XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1829
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro il 31 dicembre 2002 sono indette selezioni per
l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori assunti a
tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n.
242.
2. Per partecipare alla selezione, i lavoratori di cui al
comma 1 devono presentare domanda alla presidenza della corte
di appello presso la quale prestano servizio, ovvero presso le
sedi periferiche della giustizia minorile.
3. I lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo
possono partecipare alla selezione esclusivamente per la
figura professionale e per la posizione economica loro
attribuite in sede di inquadramento ai sensi della legge 18
agosto 2000, n. 242.
4. Entro un mese dalla scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono nominate, con provvedimento
del direttore generale, le commissioni esaminatrici.
5. La prova cui sono sottoposti i candidati in ciascuna
specialità, teorica e pratica, per le figure professionali e
per le posizioni economiche C1 e C2, esclusivamente pratica
per tutte le altre figure professionali e per le posizioni
economiche A1, B1, B2 e B3, è finalizzata ad accertare il
livello di professionalità acquisito.
6. All'esito della selezione la commissione di cui al
comma 4 forma la graduatoria di merito.
7. I candidati che hanno superato la selezione sono
immessi nei ruoli dell'amministrazione della giustizia con
aumento delle piante organiche nelle figure professionali e
nelle posizioni economiche nelle quali è avvenuta la selezione
stessa e sono destinati nell'ambito territoriale del distretto
di corte di appello, ovvero presso le sedi periferiche della
giustizia minorile, dove hanno prestato servizio ai sensi
della legge 18 agosto 2000, n. 242.
8. Con decreto del Ministro della giustizia l'aumento
delle piante organiche di cui al comma 7 è distribuito tra gli
uffici dell'amministrazione della giustizia.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.