XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1829




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Entro il 31 dicembre 2002 sono indette selezioni per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242.
        2. Per partecipare alla selezione, i lavoratori di cui al comma 1 devono presentare domanda alla presidenza della corte di appello presso la quale prestano servizio, ovvero presso le sedi periferiche della giustizia minorile.
        3. I lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo possono partecipare alla selezione esclusivamente per la figura professionale e per la posizione economica loro attribuite in sede di inquadramento ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242.
        4. Entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono nominate, con provvedimento del direttore generale, le commissioni esaminatrici.
        5. La prova cui sono sottoposti i candidati in ciascuna specialità, teorica e pratica, per le figure professionali e per le posizioni economiche C1 e C2, esclusivamente pratica per tutte le altre figure professionali e per le posizioni economiche A1, B1, B2 e B3, è finalizzata ad accertare il livello di professionalità acquisito.
        6. All'esito della selezione la commissione di cui al comma 4 forma la graduatoria di merito.
        7. I candidati che hanno superato la selezione sono immessi nei ruoli dell'amministrazione della giustizia con aumento delle piante organiche nelle figure professionali e nelle posizioni economiche nelle quali è avvenuta la selezione stessa e sono destinati nell'ambito territoriale del distretto di corte di appello, ovvero presso le sedi periferiche della giustizia minorile, dove hanno prestato servizio ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242.
        8. Con decreto del Ministro della giustizia l'aumento delle piante organiche di cui al comma 7 è distribuito tra gli uffici dell'amministrazione della giustizia.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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