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1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza
pubblica, uno o più
decreti legislativi di
riordino, coordinamento e
integrazione delle
disposizioni legislative nei
seguenti settori e materie,
anche mediante la redazione
di testi unici: |
1. Identico. |
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a) gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti
contaminati; b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. |
|
2. I decreti
legislativi di cui al comma
1, nel disciplinare i settori
e le materie di cui al
medesimo comma 1, definiscono
altresì i criteri direttivi
da seguire al fine di
adottare, nel termine di due
anni dalla data di entrata in
vigore dei medesimi decreti
legislativi, i necessari
provvedimenti per la modifica
e l'integrazione dei
regolamenti di attuazione ed
esecuzione e dei decreti
ministeriali per la
definizione delle norme
tecniche, individuando
altresì gli ambiti nei quali
la potestà regolamentare è
attribuita alle regioni, ai
sensi del sesto comma
dell'articolo 117 della
Costituzione. |
2. I decreti
legislativi di cui al comma
1, nel disciplinare i settori
e le materie di cui al
medesimo comma 1, definiscono
altresì i criteri direttivi
da seguire al fine di
adottare, nel termine di due
anni dalla data di entrata in
vigore dei medesimi decreti
legislativi, i necessari
provvedimenti per la modifica
e l'integrazione dei
regolamenti di attuazione ed
esecuzione e dei decreti
ministeriali per la
definizione delle norme
tecniche, individuando
altresì gli ambiti nei quali
la potestà regolamentare è
delegata alle regioni,
ai sensi del sesto comma
dell'articolo 117 della
Costituzione. |
|
3. I decreti
legislativi di cui al comma 1
recano l'indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a
seguito della loro entrata in
vigore. |
3. identico. |
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4. I decreti
legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con
il Ministro per la funzione
pubblica, di concerto
con i Ministri interessati,
sentito il parere della
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. |
4. I decreti
legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il
Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro
per le politiche comunitarie
e con gli altri
Ministri interessati, sentito
il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281. |
|
5. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, il
Governo trasmette alle Camere
gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma
1, accompagnati dall'analisi
tecnico-normativa e
dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, ai
fini dell'espressione del
parere da parte di una
Commissione parlamentare
composta da venti deputati e
da venti senatori designati,
rispettivamente, dal
Presidente della Camera dei
deputati e dal Presidente del
Senato della Repubblica, in
modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi
parlamentari, assicurando
altresì la presenza di un
rappresentante per ciascun
gruppo costituito in almeno
un ramo del Parlamento. La
Commissione elegge tra i
propri componenti il
presidente, due
vicepresidenti e due
segretari che, insieme con il
presidente, formano l'ufficio
di presidenza. Alle spese
necessarie per il
funzionamento della
Commissione si provvede, in
parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna
delle due Camere. |
5. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, il
Governo trasmette alle Camere
gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma
1, accompagnati dall'analisi
tecnico-normativa e
dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione,
per l'espressione del
parere da parte delle
competenti Commissioni
parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il
proprio parere entro
quarantacinque giorni
dall'assegnazione, indicando
specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non
conformi ai princìpi e ai
criteri direttivi di cui alla
presente legge. |
|
6. La Commissione
di cui al comma 5 esprime il
proprio parere entro
quarantacinque giorni dalla
data di assegnazione degli
schemi dei decreti
legislativi di cui al comma
1, indicando specificamente
le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti ai
princìpi e criteri direttivi
di cui agli articoli 2 e 3,
nonché i propri rilievi e le
relative proposte di
modifica. Sino alla
costituzione della
Commissione di cui al comma
5, il parere sugli schemi dei
decreti legislativi di cui al
comma 1, eventualmente
trasmessi dal Governo alle
Camere, è espresso dalle
competenti Commissioni
parlamentari. |
Soppresso. |
|
7. Entro due
anni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente
legge, il Governo può
emanare, ai sensi dei commi
4, 5 e 6, disposizioni
integrative o correttive dei
decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1,
sulla base di una
relazione motivata presentata
alle Camere dal Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, che individua
le disposizioni dei decreti
legislativi su cui si intende
intervenire e le ragioni
dell'intervento normativo
proposto. |
6. Entro due
anni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente
legge, il Governo può
emanare, ai sensi dei commi 4
e 5, disposizioni integrative
o correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi
del comma 1, sulla base di
una relazione motivata
presentata alle Camere dal
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
che individua le disposizioni
dei decreti legislativi su
cui si intende intervenire e
le ragioni dell'intervento
normativo proposto. |
|
8. Dopo l'emanazione
dei decreti legislativi di
cui al comma 1, eventuali
modifiche e integrazioni
devono essere apportate nella
forma di modifiche testuali
ai medesimi decreti
legislativi. |
7. Identico. |
|
|
| 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di | 8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n.59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome |
|
Trento e di Bolzano, e
del principio di
sussidiarietà, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi
generali: |
di Trento e di Bolzano, e
del principio di
sussidiarietà, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi
generali: |
|
a) garanzia della
salvaguardia, della tutela e
del miglioramento della
qualità dell'ambiente, della
protezione della salute
umana, dell'utilizzazione
accorta e razionale delle
risorse naturali, della
promozione sul piano
internazionale delle norme
destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a
livello locale, regionale,
nazionale, comunitario e
mondiale, come indicato
dall'articolo 174 del
trattato istitutivo della
Comunità europea, e
successive modificazioni; |
a) identica; |
|
b) conseguimento
di maggiore efficienza e
tempestività dei controlli
ambientali; |
|
b) invarianza
degli oneri a carico della
finanza pubblica; |
c) identica; |
|
c) sviluppo e
coordinamento, con
l'invarianza del gettito,
delle misure e degli
interventi che prevedono
incentivi e disincentivi,
finanziari o fiscali, volti a
sostenere, ai fini della
compatibilità ambientale,
l'introduzione e l'adozione
delle migliori tecnologie
disponibili, come definite
dalla direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre
1996, nonché a rendere più
efficienti le azioni di
tutela dell'ambiente; |
d) sviluppo e
coordinamento, con
l'invarianza del gettito,
delle misure e degli
interventi che prevedono
incentivi e disincentivi,
finanziari o fiscali, volti a
sostenere, ai fini della
compatibilità ambientale,
l'introduzione e l'adozione
delle migliori tecnologie
disponibili, come definite
dalla direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre
1996, nonché il risparmio
e l'efficienza energetica,
e a rendere più efficienti
le azioni di tutela
dell'ambiente e di
sostenibilità dello sviluppo,
anche attraverso strumenti
economici, finanziari e
fiscali; |
|
d) piena e
coerente attuazione delle
direttive comunitarie, al
fine di garantire elevati
livelli di tutela
dell'ambiente e di
contribuire in tale modo alla
stessa competitività
dei sistemi territoriali e
delle imprese, evitando
fenomeni di distorsione della
concorrenza; |
e) piena e
coerente attuazione delle
direttive comunitarie, al
fine di garantire elevati
livelli di tutela
dell'ambiente e di
contribuire in tale modo alla
competitività dei sistemi
territoriali e delle imprese,
evitando fenomeni di
distorsione della
concorrenza; |
|
e) princìpi
comunitari di prevenzione, di
precauzione, di correzione e
riduzione degli inquinamenti
e dei danni ambientali e
principio "chi inquina
paga"; |
f) affermazione
dei princìpi comunitari di
prevenzione, di precauzione,
di correzione e riduzione
degli inquinamenti e dei
danni ambientali e del
principio "chi inquina
paga"; |
|
f) previsione
di misure che assicurino la
tempestività e l'efficacia
dei piani e dei programmi di
tutela ambientale,
estendendo, ove possibile,
le procedure previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive
modificazioni; |
g) previsione
di misure che assicurino la
tempestività e l'efficacia
dei piani e dei programmi di
tutela ambientale,
estendendo, ove possibile, le
procedure previste dalla
legge 21 dicembre 2001,
n.443; |
|
g) previsione di
misure che assicurino
l'efficacia dei controlli e
dei monitoraggi ambientali,
incentivando in particolare i
programmi di controllo sui
singoli impianti produttivi,
anche attraverso il
potenziamento e il
miglioramento dell'efficienza
delle autorità competenti; |
h) identica; |
|
h) garanzia di
una più efficace tutela in
materia ambientale anche
mediante il coordinamento e
l'integrazione della
disciplina del sistema
sanzionatorio, amministrativo
e penale, fermi restando i
limiti di pena e l'entità
delle sanzioni amministrative
già stabiliti dalla legge; |
i) identica; |
|
i)
semplificazione, anche
mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, delle procedure
relative agli obblighi di
dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o
di notificazione in materia
ambientale. Resta fermo
quanto previsto per le opere
di interesse strategico
individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive
modificazioni; |
l) identica; |
|
l) riaffermazione
del ruolo delle regioni, sia
in termini legislativi che
amministrativi,
nell'attuazione dei princìpi
e criteri direttivi ispirati
anche alla interconnessione
delle normative di settore in
un quadro, anche procedurale,
unitario, alla valorizzazione
del controllo preventivo del
sistema agenziale rispetto al
quadro sanzionatorio
amministrativo e penale,
nonché alla promozione delle
componenti ambientali nella
formazione e nella
ricerca; |
m) riaffermazione
del ruolo delle regioni,
ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione,
nell'attuazione dei princìpi
e criteri direttivi ispirati
anche alla interconnessione
delle normative di settore in
un quadro, anche procedurale,
unitario, alla valorizzazione
del controllo preventivo del
sistema agenziale rispetto al
quadro sanzionatorio
amministrativo e penale,
nonché alla promozione delle
componenti ambientali nella
formazione e nella
ricerca; |
| m) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, | n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n.761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, |
|
del 19 marzo 2001;
introduzione di agevolazioni
amministrative negli
iter autorizzativi e di
controllo per le imprese
certificate secondo le
predette norme EMAS o in base
al citato regolamento (CE) n.
761/2001, prevedendo, ove
possibile, il ricorso
all'autocertificazione. |
del 19 marzo 2001 e
introduzione di agevolazioni
amministrative negli
iter autorizzativi e di
controllo per le imprese
certificate secondo le
predette norme EMAS o in base
al citato regolamento (CE)
n.761/2001, prevedendo, ove
possibile, il ricorso
all'autocertificazione; |
|
o) sperimentazione e
adozione di procedure che
prevedano l'introduzione
nella contabilità dello
Stato e degli enti pubblici
territoriali dei costi
ambientali e dei cespiti
destinati a sostenerli,
nell'invarianza della spesa e
del gettito. |
|
|
|
1. I decreti legislativi
di cui all'articolo 1 devono
essere informati agli
obiettivi di massima
economicità e razionalità,
anche utilizzando tecniche di
raccolta, gestione ed
elaborazione elettronica di
dati e, se necessario,
mediante ricorso ad
interventi sostitutivi, sulla
base dei seguenti princìpi e
criteri specifici: |
9. I decreti
legislativi di cui al
comma 1 devono essere
informati agli obiettivi di
massima economicità e
razionalità, anche
utilizzando tecniche di
raccolta, gestione ed
elaborazione elettronica di
dati e, se necessario,
mediante ricorso ad
interventi sostitutivi, sulla
base dei seguenti princìpi e
criteri specifici: |
| a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, ed anche innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo | a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 |
| agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio; prevedere a tale fine la transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale di poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, tramite la nomina di commissari ad acta; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante aggiustamenti correttivi dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per | febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di |
|
la bonifica ed il riuso
anche a fini produttivi
dei siti contaminati;
definire le norme tecniche
da adottare per l'utilizzo
obbligatorio di contenitori
di rifiuti urbani adeguati,
che consentano di non recare
alcun pregiudizio
all'ambiente nell'esercizio
delle operazioni di raccolta
e recupero dei rifiuti nelle
aree urbane; promuovere gli
interventi di messa in
sicurezza e bonifica dei siti
contaminati da amianto;
introdurre differenti
previsioni a seconda che le
contaminazioni riguardino
siti con attività produttive
in esercizio ovvero siti
dismessi; prevedere che gli
obiettivi di qualità
ambientale dei suoli, dei
sottosuoli e delle acque
sotterranee dei siti
inquinati, che devono essere
conseguiti con la bonifica,
vengano definiti attraverso
la valutazione dei rischi
sanitari e ambientali
connessi agli usi previsti
dei siti stessi, in
alternativa all'approccio
tabellare; favorire la
conclusione di accordi di
programma tra i soggetti
privati e le amministrazioni
interessate per la gestione
degli interventi di bonifica
e messa in sicurezza; |
assicurare la complessiva
autosufficienza a livello
nazionale; garantire adeguati
incentivi e forme di sostegno
ai soggetti riciclatori dei
rifiuti e per l'utilizzo di
prodotti costituiti da
materiali riciclati, con
particolare riferimento al
potenziamento degli
interventi di riutilizzo e
riciclo del legno e dei
prodotti da esso derivati;
incentivare il ricorso a
risorse finanziarie private
per la bonifica ed il riuso
anche ai fini produttivi dei
siti contaminati, in
applicazione della normativa
vigente; definire le norme
tecniche da adottare per
l'utilizzo obbligatorio di
contenitori di rifiuti urbani
adeguati, che consentano di
non recare pregiudizio
all'ambiente nell'esercizio
delle operazioni di raccolta
e recupero dei rifiuti nelle
aree urbane; promuovere gli
interventi di messa in
sicurezza e bonifica dei siti
contaminati da amianto;
introdurre differenti
previsioni a seconda che le
contaminazioni riguardino
siti con attività produttive
in esercizio ovvero siti
dismessi; prevedere che gli
obiettivi di qualità
ambientale dei suoli, dei
sottosuoli e delle acque
sotterranee dei siti
inquinati, che devono essere
conseguiti con la bonifica,
vengano definiti attraverso
la valutazione dei rischi
sanitari e ambientali
connessi agli usi previsti
dei siti stessi, tenendo
conto dell'approccio
tabellare; favorire la
conclusione di accordi di
programma tra i soggetti
privati e le amministrazioni
interessate per la gestione
degli interventi di bonifica
e messa in sicurezza; |
| b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali | b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n.36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali |
|
e sotterranei,
previa ricognizione degli
stessi; accelerare la
piena attuazione della
gestione del ciclo idrico
integrato a livello di ambito
territoriale ottimale, nel
rispetto dei princìpi di
regolazione e vigilanza
definiti a livello statale
e regionale, come previsto
dalla citata legge n. 36 del
1994, semplificando i
procedimenti e
precisando i poteri
sostitutivi; prevedere, nella
costruzione o sostituzione di
nuovi impianti di trasporto e
distribuzione dell'acqua,
l'obbligo di utilizzo di
sistemi anticorrosivi di
protezione delle condotte,
sia interni che esterni;
favorire il ricorso alla
finanza di progetto per le
costruzioni di nuovi
impianti; prevedere, senza
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le modalità
per la definizione di
meccanismi premiali in favore
dei comuni compresi nelle
aree ad elevata presenza di
impianti di energia
idroelettrica; |
e sotterranei,
previa ricognizione degli
stessi; accelerare la piena
attuazione della gestione del
ciclo idrico integrato a
livello di ambito
territoriale ottimale, nel
rispetto dei princìpi di
regolazione e vigilanza, come
previsto dalla citata legge
n.36 del 1994, semplificando
i procedimenti,
precisando i poteri
sostitutivi e rendendone
semplice e tempestiva
l'utilizzazione;
prevedere, nella costruzione
o sostituzione di nuovi
impianti di trasporto e
distribuzione dell'acqua,
l'obbligo di utilizzo di
sistemi anticorrosivi di
protezione delle condotte,
sia interni che esterni;
favorire il ricorso alla
finanza di progetto per le
costruzioni di nuovi
impianti; prevedere, senza
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le modalità
per la definizione dei
meccanismi premiali in
favore dei comuni compresi
nelle aree ad elevata
presenza di impianti di
energia idroelettrica; |
| c) rimuovere i vincoli non necessari che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti | c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di |
|
di pianificazione con la
garanzia della partecipazione
di tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la
certezza dei tempi di
conclusione dell'iter
procedimentale; |
adozione e approvazione
degli strumenti di
pianificazione con la
garanzia della partecipazione
di tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la
certezza dei tempi di
conclusione dell'iter
procedimentale; |
|
d) estendere, nel
rispetto dell'autonomia degli
enti locali e della volontà
delle popolazioni residenti e
direttamente interessate, la
percentuale di territorio
sottoposto a salvaguardia
e valorizzazione
ambientale, mediante
inserimento di ulteriori
aree, terrestri e marine,
diparticolare pregio;
articolare, con adeguata
motivazione, e
differenziare le misure di
salvaguardia in relazione
alle specifiche situazioni
territoriali; favorire lo
sviluppo di forme di
autofinanziamento tenendo in
considerazione le diverse
situazioni geografiche,
territoriali e ambientali
delle aree protette; favorire
l'uso efficiente ed efficace
delle risorse assegnate alle
aree protette dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti
locali; favorire la
conclusione di accordi di
programma con le
organizzazioni più
rappresentative dei settori
dell'industria,
dell'artigianato,
dell'agricoltura e del
commercio, finalizzati allo
sviluppo economico-sociale e
alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio
naturale delle aree;
prevedere che, nei territori
compresi nei parchi nazionali
e nei parchi naturali
regionali, i vincoli disposti
dalla pianificazione
paesistica e quelli previsti
dall'articolo
1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, decadano
con l'approvazione del piano
del parco o delle misure di
salvaguardia ovvero delle
misure di salvaguardia
disposte in attuazione di
leggi regionali; nei
territori residuali dei
comuni parzialmente compresi
nei parchi nazionali e nei
parchi naturali regionali,
provvedere ad una nuova
individuazione delle aree e
dei beni soggetti alla
disciplina di cui
all'articolo
1-quinquies del citato
decreto-legge n. 312 del
1985, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
431 del 1985; |
d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n.394; estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,ˆâ4 del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n.312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n.431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni |
|
internazionali e
dalla normativa comunitaria
per la conservazione della
biodiversità; |
|
e) conseguire
l'effettività delle sanzioni
amministrative per danno
ambientale mediante
l'adeguamento delle procedure
di irrogazione e delle
sanzioni medesime; rivedere
le procedure relative agli
obblighi di ripristino, al
fine di garantire l'efficacia
delle prescrizioni delle
autorità competenti e il
risarcimento del danno;
prevedere, oltre a
sanzioni a carico dei
soggetti che danneggiano
l'ambiente, anche meccanismi
premiali per coloro che
assumono comportamenti ed
effettuano investimenti per
il miglioramento della
qualità dell'ambiente sul
territorio nazionale; |
e) conseguire
l'effettività delle sanzioni
amministrative per danno
ambientale mediante
l'adeguamento delle procedure
di irrogazione e delle
sanzioni medesime; rivedere
le procedure relative agli
obblighi di ripristino, al
fine di garantire l'efficacia
delle prescrizioni delle
autorità competenti e il
risarcimento del danno;
definire le modalità di
quantificazione del danno;
prevedere, oltre a sanzioni a
carico dei soggetti che
danneggiano l'ambiente, anche
meccanismi premiali per
coloro che assumono
comportamenti ed effettuano
investimenti per il
miglioramento della qualità
dell'ambiente sul territorio
nazionale; |
| f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefìci del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse | f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori |
|
autorizzazioni
ambientali, nel caso di
impianti non rientranti nel
campo di applicazione della
direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre
1996, ma sottoposti a più di
un'autorizzazione ambientale
settoriale; |
assorbiti da detta
autorizzazione; adottare
misure di coordinamento tra
le procedure di VIA e quelle
di IPPC nel caso di impianti
sottoposti ad entrambe le
procedure, al fine di evitare
duplicazioni e
sovrapposizioni; accorpare in
un unico provvedimento di
autorizzazione le diverse
autorizzazioni ambientali,
nel caso di impianti non
rientranti nel campo di
applicazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996, ma
sottoposti a più di
un'autorizzazione ambientale
settoriale; |
|
g) riordinare la
normativa in materia di
tutela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in
atmosfera, mediante una
revisione della disciplina
per le emissioni dei gas
inquinanti degli
inceneritori dei rifiuti
urbani, dei rifiuti speciali
non pericolosi, dei rifiuti
sanitari e dei rifiuti
industriali, nel rispetto
delle norme comunitarie e in
particolare della direttiva
2001/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, e degli
accordi internazionali
sottoscritti in materia,
prevedendo: |
g) riordinare la
normativa in materia di
tutela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in
atmosfera, mediante una
revisione della disciplina
per le emissioni di gas
inquinanti in
atmosfera, nel rispetto
delle norme comunitarie e, in
particolare, della direttiva
2001/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, e degli
accordi internazionali
sottoscritti in materia,
prevedendo: |
|
1) l'integrazione
della disciplina relativa
alle emissioni provenienti
dagli impianti di
riscaldamento per uso
civile; |
1) identico; |
|
2) l'incentivazione
della produzione di energia
da fonti rinnovabili o
alternative mediante la
disciplina della vendita
dell'energia prodotta in
eccedenza agli operatori del
mercato elettrico
nazionale; |
2) l'incentivazione
della produzione di energia
da fonti rinnovabili o
alternative anche
mediante la disciplina della
vendita dell'energia prodotta
in eccedenza agli operatori
del mercato elettrico
nazionale, prolungando
sino a dodici anni il periodo
di validità dei certificati
verdi previsti dalla
normativa vigente; |
|
3) una disciplina
in materia di controllo delle
emissioni derivanti dalle
attività agricole e
zootecniche; |
3) identico; |
|
4) strumenti
economici volti ad
incentivare l'uso di veicoli,
combustibili e carburanti che
possono contribuire
significativamente alla
riduzione delle emissioni e
al miglioramento della
qualità dell'aria; |
4) identico; |
|
5) strumenti di
promozione dell'informazione
ai consumatori sull'impatto
ambientale del ciclo di vita
dei prodotti che in ragione
della loro composizione
possono causare inquinamento
atmosferico; |
5) identico; |
|
6) una disciplina
in materia di accordi
ambientali come strumenti
alternativi di applicazione
della normativa comunitaria
nei casi contemplati; |
soppresso; |
|
7) la
predisposizione del piano
nazionale di riduzione di cui
all'articolo 4, paragrafo 6,
della direttiva 2001/80/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre
2001, che stabilisca
prescrizioni per i grandi
impianti di combustione
esistenti. |
6)
predisposizione del piano
nazionale di riduzione di cui
all'articolo 4, paragrafo 6,
della direttiva 2001/80/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre
2001, che stabilisca
prescrizioni per i grandi
impianti di combustione
esistenti. |
|
2. Per l'emanazione
dei regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nei casi previsti
dalle lettere a), b) ed
f) del comma 1 del
presente articolo, si
intendono norme generali
regolatrici della materia i
princìpi previsti dalle
medesime lettere per le
deleghe legislative. |
10. Per
l'emanazione dei regolamenti
ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400, nei casi
previsti dalle lettere a),
b) ed f) del comma
9, si intendono norme
generali regolatrici della
materia i princìpi previsti
dalle medesime lettere per le
deleghe legislative. |
|
|
|
1. Ai fini degli
adempimenti di cui
all'articolo 1 e, in
particolare, del
coordinamento complessivo
delle attività, è
istituita per la durata di
un anno, presso il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio, una
commissione presieduta dal
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio o
da un suo delegato,
composta da ventiquattro
membri particolarmente
qualificati nei settori e
nelle materie oggetto di
delega, scelti anche tra
persone estranee
all'amministrazione. |
11. Ai fini degli
adempimenti di cui al
comma 1 il
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
si avvale, per la
durata di un anno, di una
commissione composta da un
numero massimo di
ventiquattro membri scelti
fra professori
universitari, dirigenti
apicali di istituti pubblici
di ricerca ed esperti di alta
qualificazione nei settori e
nelle materie oggetto della
delega. |
| 2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e | 12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e |
|
dieci scelte tra
personale in servizio presso
il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
con funzioni di supporto. |
dieci scelte tra
personale in servizio presso
il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
con funzioni di supporto. |
|
3. La nomina dei
componenti della commissione
e della segreteria tecnica è
disposta con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
con il quale ne sono anche
stabiliti l'organizzazione e
il funzionamento. Nei limiti
dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 6, con
successivo decreto dello
stesso Ministro, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti ai
predetti componenti. |
13. La nomina
dei componenti della
commissione e della
segreteria tecnica, di cui
ai commi 11 e 12, è
disposta con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del
territorio, che ne
disciplina altresì
l'organizzazione e il
funzionamento. Nei limiti
dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 18, con
successivo decreto dello
stesso Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono
stabiliti i compensi
spettanti ai predetti
componenti. |
|
4. Con atto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
sono individuate forme di
consultazione delle
organizzazioni produttive e
delle categorie, comprese le
associazioni nazionali
riconosciute per la
protezione ambientale e per
la tutela dei consumatori,
interessate dalla
disciplina di cui
all'articolo 1. |
14. Ai fini della
predisposizione dei decreti
legislativi, con atto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
sono individuate forme di
consultazione delle
organizzazioni sindacali e
imprenditoriali e delle
associazioni nazionali
riconosciute per la
protezione ambientale e per
la tutela dei consumatori. |
|
5. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio ogni quattro
mesi dalla data di
istituzione della commissione
di cui al comma 1, riferisce
al Parlamento sullo stato dei
lavori della medesima
commissione
ministeriale. |
15. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio,ˆâ4 ogni
quattro mesi dalla data di
istituzione della commissione
di cui al comma 11,
riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari
sullo stato dei lavori della
medesima commissione. |
|
16. Allo scopo di
diffondere la conoscenza
ambientale e sensibilizzare
l'opinione pubblica, in
merito alle modifiche
legislative conseguenti
all'attuazione della presente
legge, è autorizzata la spesa
di 250.000 euro per l'anno
2003. 17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. |
| 6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002 e di 1.050.000 euro per l'anno 2003. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, | 18. Per l'attuazione del comma 11 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2003 e di 500.000 euro per l'anno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale |
|
nell'ambito dell'unità
previsionale di base
di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando, per
l'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio e, per l'anno
2003, l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo
parzialmente utilizzando, per
l'anno 2003,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e
delle finanze e, per
l'anno 2004,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio. |
|
7. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
19. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio
occorrenti per
l'attuazione del comma
18. |
|
MISURE DI DIRETTA |
|
|
|
1. All'articolo 36 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente: |
20. All'articolo 36
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300, e
successive modificazioni,
dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: |
|
"1-bis. Nei
processi di elaborazione
degli atti di programmazione
del Governo aventi rilevanza
ambientale è garantita la
partecipazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio". |
"1-bis. Identico". |
|
|
|
1. I comuni possono
prevedere idonee misure
compensative, in favore dei
soggetti titolari di
concessione o autorizzazione
edilizia, che subiscono
limitazioni al diritto di
edificazione, riconosciuto
nel titolo abilitativo
rilasciato, in conseguenza
dell'apposizione di vincoli
sopravvenuti, diversi da
quelli di natura urbanistica.
Tali misure potranno
eventualmente consistere nel
trasferimento su aree diverse
del diritto di edificare, con
contestuale cessione al
comune a titolo gratuito
dell'area sottoposta a
vincolo. |
21. Qualora, per
effetto di vincoli
sopravvenuti, diversi da
quelli di natura urbanistica,
non sia più esercitabile
il diritto di edificare che
sia stato già assentito a
norma delle vigenti
disposizioni, è in facoltà
del titolare del diritto
chiedere di esercitare lo
stesso su altra area del
territorio comunale, di cui
abbia acquisito la
disponibilità a fini
edificatori. 22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione |
|
al comune, a titolo
gratuito, dell'area
interessata dal vincolo
sopravvenuto. |
|
2. I consigli
comunali, con apposita
delibera, approvano, secondo
le procedure di legge, gli
atti relativi alle modifiche
urbanistiche ai sensi del
comma 1, anche in deroga agli
strumenti urbanistici
vigenti. |
23. Il comune può
approvare le varianti al
vigente strumento urbanistico
che si rendano necessarie ai
fini della traslazione del
diritto di edificare di cui
al comma 21. |
|
24. L'accoglimento
dell'istanza di cui ai commi
21 e 22 non costituisce
indennizzo. |
|
|
|
1. In attesa di una
revisione complessiva della
normativa sui rifiuti che
disciplini in modo organico
la materia, alla lettera
a) del comma 5 sono
individuate le
caratteristiche e le
tipologie dei rottami che,
derivanti come scarti di
lavorazione oppure originati
da cicli produttivi o di
consumo, sono definibili come
materie prime secondarie per
le attività siderurgiche e
metallurgiche, nonché le
modalità affinché gli stessi
siano sottoposti al regime
delle materie prime e non a
quello dei rifiuti. |
25. In attesa di
una revisione complessiva
della normativa sui rifiuti
che disciplini in modo
organico la materia, alla
lettera a) del comma
29, sono individuate le
caratteristiche e le
tipologie dei rottami che,
derivanti come scarti di
lavorazione oppure originati
da cicli produttivi o di
consumo, sono definibili come
materie prime secondarie per
le attività siderurgiche e
metallurgiche, nonché le
modalità affinché gli stessi
siano sottoposti al regime
delle materie prime e non a
quello dei rifiuti. |
|
2. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo
14 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, sono
sottoposti al regime delle
materie prime e non a quello
dei rifiuti, se rispondenti
alla definizione di materia
prima secondaria per attività
siderurgiche e metallurgiche
di cui al comma 1, lettera
q-bis), dell'articolo 6
del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22,
introdotta dal comma 5 del
presente articolo, i
rottami di cui al comma 1 dei
quali il detentore non si
disfi, non abbia deciso o non
abbia l'obbligo di disfarsi e
che quindi non conferisca a
sistemi di raccolta o
trasporto di rifiuti ai fini
del recupero o dello
smaltimento, ma siano
destinati in modo oggettivo
ed effettivo all'impiego nei
cicli produttivi siderurgici
e metallurgici. |
26. Fermo
restando quanto disposto
dall'articolo 14 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n.138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n.178, sono
sottoposti al regime delle
materie prime e non a quello
dei rifiuti, se rispondenti
alla definizione di materia
prima secondaria per attività
siderurgiche e metallurgiche
di cui al comma 1, lettera
q-bis), dell'articolo 6
del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22,
introdotta dal comma
29, i rottami di cui al
comma 25 dei quali il
detentore non si disfi, non
abbia deciso o non abbia
l'obbligo di disfarsi e che
quindi non conferisca a
sistemi di raccolta o
trasporto di rifiuti ai fini
del recupero o dello
smaltimento, ma siano
destinati in modo oggettivo
ed effettivo all'impiego nei
cicli produttivi siderurgici
o metallurgici. |
| 3. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie | 27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie |
|
derivanti da operazioni
di recupero se dichiarati
come tali da fornitori
o produttori di Paesi
esteri che si iscrivono
all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti con le
modalità specificate al comma
4. |
derivanti da operazioni
di recupero se dichiarati
come tali da fornitori
o produttori di Paesi
esteri che si iscrivono
all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti con le
modalità specificate al comma
28. |
|
4. E' istituita una
sezione speciale dell'Albo
nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei
rifiuti, di cui all'articolo
30, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, alla quale sono
iscritte le imprese di Paesi
europei ed extraeuropei che
effettuano operazioni di
recupero di rottami ferrosi e
non ferrosi, elencate
nell'allegato C annesso al
medesimo decreto legislativo,
per la produzione di materie
prime secondarie per
l'industria siderurgica e
metallurgica, nel rispetto
delle condizioni e delle
norme tecniche riportate
nell'allegato 1 al decreto
del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998.
L'iscrizione è effettuata a
seguito di comunicazione
all'Albo da parte
dell'azienda estera
interessata, accompagnata
dall'attestazione di
conformità a tali condizioni
e norme tecniche rilasciata
dall'autorità pubblica
competente nel Paese di
appartenenza. Le modalità di
funzionamento della sezione
speciale sono stabilite dal
Comitato nazionale dell'Albo;
nelle more di tale
definizione l'iscrizione è
sostituita a tutti gli
effetti dalla comunicazione
corredata dall'attestazione
di conformità dell'autorità
competente. |
28. Identico. |
|
5. Al decreto
legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
29. Al decreto
legislativo 5 febbraio 1997,
n.22, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
|
a) all'articolo
6, comma 1, dopo la lettera
q) sono aggiunte le
seguenti: |
a) identica; |
| "q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in |
|
origine le medesime
caratteristiche riportate
nelle specifiche sopra
menzionate; q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34"; |
|
b) all'articolo
8, comma 1, dopo la lettera
f-quater) è aggiunta la
seguente: |
b) identico: |
|
"f-quinquies) il
combustibile ottenuto dai
rifiuti urbani e speciali non
pericolosi, come descritto
dalle norme tecniche UNI
9903-1 (RDF di qualità
elevata), utilizzato in
co-combustione, come definita
dall'articolo 2, comma 1,
lettera g), del decreto
del Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato 11 novembre
1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
202 del 14 dicembre 1999,
come sostituita dall'articolo
1 del decreto del Ministro
delle attività produttive 18
marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
71 del 25 marzo 2002, in
impianti di produzione di
energia elettrica e in
cementifici, come specificato
nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8
marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
60 del 12 marzo 2002"; |
"f-quinquies) il
combustibile ottenuto dai
rifiuti urbani e speciali non
pericolosi, come descritto
dalle norme tecniche UNI
9903-1 (RDF di qualità
elevata), utilizzato in
co-combustione, come definita
dall'articolo 2, comma 1,
lettera g), del decreto
del Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato 11 novembre
1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n.292 del 14
dicembre 1999, come
sostituita dall'articolo 1
del decreto del Ministro
delle attività produttive 18
marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.71
del 25 marzo 2002, in
impianti di produzione di
energia elettrica e i
cementifici, come specificato
nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8
marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.60
del 12 marzo 2002"; |
|
c) all'articolo
10, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente: |
c) identica; |
| "3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 |
|
dell'allegato B, la
responsabilità dei produttori
dei rifiuti per il corretto
smaltimento è esclusa a
condizione che questi ultimi,
oltre al formulario di
trasporto, di cui al comma 3,
lettera b), abbiano
ricevuto il certificato di
avvenuto smaltimento
rilasciato dal titolare
dell'impianto che effettua le
operazioni di cui ai punti da
D1 a D12 del citato allegato
B. Le relative modalità di
attuazione sono definite con
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio"; |
|
d) all'articolo
40, comma 5, le parole: "31
marzo di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 maggio di ogni anno". |
d) identica. |
|
6. Il Governo è
autorizzato ad apportare
le modifiche e
integrazioni al decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2002,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12
marzo 2002, conseguenti a
quanto previsto al comma 5,
lettera b). |
30. Il Governo è
autorizzato ad apportare
modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2002,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.60 del 12
marzo 2002, conseguenti a
quanto previsto al comma
29, lettera
b). |
|
7. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio è autorizzato
ad apportare le modifiche e
integrazioni al decreto del
Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, e
successive modificazioni,
finalizzate a consentire il
riutilizzo della lolla di
riso, affinché non sia
considerata come rifiuto
derivante dalla produzione
dell'industria
agroalimentare, nonché
dirette a prevedere, oltre ai
cementifici, le seguenti
attività di recupero della
polvere di allumina, in una
percentuale dall'1 al 5 per
cento nella miscela
complessiva: |
31. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio è autorizzato
ad apportare le modifiche e
integrazioni al decreto del
Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.88
del 16 aprile 1998,
finalizzate a consentire il
riutilizzo della lolla di
riso, affinché non sia
considerata come rifiuto
derivante dalla produzione
dell'industria
agroalimentare, nonché
dirette a prevedere, oltre ai
cementifici, le seguenti
attività di recupero della
polvere di allumina, in una
percentuale dall'1 al 5 per
cento nella miscela
complessiva: |
|
a) produzione di
laterizi e refrattari; |
a) identica; |
|
b) produzione di
industrie ceramiche; |
b) identica; |
|
c) produzione di
argille espanse. |
c) identica. |
|
|
| 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e | 32. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e |
|
ambientali, di cui al
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
ambientali, di cui al
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n.490,
all'articolo 163, dopo il
comma 2, è aggiunto il
seguente: |
|
a) all'articolo
163, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente: |
|
"2-bis. Il rilascio
in sanatoria delle
autorizzazioni paesaggistiche
e ambientali comporta
l'estinzione dei reati
relativi a beni paesaggistici
e ambientali. Il rilascio
dell'autorizzazione è
subordinato al previo
pagamento, ove sia accertato
il danno arrecato, della
sanzione pecuniaria di cui
all'articolo 164, comma
1"; |
"2-bis. Per i soli
lavori compiuti in difformità
dalla autorizzazione di cui
al comma 1, l'accertamento di
compatibilità paesistica dei
lavori effettivamente
eseguiti rispetto alla
autorizzazione rilasciata
comporta l'estinzione del
reato di cui al medesimo
comma 1 e di ogni altro reato
in materia paesaggistica alle
seguenti condizioni: a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti; b) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; c) che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1". |
|
b) all'articolo
164, dopo il comma 3 è
inserito il seguente: |
soppressa. |
|
"3-bis. Il
procedimento penale, il corso
della prescrizione, ai sensi
dell'articolo 159 del codice
penale, e gli atti esecutivi
relativi alle violazioni di
cui al comma 1 rimangono
sospesi finché non siano
esauriti i procedimenti
amministrativi di
autorizzazione in sanatoria.
La sospensione del
procedimento penale non
impedisce il compimento degli
atti urgenti". |
|
|
|
1. All'articolo 34 del
codice della navigazione, le
parole: "dell'amministrazione
interessata" sono sostituite
dalle seguenti: |
33. Identico. |
|
"dell'amministrazione
statale, regionale o
dell'ente locale
competente". |
|
34. A decorrere
dall'anno 2004 le spese di
funzionamento delle Autorità
di bacino di rilievo
nazionale sono iscritte in
una specifica unità
previsionale di base dello
stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio. 35. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituita, presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2003. 36. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del comma 35 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 36. 38. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata |
|
la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005. 39. All'onere derivante dall'attuazione del comma 38 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 40. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 39. 41. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "di rilevanza industriale"; b) al comma 4, lettera a), le parole: "con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati," sono sostituite dalle seguenti: "con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico"; e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: ",a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"; c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo la normativa di settore, ovvero in concessione a terzi, secondo le linee di indirizzo emanate dai Ministri e dagli altri soggetti competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche"; d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al |
|
presente comma devono
considerarsi integrative
delle discipline di
settore"; e) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante procedure ad evidenza pubblica"; f) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile"; g) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: "15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano". 42. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, alinea, le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite |
|
dalle seguenti: "privi di
rilevanza economica"; b) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"; c) il comma 4 è abrogato. 43. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'affidamento". 44. E' istituito l'Istituto di alti studi ambientali, di seguito denominato "Istituto", di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale per l'esercizio delle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1986, n.349. 45. L'Istituto svolge attività di ricerca, sperimentazione e di alta formazione nelle materie dell'ambiente e della tutela del territorio. 46. L'Istituto ha sede in Roma e può essere organizzato in sedi decentrate sul territorio nazionale e sedi locali nei Paesi dell'Unione europea. 47. L'Istituto è centro nazionale di alta cultura ed è dotato di competenza scientifica generale e multidisciplinare, con lo scopo di ottimizzare il sistema di ricerca scientifica, della sperimentazione e della formazione in materia ambientale. L'Istituto persegue i propri fini istituzionali e svolge i compiti di propria competenza mediante: a) lo sviluppo, in maniera integrata ed interdisciplinare, della ricerca e della sperimentazione in materia ambientale, con l'elaborazione, la promozione, il coordinamento e lo svolgimento di progetti |
|
complessivi ad elevato
contenuto tecnico-scientifico
ed organizzativo, anche in
collaborazione con
università, consorzi ed
istituti di ricerca pubblici
e privati italiani, europei
ed internazionali,
trasmettendone periodica
relazione al Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio circa i
risultati e gli obiettivi
conseguiti, nonché dandone
adeguata diffusione
nell'ambito della comunità
scientifica; b) il coordinamento e la gestione di tutte le iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione promosse o finanziate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché da altre istituzioni o servizi nazionali di protezione e valorizzazione ambientale; c) la formazione, di livello post-universitario, di studiosi di alto livello scientifico nella materia ambientale; d) la formazione di funzionari e dirigenti destinati ad operare nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese, ad alta qualificazione professionale, adeguata alla trattazione integrata ed interdisciplinare delle problematiche ambientali. 48. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Istituto può avvalersi delle competenze professionali e delle strutture dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n.349. 49. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di piani triennali, aggiornabili annualmente, predisposti in conformità agli obiettivi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 50. Sono organi dell'Istituto: a) il consiglio di amministrazione, composto da non meno di tre e non più di cinque membri, compreso il presidente; b) il comitato scientifico, composto da non meno di cinque e non più di quindici membri, compreso il presidente. 51. I presidenti ed i componenti dei predetti organi durano in carica cinque anni e |
|
sono rinnovabili. In sede
di prima attuazione, sono
nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e durano in
carica fino al secondo anno
successivo alla data di
insediamento del comitato. 52. Il comitato scientifico programma, organizza e sovrintende alla gestione ed allo svolgimento dei progetti e delle attività di ricerca, di sperimentazione e di alta formazione; predispone ed approva, sentito il consiglio di amministrazione, il piano triennale dell'Istituto; provvede al reclutamento dei docenti e del personale tecnico; organizza e gestisce dottorati e corsi di specializzazione. 53. Il consiglio di amministrazione provvede all'organizzazione ed alla gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'Istituto, ivi compresa l'assunzione del personale amministrativo, in modo che siano assicurati le strutture, le risorse ed i mezzi adeguati alle finalità istituzionali. 54. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto. 55. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 54, valutato in 300.000 euro, per il triennio 2003-2005, per le spese di primo funzionamento dell'Istituto, e in 5 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie all'acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente e conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 56. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 55. |
|
I contributi dello Stato
sono trasferiti all'Istituto
senza vincolo di
destinazione. 57. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui. 58. All'onere derivante dall'attuazione del comma 57 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 59. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica Militare, zona "Vecchia delle Vigne", nell'ambito dell'attuazione del piano intermodale dell'area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno 2005. 60. All'onere derivante dall'attuazione del comma 59 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 61. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 60. |
Frontespizio |