XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1766
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso il Ministero della salute l'Albo
nazionale delle associazioni per la ricerca scientifica,
medica e farmaceutica, di seguito denominato: "Albo".
Art. 2.
1. Possono iscriversi all'Albo le associazioni, le
fondazioni e le altre istituzioni che effettuano ricerca nei
settori medico, farmaceutico ed in quello scientifico
applicato alle patologie dell'uomo, nonché tutti gli enti che
hanno come scopo sociale la raccolta di fondi da destinare
alla ricerca nei settori medico, farmaceutico ed in quello
scientifico applicato alle patologie dell'uomo.
2. L'iscrizione all'Albo è subordinata al riconoscimento
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361.
3. L'iscrizione deve essere richiesta per ogni anno solare
entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno per il quale si
richiede l'iscrizione stessa.
Art. 3.
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verifica le
domande di iscrizione all'Albo e ne delibera l'accoglimento,
con proprio decreto, sulla base delle attività svolte nel
biennio precedente l'anno per il quale si chiede l'iscrizione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si
provvede alla prima formazione dell'Albo ed ai successivi
aggiornamenti annuali entro il 31 marzo di ogni anno.
2. L'elenco degli enti iscritti all'Albo è pubblicizzato
su almeno cinque tra i maggiori quotidiani e periodici a
diffusione nazionale. La relativa spesa grava sugli enti
iscritti all'Albo.
Art. 4.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, le associazioni
iscritte all'Albo concorrono, assieme ai soggetti già previsti
dalle disposizioni vigenti, alla ripartizione della quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le
associazioni sono indicate con la denominazione: "Associazioni
di ricerca scientifica, medica e farmaceutica".
3. In caso di scelte non espresse le associazioni aderenti
all'Albo partecipano alla quota relativa in proporzione alle
scelte espresse.
4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata ai
sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222.