XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1768
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I beni culturali mobili ed immobili che costituiscono
il patrimonio storico, artistico e ambientale del Sannio e
dell'Irpinia, situati nelle province di Benevento e di
Avellino, individuati con le modalità di cui all'articolo 2,
sono dichiarati di interesse nazionale e per il loro recupero,
valorizzazione, conservazione e fruizione si applicano le
disposizioni della presente legge.
Art. 2.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
promuovono un'intesa tra tutte le amministrazioni statali, la
regione Campania, i comuni e gli enti pubblici, anche
economici, interessati al fine di pervenire alla definizione
di un progetto globale volto alla realizzazione delle finalità
di cui all'articolo 1 e di un piano pluriennale di sostegno
per gli interventi e le opere necessarie alla realizzazione
del progetto medesimo.
Art. 3.
1. Nell'individuazione delle aree del Parco del Sannio e
dell'Irpinia le soprintendenze competenti devono tenere conto
dei giacimenti archeologici e geopaleontologici e delle aree
limitrofe al fine di evitare insediamenti in contrasto con la
conservazione e la valorizzazione degli stessi. A tal fine la
regione Campania, su proposta delle soprintendenze competenti,
limitatamente alle aree interessate, provvede a disporre gli
opportuni vincoli ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 4
1. Le soprintendenze competenti entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, predispongono un
piano operativo provvedendo a definire i tempi, il fabbisogno
finanziario e le modalità di esecuzione delle seguenti
fasi:
a) monitoraggio di tutti i giacimenti archeologici
e paleontologici disponibili nell'area di cui all'articolo
1;
b) classificazione dei beni mobili, ovvero reperti
archeologici, beni artistici e storici, librari ed
archivistici, ed immobili, ovvero ambientali, archeologici,
architettonici e geopaleontologici, disponibili in rapporto
alle specificità ed ai costi necessari per la loro piena
valorizzazione, nonché all'individuazione di tutti quelli
d'interesse nazionale ed internazionale;
c) delimitazione dei singoli giacimenti
archeologici e geopaleontologici e definizione dei
collegamenti a rete.
2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 le
soprintendenze competenti, provvedono a formulare ai soggetti
di cui all'articolo 2 le proposte operative ed il relativo
fabbisogno finanziario.
3. Entro sei mesi dalla realizzazione degli obiettivi di
cui al comma 1 il Ministero per i beni e le attività culturali
e le soprintendenze competenti provvedono alla delimitazione
ed alla definizione del Parco archeogeopaleontologico del
Sannio e dell'Irpinia, denominato "Parco del Sannio e
dell'Irpinia".