XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1838




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n.353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 353


          All'articolo 1:

              al comma 1, è soppressa la parola: ", 6";

              il comma 2 è sostituito dai seguenti:

          "2. La violazione delle disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
          2-bis. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.
          2-ter. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro".


          All'articolo 2:

              il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1".


          All'articolo 3:

              al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30".


        L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

          "Art. 4. - 1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento".




Frontespizio Testo del decreto legge