XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1853
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 2, delle norme approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
vice procuratori delegati allo svolgimento delle funzioni di
cui all'articolo 72, primo comma, lettera c),
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, spetta
l'indennità per ogni giorno impiegato;".