XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1822




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sistema di rappresentanza militare).

        1. La rappresentanza militare, quale istituto dell'ordinamento militare, cura le aspirazioni e gli interessi collettivi del personale militare, in coerenza con i fini superiori ai quali l'istituzione militare è preposta nell'interesse generale della Nazione italiana. A tale fine gli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono partecipano alle attività di consultazione e di concertazione previste dagli articoli 5, 6 e 7 e possono avanzare proposte, pareri ed istanze collettive nelle materie attinenti alla condizione, al trattamento, alla tutela di natura giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare, secondo quanto previsto dalla presente legge.
        2. Gli organi della rappresentanza militare hanno come autorità di riferimento i corrispondenti comandanti.
        3. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale e, fatti salvi i riflessi di carattere generale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare.


Art. 2.

(Organi della rappresentanza
a livello centrale).

        1. A livello nazionale ed interforze è istituito il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), che si articola:

                a) per sezioni di Forza armata, Arma o Corpo armato collocate e funzionanti all'interno del COCER;
                b) per comparti;

                c) per commissioni interforze di categoria, collocate e funzionanti all'interno del COCER.

        2. Il COCER delibera in seduta plenaria, salvo che:

                a) per le questioni che riguardano specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, per le quali delega la Sezione COCER interessata di deliberare in merito;

                b) per le questioni legate specificatamente all'attività di concertazione in cui si suddivide per comparti, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

                c) per le questioni di una determinata categoria in cui viene attivata un'apposita commissione interforze di categoria che riferirà sui risultati dell'esame della questione all'assemblea plenaria.


        3. I comparti di cui alla lettera b) del comma 1 sono: difesa, sicurezza e leva. Essi sono composti rispettivamente dai rappresentanti del personale:

                a) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con esclusione di quello di leva;

                b) dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione di quello di leva;

                c) di leva delle Forze armate, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

        4. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, reca le disposizioni necessarie sulle procedure di attivazione delle articolazioni, delle commissioni interforze di categoria e delle deliberazioni del COCER.

Art. 3.

(Organi della rappresentanza
a livello intermedio e locale).

        1. A livello intermedio e locale sono istituiti:

                a) i consigli interforze regionali (COIR), collocati presso una regione, o presso un gruppo di regioni amministrative, composti da militari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

                b) un consiglio intermedio (COIR) collocato presso il Corpo delle capitanerie di porto, nell'ambito della Marina militare. Il presidente di tale organismo partecipa alle riunioni del COCER allorché si trattino questioni di specifico interesse del Corpo;

                c) i consigli di base della rappresentanza militare (COBAR) collocati presso le unità di ciascuna Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza tali consigli sono istituiti, ove possibile, a livello provinciale.

        2. I comandi presso i quali costituire i Consigli di cui al comma 1 sono individuati relativamente ai:

                a) COIR, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

                b) COBAR, dal Segretario generale della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, secondo le rispettive competenze.

        3. Per il Corpo delle capitanerie di porto l'individuazione dei comandi presso i quali costituire i COBAR è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta del Comandante generale del Corpo.
        4. Nel rispetto dei princìpi generali stabiliti dalla presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, possono essere emanate apposite norme per disciplinare l'istituzione ed il funzionamento di un autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza militare.


Art. 4.

(Categorie di personale militare).

        1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

                a) categoria "A": dirigenti e direttivi; tale categoria si suddivide in:

                1) A1: ufficiali dirigenti;

                2) A2: ufficiali direttivi;

                b) categoria "B": personale non dirigente e non direttivo; tale categoria si suddivide in:

                1) B1: marescialli o ispettori;

                2) B2: sergenti o sovrintendenti;

                c) categoria "C": volontari; tale categoria si suddivide in:

                1) C1: volontari ed assimilati in servizio permanente, compresi i carabinieri e i finanzieri in ferma quadriennale;

                2) C2: volontari ed assimilati in ferma breve o prefissata;

                d) categoria "D": leva; tale categoria si suddivide in:

                1) D1: ufficiali di complemento di prima nomina e ufficiali in ferma prefissata;

                2) D2: militari di truppa.

Art. 5.

(Partecipazione del COCER alle procedure
della concertazione).

        1. Il COCER partecipa alle attività di concertazione interministeriale relative alla definizione dei contenuti del rapporto d'impiego del personale militare per le materie e con le modalità di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.


Art. 6.

(Competenze consultive e propositive del COCER).

        1. Il COCER ha come autorità militare corrispondente il Capo di Stato maggiore della difesa. Il COCER esprime parere sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie indicate all'articolo 1, comma 1.
        2. Il parere è espresso entro un mese dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si intende reso in senso favorevole.
        3. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1.
        4. Il COCER può richiedere all'autorità corrispondente riunioni informative per l'approfondimento delle questioni sulle quali esprime il parere.
        5. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta, il parere è espresso entro quindici giorni. In ogni caso il Governo, il Ministro della difesa o il Ministro dell'economia e delle finanze possono definire lo schema di provvedimento anche prima di tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale da non consentire di attendere il suo decorso e il COCER non si sia espresso tempestivamente.
        6. Il COCER si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e semestralmente verifica la sua attuazione.
        7. Il COCER è adeguatamente informato dalle autorità corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli orientamenti dell'amministrazione concernenti le materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, o comunque rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza. L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi incontri semestrali privi di efficacia negoziale.
        8. Il COCER nelle materie rientranti nella relativa competenza può attivare scambi di informazione con gli altri consigli rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione e può partecipare ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali consigli, previa intesa con l'autorità corrispondente.
        9. Le proposte, i pareri e le istanze collettive di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasmessi al Capo di stato maggiore della difesa che, qualora la questione riguardi aspetti d'interesse di una singola Forza armata o Corpo armato, provvede a interessare il rispettivo Capo di stato maggiore o Comandante generale. La risposta deve essere formulata entro due mesi dal ricevimento dell'istanza, tenendo conto delle rispettive competenze.
        10. Il COCER può partecipare, direttamente o indirettamente con i propri delegati, ai consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.
        11. Il COCER, previa autorizzazione del Ministro della difesa, può incontrare i rappresentanti delle associazioni d'arma di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982, secondo le norme indicate dallo stesso decreto.
        12. Le competenze di cui all'articolo 1 sono devolute al COCER, nell'ambito della rappresentanza militare, per quanto attiene agli interessi collettivi del personale militare delle formazioni impiegate in operazioni anche fuori dal territorio nazionale. Ove ritenuto necessario, le visite in zona d'operazioni, possono essere svolte compatibilmente con lo sviluppo delle operazioni stesse e previo parere favorevole del Capo di stato maggiore della difesa, su autorizzazione del Ministro della difesa.


Art. 7.

(Competenze consultive e propositive dei consigli della
rappresentanza a livello locale e intermedio).

        1. Nell'ambito degli organismi della rappresentanza militare a livello locale e intermedio le competenze indicate all'articolo 1 sono così suddivise:

                a) le problematiche relative all'ente militare di appartenenza sono di competenza dei COBAR che possono formulare specifiche istanze, proposte e pareri al COCER;

                b) le relazioni con le amministrazioni locali, fino a livello di provincia, sono di competenza dei COBAR che possono formulare specifiche istanze, proposte e pareri ai COIR;

                c) le relazioni con le amministrazioni a livello di regione amministrativa, o gruppi di regioni amministrative, sono di competenza dei COIR che possono formulare specifiche istanze, proposte e pareri al COCER;

        2. I consigli della rappresentanza possono, d'intesa con l'autorità corrispondente, intrattenere nelle materie di competenza rapporti con gli enti pubblici. In tale ambito, è possibile istituire rapporti diretti con le amministrazioni regionali attraverso i comitati misti, collocati all'interno dei Comandi corrispondenti ai Consigli interforze regionali. L'articolazione e le modalità di funzionamento dei comitati misti viene definita dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.
        3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1, i consigli della rappresentanza possono altresì formulare proposte e pareri in ordine ai seguenti argomenti:

                a) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio settimanale;
                b) criteri generali relativi ai trasferimenti del personale a domanda;

                c) disciplina generale della formazione professionale;

                d) disciplina generale in materia di alloggi;

                e) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione del benessere del personale dei familiari;

                f) sicurezza e prevenzione degli infortuni.

        4. Le istanze, le proposte ed i pareri di cui ai commi 1 e 2, sono inviati dai COBAR e dai COIR ai rispettivi comandanti corrispondenti, che rispondono entro due mesi dalla ricezione nell'ambito delle proprie competenze.
        5. I Comandi corrispondenti ai Consigli interforze regionali, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono individuati tra quelli delle Forze armate e dei Corpi armati operanti in base alla loro giurisdizione sul territorio.


Art. 8.

(Rapporti con il Parlamento
e con il Governo).

        1. L'autorità politica di riferimento del COCER è il Ministro della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è l'autorità politica di riferimento del COCER per le questioni di specifico interesse del Corpo della guardia di finanza.
        2. Nelle materie di rispettiva competenza il COCER, nonché il COIR del Corpo delle capitanerie di porto per le questioni di esclusiva pertinenza del Corpo, possono chiedere, tramite il Ministro della difesa o, per le questioni di specifico interesse del Corpo della guardia di finanza, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero di essere ascoltati, previa autorizzazione del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze secondo la rispettiva competenza, dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza. Il COIR del Corpo delle capitanerie di porto può chiedere, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, di essere ascoltato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Gli adempimenti previsti al comma 2 per il Ministro della difesa e per il Ministro dall'economia e delle finanze sono da essi assolti tempestivamente.
        4. Il COCER o le relative articolazioni di sezione di Forza armata, Arma o Corpo armato, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, per la risoluzione delle questioni attinenti alle materie di interesse ritenute meritevoli di ulteriore esame, possono adire:

                a) il Ministro della difesa per le questioni comuni e per quelle attinenti alle Forze armate ed all'Arma dei carabinieri;

                b) il Ministro dell'economia e delle finanze per le questioni riguardanti specificamente il Corpo della guardia di finanza;

                c) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le questioni riguardanti specificamente il Corpo delle capitanerie di porto.


Art. 9.

(Rappresentanti del personale militare di leva delle Forze
armate e del personale ausiliario delle forze di polizia ad
ordinamento militare).

        1. I rappresentanti del personale militare di leva delle Forze armate e del personale ausiliario delle forze di polizia ad ordinamento militare hanno specifica competenza nella formulazione di pareri, proposte e richieste concernenti tale personale all'interno dei consigli di cui agli articoli 2 e 3 relativamente alle materie di competenza.
        2. I rappresentanti del comparto leva sono sentiti almeno ogni sei mesi dal Ministro della difesa.
        3. Il Ministro della difesa risponde nel merito alle istanze avanzate in occasione delle consultazioni di cui al comma 2 nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un mese.
        4. Nell'ambito delle attività di promozione umana e sociale a favore del personale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, dispone l'istituzione, presso gli stati maggiori o gli alti comandi, di un servizio di orientamento ed assistenza ai militari di leva ed a ferma prefissata, organizzato anche prevedendo l'attivazione di specifiche utenze telefoniche o telematiche, per la soluzione dei particolari problemi di disagio connessi con la vita privata o con l'inserimento nella collettività militare che non hanno potuto trovare adeguato soddisfacimento in ambito locale. Le risultanze di tale servizio sono periodicamente portate a conoscenza dei corrispondenti consigli della rappresentanza militare.


Art. 10.

(Composizione dei consigli
della rappresentanza).

        1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione alla consistenza di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 4 e comunque non inferiore a due e non superiore a quattro unità per ogni categoria, in modo da rappresentare, ove possibile, tutte le sottocategorie di cui al medesimo articolo 4.
        2. I delegati sono eletti in modo tale da garantire la continuità del mandato.


Art. 11.

(Modalità di elezione).

        1. Tutto il personale militare è considerato, ai fini della rappresentanza militare, elettore e può concorrere tra gli eleggibili dell'ente presso cui è in forza effettiva organica, fatto salvo quanto indicato all'articolo 12, comma 1.
        2. L'elezione dei rappresentanti delle categorie di appartenenza presso i COIR ed il COCER è effettuata direttamente, nel corso di distinte consultazioni, da un corpo elettorale formato:

                a) dai delegati eletti nei COBAR;

                b) da rappresentanti dei comandanti eletti in occasione di apposite elezioni preliminari in numero non superiore a quello dei delegati dei COBAR della medesima sottocategoria tra quelle di cui all'articolo 4; tali rappresentanti decadono dalla loro funzione al termine delle operazioni elettorali.

        3. Gli eletti al COCER ed ai COIR decadono dall'appartenenza ai COBAR e possono ricoprire una sola carica elettiva.
        4. I delegati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
        5. I delegati eletti durano in carica:

                a) tre anni per gli eletti nelle categorie A e B e nella sottocategoria C1 di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c);

                b) un anno per gli eletti nella sottocategoria C2 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

                c) sei mesi per gli eletti nella categoria D di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

        6. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere.
        7. I consigli della rappresentanza di ogni ordine e grado, in caso di dimissioni di un numero di membri effettivi pari o superiore al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per l'elezione dei nuovi delegati. Nel caso in cui il numero dei dimissionari sia inferiore al 50 per cento, a ciascun delegato dimissionario subentra il primo dei non eletti rappresentativo della medesima categoria o sottocategoria di appartenenza del delegato dimissionario; in mancanza, sono avviate le procedure per l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originario.
        8. I candidati presentano la propria candidatura almeno un mese prima della data delle elezioni.
        9. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1. Il medesimo regolamento può prevedere che le candidature siano accompagnate da un numero minimo di sottoscrizioni.
        10. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.


Art. 12.

(Elettorato passivo).

        1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:

                a) abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

                b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

                c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o del COBAR;

                d) non debbano svolgere almeno sei mesi se militari di leva, un anno se ufficiali in ferma prefissata, un anno se militari in ferma breve o tre anni di servizio se in servizio permanente, a decorrere dalla data delle elezioni;

                e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 31 agosto 1961, n. 833, e successive modificazioni;

                f) si trovino in aspettativa;

                g) ricoprano cariche amministrative a livello circoscrizionale, comunale e provinciale.

        2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato con determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto per una delle seguenti cause:

                a) cessazione dal servizio;

                b) trasferimento in ambito di altra area territoriale se delegato dei consigli interforze regionali ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;

                c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);

                d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 4;

                e) dimissioni;

                f) aspettativa superiore a novanta giorni;

                g) elezione in cariche amministrative a livello circoscrizionale, comunale, e provinciale.


Art. 13.

(Propaganda elettorale).

        1. A livello locale, intermedio e centrale per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali è convocata un'apposita assemblea organizzata per Forza armata e Corpo armato per le categorie di appartenenza e autorizzata dai comandanti corrispondenti, che ne designano il presidente responsabile del corretto svolgimento. Le assemblee autorizzate si svolgono durante l'orario di servizio.

Art. 14.

(Facoltà e limiti del mandato).

        1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.
        2. Ai fini di cui al comma 1 le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata, compatibilmente con le altre esigenze operative, un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il relativo funzionamento. A tale fine tutte le spese relative alle elezioni ed al funzionamento degli organi di rappresentanza militare, comprese le spese per trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature informatiche e materiale di ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze.
        3. L'attività della rappresentanza militare è svolta durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare una partecipazione all'attività della rappresentanza militare adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ciascun delegato, per lo svolgimento delle attività dei consigli in cui è stato eletto, può utilizzare, compatibilmente con le esigenze operative e di servizio non altrimenti assolvibili e previa intesa con l'autorità competente, periodi di assenza dal proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di appartenenza, per un equivalente di quaranta giorni lavorativi annui se eletto ai COIR o ai COBAR dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza con ambito di competenza provinciale, e di venti giorni lavorativi annui se eletto agli altri COBAR. I delegati che compongono l'ufficio di presidenza dei COIR o dei COBAR possono usufruire per le attività dell'ufficio di presidenza di cui fanno parte, di ulteriori periodi di assenza fino ad un massimo di un terzo di quelli stabiliti per il consiglio di cui fanno parte.
        4. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del relativo mandato, possono richiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. In tale caso le eccedenze di orario non danno comunque titolo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.
        5. Durante l'espletamento del mandato i delegati eletti al COCER rimangono in forza effettiva organica all'ente di appartenenza. L'assolvimento del mandato è annotato nella documentazione caratteristica dell'interessato con apposito modello sostitutivo degli ordinari modelli valutativi.
        6. Le modalità di partecipazione dei delegati alle riunioni dei consigli sono previste nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.
        7. I delegati, con esclusione di quelli eletti al COCER, partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti.
        8. Dal computo dei giorni lavorativi di cui al comma 3 sono esclusi i tempi necessari allo svolgimento di eventuali riunioni indette su richiesta dei comandanti corrispondenti.
        9. Il comandante corrispondente al COBAR autorizza, su richiesta, almeno una assemblea all'anno suddivisa di norma per categorie ed acquisisce, in tale ambito, il parere relativamente alla destinazione dei fondi destinati al benessere del personale.
        10. I delegati eletti nel COCER possono partecipare alle attività di cui all'articolo 6, comma 7, anche a titolo personale. L'intervento del delegato in rappresentanza del COCER può avvenire invece solo previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.
        11. I delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le autorità corrispondenti, possono visitare le strutture ed i reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente con l'orario di servizio e le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR.


Art. 15.

(Tutela e diritti dei delegati).

        1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.
        2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza non sono perseguibili per le opinioni espresse durante le riunioni dei consigli della rappresentanza a meno che queste configurino infrazioni per le quali l'articolo 65, comma 1, del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, preveda l'irrogazione della consegna di rigore.
        3. I trasferimenti dei delegati ad altre sedi, qualora comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previa intesa con il consiglio della rappresentanza del quale fa parte il delegato di cui si chiede il trasferimento. Ove sorga questione il trasferimento può avvenire solo previo assenso del Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di porto.
        4. L'espletamento della funzione rappresentativa, in particolare quella svolta dai delegati del COCER, è riportato nella documentazione personale e costituisce titolo utile da valutare ai fini dell'avanzamento, in assenza di eventuali infrazioni disciplinari commesse durante l'espletamento del mandato.
        5. Ai delegati fuori sede per assolvere il mandato, ai quali non sia applicabile il trattamento di missione previsto per il restante personale militare, può essere concesso il rimborso delle spese documentate sostenute durante la missione per il pernottamento e per i pasti nella misura e nei limiti previsti per il personale della categoria immediatamente superiore. A tale fine è autorizzata la spesa di 206.583 euro annui a decorrere dal 2002.
        6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in 206.583 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 16.

(Organi dei consigli
della rappresentanza).

        1. Sono organi dei consigli della rappresentanza il presidente, l'ufficio di presidenza, l'assemblea ed il segretario.
        2. Il presidente è il delegato più elevato in grado, è responsabile della disciplina ed ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1. A tale fine presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento; autorizza la divulgazione delle deliberazioni e degli eventuali comunicati del consiglio al sensi dell'articolo 18, comma 3.
        3. Il presidente, ai fini di quanto indicato all'articolo 6, comma 6, attesta in termini circostanziati l'attività svolta durante l'espletamento del mandato.
        4. L'ufficio di presidenza, quale organo esecutivo del consiglio, è costituito dal presidente, dal segretario e da un delegato per ciascuna delle categorie rappresentate, eletti dall'assemblea in seduta plenaria.
        5. Il segretario è eletto in seno al consiglio in seduta plenaria. E' organo esecutivo dell'ufficio di presidenza ed ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio. In particolare:

                a) adotta, tenendone informati l'ufficio di presidenza ed il presidente, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

                b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

                c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, alla convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

        6. Su delega dell'ufficio di presidenza, il presidente ed il segretario curano i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.


Art. 17.

(Convocazione dei consigli
della rappresentanza).

        1. I consigli della rappresentanza sono convocati su decisione dell'ufficio di presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a quarantotto ore.
        2. Il COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte con i consigli regionali interforze o di base rispettivamente confluenti, su richiesta degli stessi.
        3. Il COCER è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il Consiglio non abbia deciso che la riunione abbia luogo in altra sede. Il COCER può costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, e può richiedere l'intervento di personale in servizio esperto delle materie da trattare.
        4. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.


Art. 18.

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità
delle deliberazioni e comunicati).

        1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza sono valide, di norma, se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, può prevedere casi in cui, per l'importanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.
        2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e, ove necessario, delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.
        3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi consigli e dai singoli delegati dei consigli, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa, purché senza ulteriori oneri per l'amministrazione militare rispetto a quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 14.


Art. 19.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento di cui al presente comma sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni.
        2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti:
                a) le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 11;
                b) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;
                c) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
                d) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;
                e) le disposizioni necessarie alle procedure di attivazione delle articolazioni, delle commissioni interforze di categoria e delle deliberazioni del COCER;
                f) l'articolazione e le modalità di funzionamento dei comitati misti.

        3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
        4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.


Art. 20.

(Disposizioni finali).

        1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, i consigli della rappresentanza in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.
        2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al comma 1 non è computato al fini di quanto previsto all'articolo 11, commi 4 e 5.



Frontespizio Relazione