XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1768




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I beni culturali mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio storico, artistico e ambientale del Sannio e dell'Irpinia, situati nelle province di Benevento e di Avellino, individuati con le modalità di cui all'articolo 2, sono dichiarati di interesse nazionale e per il loro recupero, valorizzazione, conservazione e fruizione si applicano le disposizioni della presente legge.


Art. 2.

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuovono un'intesa tra tutte le amministrazioni statali, la regione Campania, i comuni e gli enti pubblici, anche economici, interessati al fine di pervenire alla definizione di un progetto globale volto alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e di un piano pluriennale di sostegno per gli interventi e le opere necessarie alla realizzazione del progetto medesimo.


Art. 3.

        1. Nell'individuazione delle aree del Parco del Sannio e dell'Irpinia le soprintendenze competenti devono tenere conto dei giacimenti archeologici e geopaleontologici e delle aree limitrofe al fine di evitare insediamenti in contrasto con la conservazione e la valorizzazione degli stessi. A tal fine la regione Campania, su proposta delle soprintendenze competenti, limitatamente alle aree interessate, provvede a disporre gli opportuni vincoli ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 4

        1. Le soprintendenze competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano operativo provvedendo a definire i tempi, il fabbisogno finanziario e le modalità di esecuzione delle seguenti fasi:

                a) monitoraggio di tutti i giacimenti archeologici e paleontologici disponibili nell'area di cui all'articolo 1;

                b) classificazione dei beni mobili, ovvero reperti archeologici, beni artistici e storici, librari ed archivistici, ed immobili, ovvero ambientali, archeologici, architettonici e geopaleontologici, disponibili in rapporto alle specificità ed ai costi necessari per la loro piena valorizzazione, nonché all'individuazione di tutti quelli d'interesse nazionale ed internazionale;

                c) delimitazione dei singoli giacimenti archeologici e geopaleontologici e definizione dei collegamenti a rete.

        2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 le soprintendenze competenti, provvedono a formulare ai soggetti di cui all'articolo 2 le proposte operative ed il relativo fabbisogno finanziario.
        3. Entro sei mesi dalla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero per i beni e le attività culturali e le soprintendenze competenti provvedono alla delimitazione ed alla definizione del Parco archeogeopaleontologico del Sannio e dell'Irpinia, denominato "Parco del Sannio e dell'Irpinia".



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