XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1751
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in
attesa della riforma organica dello stato giuridico della
docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato
in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I
ricercatori e tutte le figure equiparate, ai quali continuano
ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di
trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto
previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di
"professori ricercatori".
2. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori,
la procedura di valutazione comparativa già prevista dalla
legislazione vigente per i ricercatori è integrata con
l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di
professore associato, i professori ricercatori confermati sono
esonerati dalla prova didattica.
3. I professori ricercatori sono componenti degli organi
accademici responsabili della didattica e del coordinamento
della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni,
escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210,
concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle
relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei
componenti delle commissioni per le valutazioni comparative
per la copertura di posti di professore ordinario e associato,
e in genere quelle relative alle persone dei professori
ordinari e associati.
4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo
per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è
regolato dagli statuti dei singoli atenei.
5. Le accademie militari e gli istituti di formazione e
specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono
attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche
ai professori ricercatori appartenenti al settore
scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie,
previo nulla osta del consiglio di facoltà.
Art. 2.
1. Negli organi cui gli statuti demandano la competenza
alla revisione statutaria la rappresentanza del personale
docente deve essere comunque equilibratamente assicurata alle
tre fasce della docenza.
Art. 3.
1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato
attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad
eccezione di quello passivo per la carica di rettore.
Art. 4.
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla
presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono
dal 1^ novembre successivo, ovvero da una data anteriore in
caso di attività funzionali alla programmazione delle attività
didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno
accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli
di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere
disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà di
provenienza, approvato dagli organi accademici competenti".
Art. 5.
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le
facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da
almeno un rappresentante per facoltà.