XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1777




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli atti, i contratti, i documenti e le formalità occorrenti per il trasferimento in proprietà delle aree assegnate per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati nelle aree della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché da eventuali altre tasse od imposte.
        2. Al fine del conferimento dell'esenzione di cui al comma 1, l'interessato presenta agli uffici competenti una dichiarazione in carta semplice del sindaco del comune interessato da cui risulti che il trasferimento di proprietà è connesso alla ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 1968.
        3. Al trasferimento in proprietà delle aree assegnate dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, provvede, ad ultimazione dell'unità immobiliare, la stessa commissione con apposito atto deliberativo, che ha valore, a tutti gli effetti, di atto idoneo al trasferimento di beni immobili.



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