XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1777
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli atti, i contratti, i documenti e le formalità
occorrenti per il trasferimento in proprietà delle aree
assegnate per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o
danneggiati nelle aree della Sicilia colpite dai terremoti del
gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro,
ipotecarie e catastali, nonché da eventuali altre tasse od
imposte.
2. Al fine del conferimento dell'esenzione di cui al comma
1, l'interessato presenta agli uffici competenti una
dichiarazione in carta semplice del sindaco del comune
interessato da cui risulti che il trasferimento di proprietà è
connesso alla ricostruzione dei fabbricati danneggiati o
distrutti dal terremoto del 1968.
3. Al trasferimento in proprietà delle aree assegnate
dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile
1976, n. 178, e successive modificazioni, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968,
n. 241, e successive modificazioni, provvede, ad ultimazione
dell'unità immobiliare, la stessa commissione con apposito
atto deliberativo, che ha valore, a tutti gli effetti, di atto
idoneo al trasferimento di beni immobili.