XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1822
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sistema di rappresentanza militare).
1. La rappresentanza militare, quale istituto
dell'ordinamento militare, cura le aspirazioni e gli interessi
collettivi del personale militare, in coerenza con i fini
superiori ai quali l'istituzione militare è preposta
nell'interesse generale della Nazione italiana. A tale fine
gli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la
compongono partecipano alle attività di consultazione e di
concertazione previste dagli articoli 5, 6 e 7 e possono
avanzare proposte, pareri ed istanze collettive nelle materie
attinenti alla condizione, al trattamento, alla tutela di
natura giuridica, economica, sanitaria, previdenziale,
culturale e morale del personale militare, secondo quanto
previsto dalla presente legge.
2. Gli organi della rappresentanza militare hanno come
autorità di riferimento i corrispondenti comandanti.
3. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza
militare il rapporto gerarchico-funzionale e, fatti salvi i
riflessi di carattere generale e collettivo sulle condizioni
morali e materiali del personale militare, l'ordinamento,
l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo
e l'impiego del personale militare.
Art. 2.
(Organi della rappresentanza
a livello centrale).
1. A livello nazionale ed interforze è istituito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), che
si articola:
a) per sezioni di Forza armata, Arma o Corpo
armato collocate e funzionanti all'interno del COCER;
b) per comparti;
c) per commissioni interforze di categoria,
collocate e funzionanti all'interno del COCER.
2. Il COCER delibera in seduta plenaria, salvo che:
a) per le questioni che riguardano
specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica
militare, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di
finanza, per le quali delega la Sezione COCER interessata di
deliberare in merito;
b) per le questioni legate specificatamente
all'attività di concertazione in cui si suddivide per
comparti, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
c) per le questioni di una determinata categoria
in cui viene attivata un'apposita commissione interforze di
categoria che riferirà sui risultati dell'esame della
questione all'assemblea plenaria.
3. I comparti di cui alla lettera b) del comma 1
sono: difesa, sicurezza e leva. Essi sono composti
rispettivamente dai rappresentanti del personale:
a) dell'Esercito, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, con esclusione di quello di
leva;
b) dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, con esclusione di quello di leva;
c) di leva delle Forze armate, compreso quello
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza.
4. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, reca le
disposizioni necessarie sulle procedure di attivazione delle
articolazioni, delle commissioni interforze di categoria e
delle deliberazioni del COCER.
Art. 3.
(Organi della rappresentanza
a livello intermedio e locale).
1. A livello intermedio e locale sono istituiti:
a) i consigli interforze regionali (COIR),
collocati presso una regione, o presso un gruppo di regioni
amministrative, composti da militari delle Forze armate,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza;
b) un consiglio intermedio (COIR) collocato presso
il Corpo delle capitanerie di porto, nell'ambito della Marina
militare. Il presidente di tale organismo partecipa alle
riunioni del COCER allorché si trattino questioni di specifico
interesse del Corpo;
c) i consigli di base della rappresentanza
militare (COBAR) collocati presso le unità di ciascuna Forza
armata. Per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della
guardia di finanza tali consigli sono istituiti, ove
possibile, a livello provinciale.
2. I comandi presso i quali costituire i Consigli di cui
al comma 1 sono individuati relativamente ai:
a) COIR, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della
difesa;
b) COBAR, dal Segretario generale della difesa,
dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale
del Corpo della guardia di finanza, secondo le rispettive
competenze.
3. Per il Corpo delle capitanerie di porto
l'individuazione dei comandi presso i quali costituire i COBAR
è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore
della Marina militare, su proposta del Comandante generale del
Corpo.
4. Nel rispetto dei princìpi generali stabiliti dalla
presente legge, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della difesa, possono essere emanate
apposite norme per disciplinare l'istituzione ed il
funzionamento di un autonomo sistema di rappresentanza degli
interessi generali del personale del Corpo militare della
Croce rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme
di collegamento con il sistema della rappresentanza
militare.
Art. 4.
(Categorie di personale militare).
1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è
ripartito nelle seguenti categorie:
a) categoria "A": dirigenti e direttivi; tale
categoria si suddivide in:
1) A1: ufficiali dirigenti;
2) A2: ufficiali direttivi;
b) categoria "B": personale non dirigente e non
direttivo; tale categoria si suddivide in:
1) B1: marescialli o ispettori;
2) B2: sergenti o sovrintendenti;
c) categoria "C": volontari; tale categoria si
suddivide in:
1) C1: volontari ed assimilati in servizio permanente,
compresi i carabinieri e i finanzieri in ferma
quadriennale;
2) C2: volontari ed assimilati in ferma breve o
prefissata;
d) categoria "D": leva; tale categoria si
suddivide in:
1) D1: ufficiali di complemento di prima nomina e
ufficiali in ferma prefissata;
2) D2: militari di truppa.
Art. 5.
(Partecipazione del COCER alle procedure
della concertazione).
1. Il COCER partecipa alle attività di concertazione
interministeriale relative alla definizione dei contenuti del
rapporto d'impiego del personale militare per le materie e con
le modalità di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Competenze consultive e propositive del COCER).
1. Il COCER ha come autorità militare corrispondente il
Capo di Stato maggiore della difesa. Il COCER esprime parere
sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti
legislativi e di regolamenti in ordine alle materie indicate
all'articolo 1, comma 1.
2. Il parere è espresso entro un mese dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale si intende reso in senso
favorevole.
3. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere
acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei
provvedimenti di cui al comma 1.
4. Il COCER può richiedere all'autorità corrispondente
riunioni informative per l'approfondimento delle questioni
sulle quali esprime il parere.
5. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta, il
parere è espresso entro quindici giorni. In ogni caso il
Governo, il Ministro della difesa o il Ministro dell'economia
e delle finanze possono definire lo schema di provvedimento
anche prima di tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale
da non consentire di attendere il suo decorso e il COCER non
si sia espresso tempestivamente.
6. Il COCER si aduna almeno una volta l'anno per formulare
un programma di lavoro e semestralmente verifica la sua
attuazione.
7. Il COCER è adeguatamente informato dalle autorità
corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli
orientamenti dell'amministrazione concernenti le materie
oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, o comunque
rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza.
L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi
incontri semestrali privi di efficacia negoziale.
8. Il COCER nelle materie rientranti nella relativa
competenza può attivare scambi di informazione con gli altri
consigli rappresentativi e sindacali interessati alle attività
di contrattazione e concertazione e può partecipare ad
incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali
consigli, previa intesa con l'autorità corrispondente.
9. Le proposte, i pareri e le istanze collettive di cui
all'articolo 1, comma 1, sono trasmessi al Capo di stato
maggiore della difesa che, qualora la questione riguardi
aspetti d'interesse di una singola Forza armata o Corpo
armato, provvede a interessare il rispettivo Capo di stato
maggiore o Comandante generale. La risposta deve essere
formulata entro due mesi dal ricevimento dell'istanza, tenendo
conto delle rispettive competenze.
10. Il COCER può partecipare, direttamente o
indirettamente con i propri delegati, ai consigli di
amministrazione degli enti di assistenza del personale
militare nominati dai Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze.
11. Il COCER, previa autorizzazione del Ministro della
difesa, può incontrare i rappresentanti delle associazioni
d'arma di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della
difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982, secondo le norme
indicate dallo stesso decreto.
12. Le competenze di cui all'articolo 1 sono devolute al
COCER, nell'ambito della rappresentanza militare, per quanto
attiene agli interessi collettivi del personale militare delle
formazioni impiegate in operazioni anche fuori dal territorio
nazionale. Ove ritenuto necessario, le visite in zona
d'operazioni, possono essere svolte compatibilmente con lo
sviluppo delle operazioni stesse e previo parere favorevole
del Capo di stato maggiore della difesa, su autorizzazione del
Ministro della difesa.
Art. 7.
(Competenze consultive e propositive dei consigli della
rappresentanza a livello locale e intermedio).
1. Nell'ambito degli organismi della rappresentanza
militare a livello locale e intermedio le competenze indicate
all'articolo 1 sono così suddivise:
a) le problematiche relative all'ente militare di
appartenenza sono di competenza dei COBAR che possono
formulare specifiche istanze, proposte e pareri al COCER;
b) le relazioni con le amministrazioni locali,
fino a livello di provincia, sono di competenza dei COBAR che
possono formulare specifiche istanze, proposte e pareri ai
COIR;
c) le relazioni con le amministrazioni a livello
di regione amministrativa, o gruppi di regioni amministrative,
sono di competenza dei COIR che possono formulare specifiche
istanze, proposte e pareri al COCER;
2. I consigli della rappresentanza possono, d'intesa con
l'autorità corrispondente, intrattenere nelle materie di
competenza rapporti con gli enti pubblici. In tale ambito, è
possibile istituire rapporti diretti con le amministrazioni
regionali attraverso i comitati misti, collocati all'interno
dei Comandi corrispondenti ai Consigli interforze regionali.
L'articolazione e le modalità di funzionamento dei comitati
misti viene definita dal regolamento di cui all'articolo 19,
comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1,
i consigli della rappresentanza possono altresì formulare
proposte e pareri in ordine ai seguenti argomenti:
a) articolazione dell'orario di lavoro
obbligatorio settimanale;
b) criteri generali relativi ai trasferimenti del
personale a domanda;
c) disciplina generale della formazione
professionale;
d) disciplina generale in materia di alloggi;
e) attività assistenziali, culturali, ricreative e
di promozione del benessere del personale dei familiari;
f) sicurezza e prevenzione degli infortuni.
4. Le istanze, le proposte ed i pareri di cui ai commi 1 e
2, sono inviati dai COBAR e dai COIR ai rispettivi comandanti
corrispondenti, che rispondono entro due mesi dalla ricezione
nell'ambito delle proprie competenze.
5. I Comandi corrispondenti ai Consigli interforze
regionali, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera a), sono individuati tra quelli delle
Forze armate e dei Corpi armati operanti in base alla loro
giurisdizione sul territorio.
Art. 8.
(Rapporti con il Parlamento
e con il Governo).
1. L'autorità politica di riferimento del COCER è il
Ministro della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è l'autorità politica di riferimento del COCER per le
questioni di specifico interesse del Corpo della guardia di
finanza.
2. Nelle materie di rispettiva competenza il COCER, nonché
il COIR del Corpo delle capitanerie di porto per le questioni
di esclusiva pertinenza del Corpo, possono chiedere, tramite
il Ministro della difesa o, per le questioni di specifico
interesse del Corpo della guardia di finanza, tramite il
Ministro dell'economia e delle finanze, di essere ascoltati
dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo
ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, ovvero di essere ascoltati, previa autorizzazione
del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle
finanze secondo la rispettiva competenza, dagli altri Ministri
sulle materie di rispettiva competenza. Il COIR del Corpo
delle capitanerie di porto può chiedere, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, di
essere ascoltato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Gli adempimenti previsti al comma 2 per il Ministro
della difesa e per il Ministro dall'economia e delle finanze
sono da essi assolti tempestivamente.
4. Il COCER o le relative articolazioni di sezione di
Forza armata, Arma o Corpo armato, secondo modalità stabilite
dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, per la
risoluzione delle questioni attinenti alle materie di
interesse ritenute meritevoli di ulteriore esame, possono
adire:
a) il Ministro della difesa per le questioni
comuni e per quelle attinenti alle Forze armate ed all'Arma
dei carabinieri;
b) il Ministro dell'economia e delle finanze per
le questioni riguardanti specificamente il Corpo della guardia
di finanza;
c) il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per le questioni riguardanti specificamente il Corpo
delle capitanerie di porto.
Art. 9.
(Rappresentanti del personale militare di leva delle Forze
armate e del personale ausiliario delle forze di polizia ad
ordinamento militare).
1. I rappresentanti del personale militare di leva delle
Forze armate e del personale ausiliario delle forze di polizia
ad ordinamento militare hanno specifica competenza nella
formulazione di pareri, proposte e richieste concernenti tale
personale all'interno dei consigli di cui agli articoli 2 e 3
relativamente alle materie di competenza.
2. I rappresentanti del comparto leva sono sentiti almeno
ogni sei mesi dal Ministro della difesa.
3. Il Ministro della difesa risponde nel merito alle
istanze avanzate in occasione delle consultazioni di cui al
comma 2 nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un
mese.
4. Nell'ambito delle attività di promozione umana e
sociale a favore del personale, il Ministro della difesa, con
proprio decreto, dispone l'istituzione, presso gli stati
maggiori o gli alti comandi, di un servizio di orientamento ed
assistenza ai militari di leva ed a ferma prefissata,
organizzato anche prevedendo l'attivazione di specifiche
utenze telefoniche o telematiche, per la soluzione dei
particolari problemi di disagio connessi con la vita privata o
con l'inserimento nella collettività militare che non hanno
potuto trovare adeguato soddisfacimento in ambito locale. Le
risultanze di tale servizio sono periodicamente portate a
conoscenza dei corrispondenti consigli della rappresentanza
militare.
Art. 10.
(Composizione dei consigli
della rappresentanza).
1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli,
sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione
alla consistenza di ciascuna delle categorie di cui
all'articolo 4 e comunque non inferiore a due e non superiore
a quattro unità per ogni categoria, in modo da rappresentare,
ove possibile, tutte le sottocategorie di cui al medesimo
articolo 4.
2. I delegati sono eletti in modo tale da garantire la
continuità del mandato.
Art. 11.
(Modalità di elezione).
1. Tutto il personale militare è considerato, ai fini
della rappresentanza militare, elettore e può concorrere tra
gli eleggibili dell'ente presso cui è in forza effettiva
organica, fatto salvo quanto indicato all'articolo 12, comma
1.
2. L'elezione dei rappresentanti delle categorie di
appartenenza presso i COIR ed il COCER è effettuata
direttamente, nel corso di distinte consultazioni, da un corpo
elettorale formato:
a) dai delegati eletti nei COBAR;
b) da rappresentanti dei comandanti eletti in
occasione di apposite elezioni preliminari in numero non
superiore a quello dei delegati dei COBAR della medesima
sottocategoria tra quelle di cui all'articolo 4; tali
rappresentanti decadono dalla loro funzione al termine delle
operazioni elettorali.
3. Gli eletti al COCER ed ai COIR decadono
dall'appartenenza ai COBAR e possono ricoprire una sola carica
elettiva.
4. I delegati non possono essere eletti per più di due
mandati consecutivi.
5. I delegati eletti durano in carica:
a) tre anni per gli eletti nelle categorie A e B e
nella sottocategoria C1 di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), b) e c);
b) un anno per gli eletti nella sottocategoria C2
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
c) sei mesi per gli eletti nella categoria D di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
6. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La
partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita
ed è un dovere.
7. I consigli della rappresentanza di ogni ordine e grado,
in caso di dimissioni di un numero di membri effettivi pari o
superiore al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono
sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per
l'elezione dei nuovi delegati. Nel caso in cui il numero dei
dimissionari sia inferiore al 50 per cento, a ciascun delegato
dimissionario subentra il primo dei non eletti rappresentativo
della medesima categoria o sottocategoria di appartenenza del
delegato dimissionario; in mancanza, sono avviate le procedure
per l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del
mandato originario.
8. I candidati presentano la propria candidatura almeno un
mese prima della data delle elezioni.
9. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali
di cui al presente articolo sono definite con il regolamento
di cui all'articolo 19, comma 1. Il medesimo regolamento può
prevedere che le candidature siano accompagnate da un numero
minimo di sottoscrizioni.
10. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in
carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi
consigli della rappresentanza.
Art. 12.
(Elettorato passivo).
1. Non sono eleggibili presso gli organi della
rappresentanza militare i militari che:
a) abbiano riportato condanne, ancorché non
definitive, per delitti non colposi, a meno che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli
178 e seguenti del codice penale;
b) si trovino sottoposti a misure cautelari
limitative della libertà personale o a misure interdittive;
c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di
un qualsiasi COIR o del COBAR;
d) non debbano svolgere almeno sei mesi se
militari di leva, un anno se ufficiali in ferma prefissata, un
anno se militari in ferma breve o tre anni di servizio se in
servizio permanente, a decorrere dalla data delle elezioni;
e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di
stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio
1954, n. 599, e 31 agosto 1961, n. 833, e successive
modificazioni;
f) si trovino in aspettativa;
g) ricoprano cariche amministrative a livello
circoscrizionale, comunale e provinciale.
2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato con
determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato
eletto per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio;
b) trasferimento in ambito di altra area
territoriale se delegato dei consigli interforze regionali
ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;
c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui
al comma 1, lettere a), b), c) ed e);
d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui
all'articolo 4;
e) dimissioni;
f) aspettativa superiore a novanta giorni;
g) elezione in cariche amministrative a livello
circoscrizionale, comunale, e provinciale.
Art. 13.
(Propaganda elettorale).
1. A livello locale, intermedio e centrale per la
propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei
relativi programmi elettorali è convocata un'apposita
assemblea organizzata per Forza armata e Corpo armato per le
categorie di appartenenza e autorizzata dai comandanti
corrispondenti, che ne designano il presidente responsabile
del corretto svolgimento. Le assemblee autorizzate si svolgono
durante l'orario di servizio.
Art. 14.
(Facoltà e limiti del mandato).
1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza
nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono
essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le
quali sono stati eletti.
2. Ai fini di cui al comma 1 le autorità corrispondenti
curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata,
compatibilmente con le altre esigenze operative, un'adeguata
disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi
nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di
strumenti idonei per il relativo funzionamento. A tale fine
tutte le spese relative alle elezioni ed al funzionamento
degli organi di rappresentanza militare, comprese le spese per
trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature
informatiche e materiale di ufficio, sono poste a carico di
appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri
della difesa e dell'economia e delle finanze.
3. L'attività della rappresentanza militare è svolta
durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare una
partecipazione all'attività della rappresentanza militare
adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ciascun delegato,
per lo svolgimento delle attività dei consigli in cui è stato
eletto, può utilizzare, compatibilmente con le esigenze
operative e di servizio non altrimenti assolvibili e previa
intesa con l'autorità competente, periodi di assenza dal
proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di
appartenenza, per un equivalente di quaranta giorni lavorativi
annui se eletto ai COIR o ai COBAR dell'Arma dei carabinieri o
del Corpo della guardia di finanza con ambito di competenza
provinciale, e di venti giorni lavorativi annui se eletto agli
altri COBAR. I delegati che compongono l'ufficio di presidenza
dei COIR o dei COBAR possono usufruire per le attività
dell'ufficio di presidenza di cui fanno parte, di ulteriori
periodi di assenza fino ad un massimo di un terzo di quelli
stabiliti per il consiglio di cui fanno parte.
4. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per
il proficuo assolvimento del relativo mandato, possono
richiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre
il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture
e degli strumenti messi a loro disposizione. In tale caso le
eccedenze di orario non danno comunque titolo a recuperi
compensativi o a compensi per lavoro straordinario.
5. Durante l'espletamento del mandato i delegati eletti al
COCER rimangono in forza effettiva organica all'ente di
appartenenza. L'assolvimento del mandato è annotato nella
documentazione caratteristica dell'interessato con apposito
modello sostitutivo degli ordinari modelli valutativi.
6. Le modalità di partecipazione dei delegati alle
riunioni dei consigli sono previste nel regolamento di cui
all'articolo 19, comma 1.
7. I delegati, con esclusione di quelli eletti al COCER,
partecipano ai turni di servizio presso gli enti di
appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono
presenti.
8. Dal computo dei giorni lavorativi di cui al comma 3
sono esclusi i tempi necessari allo svolgimento di eventuali
riunioni indette su richiesta dei comandanti
corrispondenti.
9. Il comandante corrispondente al COBAR autorizza, su
richiesta, almeno una assemblea all'anno suddivisa di norma
per categorie ed acquisisce, in tale ambito, il parere
relativamente alla destinazione dei fondi destinati al
benessere del personale.
10. I delegati eletti nel COCER possono partecipare alle
attività di cui all'articolo 6, comma 7, anche a titolo
personale. L'intervento del delegato in rappresentanza del
COCER può avvenire invece solo previa delega dell'organismo
rappresentato, secondo modalità stabilite dal regolamento di
cui all'articolo 19, comma 1.
11. I delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le
autorità corrispondenti, possono visitare le strutture ed i
reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente
con l'orario di servizio e le locali esigenze operative,
possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad
altre iniziative dei COBAR.
Art. 15.
(Tutela e diritti dei delegati).
1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare
l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza
militare o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave
mancanza disciplinare.
2. I militari eletti quali delegati nei consigli della
rappresentanza non sono perseguibili per le opinioni espresse
durante le riunioni dei consigli della rappresentanza a meno
che queste configurino infrazioni per le quali l'articolo 65,
comma 1, del regolamento di disciplina militare, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545, preveda l'irrogazione della consegna di rigore.
3. I trasferimenti dei delegati ad altre sedi, qualora
comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previa
intesa con il consiglio della rappresentanza del quale fa
parte il delegato di cui si chiede il trasferimento. Ove sorga
questione il trasferimento può avvenire solo previo assenso
del Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei
carabinieri, del Ministro dell'economia e delle finanze per il
Corpo della guardia di finanza e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie
di porto.
4. L'espletamento della funzione rappresentativa, in
particolare quella svolta dai delegati del COCER, è riportato
nella documentazione personale e costituisce titolo utile da
valutare ai fini dell'avanzamento, in assenza di eventuali
infrazioni disciplinari commesse durante l'espletamento del
mandato.
5. Ai delegati fuori sede per assolvere il mandato, ai
quali non sia applicabile il trattamento di missione previsto
per il restante personale militare, può essere concesso il
rimborso delle spese documentate sostenute durante la missione
per il pernottamento e per i pasti nella misura e nei limiti
previsti per il personale della categoria immediatamente
superiore. A tale fine è autorizzata la spesa di 206.583 euro
annui a decorrere dal 2002.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5,
valutato in 206.583 euro annui a decorrere dal 2002, si
provvede per gli anni 2002 e 2003 mediante utilizzo delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
(Organi dei consigli
della rappresentanza).
1. Sono organi dei consigli della rappresentanza il
presidente, l'ufficio di presidenza, l'assemblea ed il
segretario.
2. Il presidente è il delegato più elevato in grado, è
responsabile della disciplina ed ha il compito di garantire
che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto
dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 19,
comma 1. A tale fine presiede l'assemblea e le riunioni
dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare
svolgimento; autorizza la divulgazione delle deliberazioni e
degli eventuali comunicati del consiglio al sensi
dell'articolo 18, comma 3.
3. Il presidente, ai fini di quanto indicato all'articolo
6, comma 6, attesta in termini circostanziati l'attività
svolta durante l'espletamento del mandato.
4. L'ufficio di presidenza, quale organo esecutivo del
consiglio, è costituito dal presidente, dal segretario e da un
delegato per ciascuna delle categorie rappresentate, eletti
dall'assemblea in seduta plenaria.
5. Il segretario è eletto in seno al consiglio in seduta
plenaria. E' organo esecutivo dell'ufficio di presidenza ed ha
il compito di assicurare la continuità dell'attività del
consiglio. In particolare:
a) adotta, tenendone informati l'ufficio di
presidenza ed il presidente, le iniziative conseguenti alle
determinazioni del consiglio;
b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la
predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;
c) procede, secondo quanto previsto dalla presente
legge e dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, alla
convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza.
6. Su delega dell'ufficio di presidenza, il presidente ed
il segretario curano i contatti con l'autorità corrispondente
e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.
Art. 17.
(Convocazione dei consigli
della rappresentanza).
1. I consigli della rappresentanza sono convocati su
decisione dell'ufficio di presidenza o su richiesta di almeno
un terzo dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno
almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali
il termine è ridotto a quarantotto ore.
2. Il COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni
congiunte con i consigli regionali interforze o di base
rispettivamente confluenti, su richiesta degli stessi.
3. Il COCER è di norma convocato nella relativa sede
istituzionale, salvo che il Consiglio non abbia deciso che la
riunione abbia luogo in altra sede. Il COCER può costituire
gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di
problematiche specifiche, e può richiedere l'intervento di
personale in servizio esperto delle materie da trattare.
4. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento
delle attività di istituto di ciascun consiglio, le
convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono
concordate con le autorità corrispondenti.
Art. 18.
(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità
delle deliberazioni e comunicati).
1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza sono
valide, di norma, se è presente la maggioranza dei delegati
componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo
19, comma 1, può prevedere casi in cui, per l'importanza delle
questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono
essere adottate con maggioranze qualificate.
2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della
rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di
base in esso confluenti e, ove necessario, delle unità
elementari in cui si articola l'unità di base.
3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati
dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi
consigli e dai singoli delegati dei consigli, anche attraverso
i mezzi di informazione e gli organi di stampa, purché senza
ulteriori oneri per l'amministrazione militare rispetto a
quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 14.
Art. 19.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei
mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di
regolamento è acquisito preventivamente il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento di cui al
presente comma sostituisce il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e
successive modificazioni.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare
definiti:
a) le modalità di svolgimento delle operazioni
elettorali di cui all'articolo 11;
b) il trattamento dei delegati inviati fuori sede
per assolvere al proprio mandato;
c) le modalità di attuazione di quanto previsto
dall'articolo 14, comma 2;
d) gli strumenti di divulgazione degli atti dei
consigli della rappresentanza;
e) le disposizioni necessarie alle procedure di
attivazione delle articolazioni, delle commissioni interforze
di categoria e delle deliberazioni del COCER;
f) l'articolazione e le modalità di funzionamento
dei comitati misti.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge
11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24
dicembre 1986, n. 958.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro
della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.
Art. 20.
(Disposizioni finali).
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 19, comma 1, i consigli della rappresentanza in
carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove
consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo
quanto previsto dalla presente legge e dal citato
regolamento.
2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al
comma 1 non è computato al fini di quanto previsto
all'articolo 11, commi 4 e 5.