XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1766




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito presso il Ministero della salute l'Albo nazionale delle associazioni per la ricerca scientifica, medica e farmaceutica, di seguito denominato: "Albo".


Art. 2.

        1. Possono iscriversi all'Albo le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni che effettuano ricerca nei settori medico, farmaceutico ed in quello scientifico applicato alle patologie dell'uomo, nonché tutti gli enti che hanno come scopo sociale la raccolta di fondi da destinare alla ricerca nei settori medico, farmaceutico ed in quello scientifico applicato alle patologie dell'uomo.
        2. L'iscrizione all'Albo è subordinata al riconoscimento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361.
        3. L'iscrizione deve essere richiesta per ogni anno solare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'iscrizione stessa.


Art. 3.

        1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verifica le domande di iscrizione all'Albo e ne delibera l'accoglimento, con proprio decreto, sulla base delle attività svolte nel biennio precedente l'anno per il quale si chiede l'iscrizione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla prima formazione dell'Albo ed ai successivi aggiornamenti annuali entro il 31 marzo di ogni anno.
        2. L'elenco degli enti iscritti all'Albo è pubblicizzato su almeno cinque tra i maggiori quotidiani e periodici a diffusione nazionale. La relativa spesa grava sugli enti iscritti all'Albo.


Art. 4.

        1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni iscritte all'Albo concorrono, assieme ai soggetti già previsti dalle disposizioni vigenti, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.
        2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le associazioni sono indicate con la denominazione: "Associazioni di ricerca scientifica, medica e farmaceutica".
        3. In caso di scelte non espresse le associazioni aderenti all'Albo partecipano alla quota relativa in proporzione alle scelte espresse.
        4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.



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