XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1853




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 4, comma 2, delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai vice procuratori delegati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 72, primo comma, lettera c), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, spetta l'indennità per ogni giorno impiegato;".



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