XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1798-A-bis
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
Articolo 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi
e codici).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi volti:
a) a riordinare e coordinare, mediante la
redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia
di:
1) gestione dei rifiuti;
2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione
delle risorse idriche;
3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
4) gestione delle aree protette;
5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in
atmosfera;
b) a disciplinare, integrare e ridefinire, anche
mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in
materia di:
1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e
reati ambientali;
2) procedure per la valutazione di impatto ambientale
(VIA), per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per
la valutazione ambientale strategica (VAS);
3) tutela del mare e dell'ambiente marino
nazionale;
4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la
tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;
5) bonifica dei siti inquinati;
c) alla definizione dei criteri direttivi e
delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di
due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti
legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e
l'integrazione dei regolamenti di
(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, con apposita
indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo
rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione.
Il testo presuppone altresì la soppressione degli articoli 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10 del testo della Commissione.
attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti
alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì,
di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la
potestà regolamentare è attribuita alle Regioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, recano
l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito
della loro entrata in vigore.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri interessati, e d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi
dei decreti legislativi, accompagnati dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della
regolamentazione, per l'espressione del parere da parte della
Commissione di cui al comma 5. Tale Commissione esprime il
proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione,
indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute
non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla
presente legge.
5. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da
venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. La
Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente, due
Vicepresidenti e due Segretari che insieme con il Presidente
formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce
per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei
suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove
occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni
parlamentari. La Commissione ha sede presso la Camera dei
deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci
interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente
legge;
b) verifica periodicamente lo stato di
attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne
riferisce alle Camere.
6. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 4,
entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del
parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il
parere della Commissione di cui al comma 5, che deve essere
espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi
inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti
legislativi possono comunque essere emanati.
7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, eventuali modifiche, integrazioni e correzioni devono
essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi
decreti legislativi.
8. In caso di mancato rispetto dei termini per la
trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi,
il Governo decade dall'esercizio della delega.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione)
Articolo 2.
(Principi e criteri direttivi generali).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si
conformano, nei rispetto dei principi e delle norme
comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle
regioni e degli enti locali, come definite ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano, e del principio di sussidiarietà
tra i vari livelli di Governo statale nazionale, locale, fatto
salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le
norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela
dell'ambiente nel territorio nazionale, ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) garantire la salvaguardia, la tutela e il
miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della
salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali; la promozione sul piano internazionale delle
norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello
locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come
indicato dall'articolo 174 del trattato dell'Unione
Europea;
b) coordinamento, con l'invarianza del gettito,
delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e
disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini
della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione
delle migliori tecnologie disponibili, così come definite
dalla direttiva 96/61/CE, tesi a rendere più efficienti le
azioni di tutela dell'ambiente, a sostenere accordi volontari
tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela
ambientale al risparmio e all'efficienza energetica, nonché
agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla
raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela
dell'ambiente;
c) piena e coerente attuazione delle direttive
comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla stessa
competitività dei sistemi territoriali e delle imprese,
evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
d) il principio di prevenzione, tendente ad
evitare la creazione di inquinanti o danni ambientali; il
principio di precauzione, affinché di fronte a pericoli di
danni gravi o irreparabili la mancanza di piena certezza
scientifica non impedisca l'adozione di misure efficaci per la
prevenzione dei rischi; il principio di correzione e
riduzione, per quanto possibile, degli inquinamenti e dei
danni ambientali che si siano già verificati; il principio chi
inquina paga, fermi restando gli interventi pubblici diretti a
promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove
tecnologie;
e) previsione di misure che assicurino la
tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela
ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali
anche attraverso la valorizzazione delle funzioni svolte dal
sistema delle agenzie, con particolare riferimento al
controllo preventivo;
f) garanzia di una più efficace tutela in
materia ambientale anche mediante il coordinamento e
l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio,
amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e
l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla
legge;
g) semplificazione, anche mediante l'emanazione
di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400, delle procedure relative agli
obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di documenti o di
codificazione in materia ambientale;
h) riaffermazione e valorizzazione del ruolo
delle Regioni, sia in termini legislativi che amministrativi,
adeguando le disposizioni legislative a quanto previsto
dall'articolo 117 della Costituzione e tenendo conto della
interconnessione della normativa in materia di tutela
dell'ambiente con la normativa in materia di governo del
territorio, alla valorizzazione del controllo preventivo del
sistema agenziale, nonché alla promozione delle componenti
ambientali nella formazione e nella ricerca;
i) adozione di strumenti economici volti ad
incentivare l'adesione delle imprese, con particolare
riferimento a quelle piccole o medie, ai sistemi di
certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al
Regolamento 761/2001/CE, del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 e ad estendere il ricorso ad
accordi volontari; introdurre agevolazioni amministrative
negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese
certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato
Regolamento 761/2001/CE, prevedendo, ove possibile, il ricorso
all' autocertificazione.
(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione)
Articolo 3.
(Principi e criteri direttivi specifici).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono
conformarsi agli obiettivi di massima economicità e
razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione
ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante
ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti
principi e criteri specifici:
a) in applicazione alle direttive comunitarie in
materia, arrivare ad una definizione certa del termine
"rifiuto"; nelle attività di gestione dei rifiuti deve essere
garantita una elevata protezione dell'ambiente e della salute
umana nonché l'efficienza nei controlli al fine di contrastare
l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; la
gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di
responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti, dalla
produzione, alla distribuzione, all'utilizzo e al consumo di
beni da cui originano i rifiuti; deve essere favorita, in via
prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e
della pericolosità dei rifiuti nonché perseguita la riduzione
dello smaltimento finale, in particolare modo l'uso della
discarica, potenziando le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero di materia ed energia dai rifiuti;
lo smaltimento deve essere effettuato in impianti che
garantiscano un alto grado di protezione dell'ambiente e della
salute umana; deve essere realizzata l'autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali
e dei rifiuti speciali a livello nazionale; deve essere
promosso, nelle operazioni di recupero e smaltimento, l'uso
delle migliori tecnologie a disposizione e la specializzazione
tecnologica degli impianti; al fine di favorire la prevenzione
ed il recupero dei rifiuti possono essere impiegati strumenti
economici e fiscali ovvero stipulati specifici accordi e
contratti di programma tra le autorità competenti e i soggetti
economici interessati prevedendo agevolazioni amministrative,
fiscali ed economiche; bisogna assicurare l'unitarietà della
gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti
territoriali da attuarsi anche a mezzo di più soggetti
operativi per sub-ambiti o per specializzazioni di servizio;
garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale
della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti
urbani, anche mediante la revisione dell'istituto per quanto
riguarda le modalità di affidamento della riscossione da parte
degli enti locali; rafforzare gli strumenti di informazione
alla cittadinanza, anche al fine di incentivare la raccolta
differenziata;
b) accelerare le procedure per la bonifica ed il
riuso dei siti contaminati, allo scopo lo Stato deve destinare
le necessarie risorse finanziarie incentivando inoltre il
ricorso a risorse finanziarie e private, particolare
attenzione va destinata agli interventi per la messa in
sicurezza e la bonifica dei siti contaminati da amianto; va
istituito un fondo nazionale di sicurezza, finanziato mediante
un'imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici,
petroliferi e potenzialmente inquinanti e, comunque, delle
imprese che producono rifiuti tossici, commisurata alla
pericolosità dei prodotti ed all'adozione da parte delle
imprese medesime delle migliori tecnologie per la riduzione
dell'impatto ambientale, da utilizzare per la bonifica dei
siti contaminati da aziende non più operanti o da soggetti
ignoti;
c) dare piena attuazione alla gestione del ciclo
idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante
l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli
rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dalla direttiva
2000/60/CE; promuovere il risparmio idrico favorendo
l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per
l'uso e il riutilizzo della risorsa, anche attraverso
l'incentivazione delle doppie condutture e degli acquedotti
industriali; pianificare, programmare ed attuare interventi
diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi
idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli
stessi al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli
obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico
integrato a livello di ambito territoriale ottimale nel
rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a
livello statale e regionale, come previsto dalla legge n. 36
del 1994 e dalla direttiva 2000/60/CE, semplificando i
procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere,
nella costruzione e sostituzione di nuovi impianti di
trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di
sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia
interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di
progetto per la costruzione di nuovi impianti;
d) mantenere l'impianto normativo delineato
dalla legge 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri:
mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici
prevedendo, nel contempo, il conferimento di maggiori compiti
e funzioni alle regioni e agli enti locali; superare la
distinzione dei livelli delle Autorità di bacino prevedendo un
modello organizzativo-istituzionale unico di autorità che tra
l'altro assicuri uniformità di criteri e di metodologie di
intervento sull'intero territorio nazionale; garantire una
adeguata autonomia finanziaria delle Autorità di bacino;
ricondurre il procedimento di formazione del piano di Bacino
all'interno dell'Autorità di bacino consolidando le capacità
prescrittive di queste e potenziando la fase di partecipazione
degli enti locali, delle regioni e dei diretti interessati
alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità
uniformi per l'analisi del rischio idrogeologico; potenziare i
meccanismi volti ad assicurare un'adeguata conoscenza
geologica del territorio; inserire tra i corpi dell'Autorità
di bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle
acque pubbliche, tenendo in particolare conto di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 15 e dell'articolo 3 della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del consiglio
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia
di acque; rafforzare gli strumenti di informazione alla
cittadinanza dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal
volontariato; confermare i principi e le finalità della legge
n. 183 del maggio 1989, adeguando la normativa anche secondo
le proposte contenute nel documento conclusivo della indagine
conoscitiva sulla difesa del suolo approvata nel corso della
XIII legislatura; rimuovere gli ostacoli che rallentano il
conseguimento della piena operatività degli organi
amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al
risanamento del suolo e del sottosuolo superando la
sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo
ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici;
valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a
composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina
sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione,
programmazione ed attuazione di interventi di risanamento
idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle
situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e
procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a
combattere la desertificazione, anche mediante
l'individuazione di programmi utili a garantite maggiore
disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli
strumenti di pianificazione con la garanzia della
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e
la certezza dei tempi di conclusione dell'iter
procedimentale; garantire l'attuazione del Piano nazionale per
la lotta alla siccità e alla desertificazione e delle attività
previste dalle deliberazioni del CIPE del 21 dicembre 1999 e
del 3 maggio 2001;
e) confermare i principi e le finalità della
legge n. 394 del 1991; estendere la percentuale di territorio
e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e
valorizzazione ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991
n. 394 e della legge 31 dicembre 1982 n. 979, mediante
inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di
particolare pregio; articolare le misure di salvaguardia in
relazione alle linee fondamentali della Carta della Natura,
classificando le aree protette sulla base dei principi e delle
finalità stabiliti dalla legge 394 del 1991 e valorizzare le
specificità delle diverse situazioni territoriali; favorire lo
sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in
considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali
e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed
efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo
Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali; favorire la
conclusione di accordi di programma con le organizzazioni del
terzo settore, dell'industria, artigianato, agricoltura e
commercio, finalizzati alla conservazione e alla
valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo
sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità
istitutive dei parchi;
f) per quanto riguarda la disciplina delle
ipotesi di danno ambientale:
1) conferma del principio generale della
risarcibilità del danno ambientale, intesa come stabile e
significativo deterioramento di una o più componenti
ambientali o di interi ecosistemi;
2) adozione di un regime generale di responsabilità
basata sulla colpa;
3) individuazione specifica delle attività alle quali
si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità
oggettiva per rischio aggravato, secondo la convenzione di
Lugano sulla responsabilità per attività pericolose,
sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;
4) previsione del carattere prioritario del
ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il
risarcimento per il mancato godimento fino a data del
ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore
non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il
risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui al
punto 5, sarà commisurato al costo degli interventi necessari
ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento nonché
ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data
di ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente
possibile, il risarcimento potrà essere commisurato alla
prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle
danneggiate;
5) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo
Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di
ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano a
requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli
interessi collettivi e diffusi coinvolti;
6) previsione dell'azione interdittiva dell'attività
illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave
danno:
7) previsione del principio di solidarietà nel caso
di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti,
salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in
ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale
del danno singolarmente prodotto;
8) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al
fondo di cui al punto 11 e, comunque, previsione di un vincolo
di destinazione per la realizzazione delle opere di
risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato
ottenuto il risarcimento;
9) definizione dei criteri per l'agevolazione della
prova del nesso di causalità tra evento e danno;
10) previsione di forme di assicurazione obbligatoria
ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come
condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione
all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose
per l'ambiente;
11) previsione di un fondo collettivo di indennizzo
per danni non imputabili a soggetti individuati o, in
concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e
dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di
destinazione i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno
ambientale;
g) completare il recepimento delle Direttive
85/337/CE e 96/11/CE in materia di VIA e recepire la Direttiva
2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica;
semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, le procedure di VIA; anticipare le procedure di VIA
alla prima presentazione del progetto dell'intervento da
concludersi con valutazione specifica sul progetto definitivo;
introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare
l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di
valutazione; garantire il completamento delle procedure in
tempi certi fermi restando i termini per la presentazione di
istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a
valutazione da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 349 dell'8 luglio 1986;
introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA
e quella di VAS; prevedere l'estensione della procedura di
autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti
lasciando impregiudicate le disposizioni della Direttiva
85/377/CE e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero
dell'ambiente e del territorio l'autorità competente per il
rilascio dell'autorizzazione unica ed identificando i
provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione;
adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e
quelle di autorizzazione ambientale integrata nel caso di
impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico
provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni
ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di
applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24
settembre 1996 ma sottoposti a più di una autorizzazione
ambientale settoriale;
h) estendere l'uso di strumenti economici,
finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la
disponibilità degli operatori economici ad attuare
comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi
che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente; gli
strumenti economici, finanziari e fiscali devono essere, ove
possibile, coordinati con le misure adottate dalla Unione
Europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere
come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra la
tutela dell'ambiente e competitività delle imprese; nel caso
di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve
essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino
ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie
disponibili, e deve comunque essere rispettato il principio
della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale
complessivo non può essere aggravato; nella adozione di
strumenti economici particolare attenzione va indirizzata a
soluzioni concertate e ad accordi volontari tra
amministrazioni e imprese, nonché ad incentivare l'adesione
delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con
particolare riferimento al Regolamento europeo EMAS; agevolare
fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di
risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale;
gli effetti economici e ambientali derivanti
dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere
adeguatamente controllati.
(Alternativo all'articolo 3 del testo della
Commissione)