strumenti musicali";
d) all'articolo 123, dopo le parole: "artistico,
storico", è inserita la seguente: ", organologico";
e) all'allegato "A", alla categoria dei beni è
aggiunta, in fine, la seguente voce:
"16. Strumenti musicali" e ai valori applicabili di cui
al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente: "16. Strumenti
musicali".
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge valutato per l'anno 2002 in complessivi 15 milioni di
euro, di cui 12,5 milioni di euro per l'adeguamento
strutturale ed architettonico del Museo da parte della
competente Soprintendenza e 2,5 milioni di euro per il
restauro dei beni custoditi dal Museo, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.