XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1748




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intende per:

                a) teleconsulto radiologico, l'attività di consulenza a distanza tra medici da due siti comunicanti per via telefonica o su reti informatiche. Esso è di tipo interattivo se i due o più centri operatori possono condividere in tempo reale le immagini ed operare contemporaneamente sulle stesse nonché comunicarsi in tempo reale le valutazioni del caso, di tipo non interattivo o asincrono se non vi è alcuna interazione in tempo reale;

                b) telediagnosi, la diagnosi radiologica effettuata su immagini provenienti da altri apparecchi e trasmesse mediante strumenti tecnologici di supporto alla teleradiologia; tutti gli elementi anamnestici e clinici necessari per elaborare un referto devono essere allegati per il compimento dell'atto medico radiologico;

                c) teledidattica, la didattica a distanza con tecnologie di comunicazione che possono consistere nella presentazione e nella discussione di casi clinici in remoto, in teleconferenza, nella consultazione di banche dati di immagini di serie omogenee di casi che consentono al discente di avvalersi dell'esperienza di insegnanti indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal tempo in cui possono rendersi disponibili.


Art. 2.

(Requisiti tecnologici).

        1. Per la realizzazione di un servizio di teleradiologia è necessaria la relazione di un progetto basato sull'analisi del tipo di servizio richiesto che condiziona la scelta delle apparecchiature e la rete necessaria per la trasmissione delle immagini.
        2. La scelta di una rete di trasmissione delle immagini è fatta in base ai seguenti parametri: tipo di dati da trasmettere, ovvero immagini small o large matrix, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, audio, video o testi; numero e dimensione delle immagini da trasmettere; distribuzione dei picchi giornalieri dell'attività di trasmissione; tipo di interazione, sincrona o asincrona, tra sito trasmittente e sito ricevente.
        3. Un sistema di teleradiologia è composto da quattro sottosistemi aventi i seguenti compiti:

                a) acquisizione delle immagini;

                b) trasmissione delle immagini;

                c) visualizzazione delle immagini da trasmettere o ricevute;

                d) archiviazione delle immagini.

        4. Per ciascuno dei sottosistemi di cui al comma 3 sono possibili diverse tipologie in funzione dei seguenti parametri: quantità e tipologia di dati da trasmettere oltre alle immagini, ovvero testo, voce o video; tipologia di servizio che il sistema deve erogare, ovvero teleconsulto, telediagnosi, videoconferenza o teledidattica; tipo di interazione, sincrona o asincrona, tra i siti.


Art. 3.

(Acquisizione delle immagini).

        1. Per poter essere trasmessa l'immagine deve essere acquisita in forma digitale, attraverso i seguenti metodi:

                a) acquisizione digitale diretta: la modalità diagnostica acquisisce l'immagine direttamente in forma digitale;

                b) acquisizione digitale indiretta mediante scanner: le immagini sono acquisite in un primo tempo in forma analogica e successivamente trasformate in forma digitale mediante scanner con tecnologia CCD o laser;

                c) acquisizione digitale indiretta mediante video frame grabber: i dispositivi di acquisizione catturano il segnale video analogico proveniente dalla modalità diagnostica e lo digitalizzano con formazione di immagini digitali.

        2. Indipendentemente dalla modalità di acquisizione, l'immagine digitale deve essere disponibile nel formato DICOM al fine di permettere uno scambio di immagini tra le varie apparecchiature e tra il sistema di teleradiologia ed altri sistemi di gestione dell'immagine.
        3. Le immagini digitali che sono gestite in un sistema di teleradiologia sono classificate nelle due seguenti categorie:

                a) immagini small matrix, che possono essere generate direttamente da modalità diagnostiche o indirettamente tramite video frame grabber;

                b) immagini large matrix, che possono essere generate direttamente da modalità diagnostiche o indirettamente con digitalizzazione mediante scanner.

        4. In teleradiologia l'uso della compressione è ammissibile al fine di ridurre i tempi di trasmissione, e privilegiando l'uso di algoritmi senza perdita e di algoritmi conformi allo standard DICOM. In ogni caso, il medico dell'area radiologica che riceve un'immagine compressa deve essere informato sull'algoritmo utilizzato e sul rapporto di compressione scelto.
        5. Il file immagine deve includere al momento dell'acquisizione i dati identificativi del paziente e delle modalità di generazione dell'immagine, ovvero la data e l'ora di acquisizione, il tipo di esame e l'orientamento delle parti anatomiche. Tali dati sono inclusi nell'intestazione DICOM. Nel caso di immagini digitalizzate o di formato proprietario, i dati sono introdotti manualmente.


Art. 4.

(Trasmissione delle immagini).

        1. Per le interazioni asincrone costituenti il teleconsulto, l'ampiezza di banda, ovvero la sua capacità di veicolare informazione nell'unità di tempo, può variare in relazione al carico di lavoro digitale da 128 Kbit/s a 2 Mbit/s. In tale ampiezza di banda possono trovare riscontro anche le esigenze di attività di videoconferenza e di teledidattica.
        2. Per le interazioni sincrone costituenti la trasmissione di filmati od esami dinamici e asincrone con elevate quantità di immagini sono necessarie ampiezze di banda maggiori dell'ordine di 100 Mbit/s.
        3. La rete trasmissiva deve essere dotata di sistemi di autotest e di automonitoraggio che garantiscono l'arrivo al sito ricevente di file integri sia per quanto riguarda l'immagine sia per quanto riguarda i dati associati.
        4. Sulla postazione di lavoro del sito trasmittente deve essere presente l'informazione sull'esito positivo dell'invio dell'immagine o sui problemi eventualmente verificatisi.


Art. 5.

(Visualizzazione delle immagini).

        1. I dispositivi di visualizzazione delle immagini devono avere una configurazione appropriata al tipo di servizio e al tipo di immagini inviate.
        2. Le tipologie di sistemi per la visualizzazione delle immagini sono le seguenti:

                a) sistemi PC based: dispositivi di visualizzazione basati su piattaforme di personal computer con sistema operativo Windows, Mac OS o Linux. Tali sistemi sono idonei ad attività di teledidattica e di videoconferenza, configurabili in postazioni di lavoro di consultazione, nonché ad attività di teleconsulto o di telediagnosi di immagini small matrix, configurabili in postazioni di lavoro di refertazione;

                b) postazioni di lavoro di refertazione: dispositivi di visualizzazione basati su piattaforme con sistema operativo UNIX o Windows NT; tali sistemi sono idonei alla telediagnosi di immagini radiologiche tradizionali.
        3. La postazione di lavoro deve avere una sistemazione adeguata in ambienti poco rumorosi e poco luminosi, con assenza di riflessi. Il software di gestione della postazione di lavoro deve essere dotato delle più comuni funzioni di elaborazione delle immagini, deve essere improntato alla massima semplicità e flessibilità di uso e deve essere altamente personalizzabile e adattabile alle esigenze degli utenti.
        4. Per ogni studio trasmesso deve essere possibile conoscere: i dati identificativi del paziente; il numero delle immagini trasmesse; la data e l'ora di esecuzione; l'origine delle immagini.
        5. I monitor usati per la refertazione devono essere sottoposti a periodici controlli di qualità.


Art. 6.

(Archiviazione delle immagini).

        1. Le modalità di archiviazione delle immagini sono di tipo diverso in funzione degli obiettivi della teleradiologia, ovvero teleconsulto, telediagnosi o teledidattica, e dell'archivio dei siti trasmittente e ricevente.
        2. Le modalità di tenuta dell'archivio per uso clinico nel sito trasmittente sono stabilite in conformità alla legislazione vigente in materia di archiviazione, fermo restando che l'archiviazione deve essere effettuata su supporto analogico o su supporto digitale ottico non riscrivibile e che nel sito ricevente è opportuno siano archiviati sia le immagini ricevute sia i relativi referti.


Art. 7.

(Qualificazione e
formazione del personale medico).

        1. Per assicurare una effettiva capacità tecnica e gestionale allo scopo di un utilizzo ottimale e adeguato del sistema di teleradiologia è prevista la realizzazione di un programma di qualificazione e formazione professionale, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996, inserito nei corsi di formazione e specializzazione accreditati ai fini dell'educazione continua in medicina.
        2. Il programma di cui al comma 1 deve prevedere:

                a) l'acquisizione delle conoscenze informatiche di base, con particolare riferimento al funzionamento dei sistemi in rete;

                b) nozioni sulla tecnologia impiegata nella trasmissione delle immagini;

                c) la conoscenza degli aspetti organizzativi connessi all'attivazione della teleradiologia;

                d) l'insegnamento delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ed, in particolare, in tema di responsabilità medico-legali a carico del medico dell'area radiologica.


Art. 8.

(Qualificazione, formazione e competenze del tecnico
sanitario di radiologia medica).

        1. Ferma restando la piena e completa autonomia professionale del medico specialista dell'area radiologica nell'esercizio dell'attività di teleradiologia, il tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) collabora direttamente con il medico stesso, a livello della fase realizzativa ed esecutiva complessiva dell'atto radiologico, ai sensi delle norme vigenti ed in conformità ai diversi protocolli relativi alle attività di teleconsulto, di telediagnosi e di teledidattica.
        2. In modo specifico il TSRM collabora, secondo gli indirizzi programmati e concordati con il medico specialista dell'area radiologica, nelle seguenti attività:

                a) preparazione delle immagini, che comprende tutti gli atti da compiere tra l'acquisizione delle immagini e la trasmissione, ovvero la selezione tecnica delle immagini, la digitalizzazione, se necessaria, la determinazione della risoluzione, nonché la verifica del rapporto di compressione da trasmettere sulla base di protocolli concordati con il medico radiologo;

                b) trasmissione delle immagini: l'indicazione del destinatario, per le implicazioni professionali che determina e le responsabilità connesse, è stabilita dal medico specialista dell'area radiologica secondo i protocolli concordati tra il medico specialista e il TSRM, fatti salvi i casi richiesti dallo stato di necessità;

                c) invio delle immagini;

                d) verifica della trasmissione in termini di qualità e di sicurezza, che comprende l'accertamento del corretto invio e dell'arrivo al destinatario di tutta la documentazione sia clinica, se necessaria, sia iconografica.

        3. L'esercizio dell'attività di teleradiologia, ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, richiede ai TSRM una ulteriore qualificazione professionale. A tale scopo sono inseriti appositi insegnamenti nei corsi di laurea per TSRM e sono previsti ulteriori livelli formativi specialistici, di formazione complementare e master, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001.
        4. Il medico-radiologo può delegare in tutto o in parte il TSRM per quanto riguarda gli aspetti pratici esecutivi, ferma restando la responsabilità di competenza del medico stesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
        5. L'impiego della teleradiologia, anche al fine della telediagnosi, con effettuazione di esami da parte del solo TSRM, in relazione esclusivamente a situazioni di urgenza non differibile o di emergenza definite dal medico richiedente con quesito clinico specifico e dettagliato, è giustificato solo nei casi di possibile assenza temporanea del medico radiologo.
        6. Ai fini della ottimale risoluzione dei problemi organizzativi ed assistenziali il Ministro della salute definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida operative e tecnico-metodologiche.
        7. Il TSRM è personalmente e professionalmente responsabile del corretto svolgimento dell'esame, che deve essere attuato nell'assoluto rispetto delle norme di radioprotezione ed in conformità alle linee guida di cui al comma 6. In caso di assenza temporanea del medico radiologo, il medico richiedente l'esame è tenuto ad esplicitare formalmente sulla richiesta di prestazione al TSRM che la situazione clinica rientra in un quadro di urgenza non differibile o di emergenza, assumendosi la personale responsabilità ai fini della giustificazione dell'indagine e della necessità del teleconsulto o della telediagnosi secondo protocolli concordati. Deve essere comunque garantita la possibilità di intervento diretto del medico radiologo reperibile in loco per il completamento, se indispensabile, dell'iter diagnostico.


Art. 9.

(Modalità del teleconsulto).

        1. Al teleconsulto si ricorre qualora il medico proponente ravvisi la necessità di una consulenza di tipo metodologico o interpretativo per pazienti degenti nella stessa struttura, per pazienti ricoverati ed esaminati presso altre strutture, ovvero per pazienti seguiti in ambulatorio o in regime di day-hospital o per i quali viene richiesto un parere. Il teleconsulto deve essere in ogni caso giustificato, in particolare se dal suo risultato derivano decisioni cliniche.
        2. In caso di altra richiesta di esami radiologici e di carenza di medici specialisti nelle strutture ospedaliere, il teleconsulto è impiegato dal medico richiedente per risolvere problematiche di urgenza non differibile o di emergenza.
        3. Il teleconsulto può essere, altresì, attuato tramite invio, anche da parte di un medico specialista di altra disciplina, delle immagini ad un altro medico dell'area radiologica ai fini dell'espressione di una seconda opinione diagnostica.
        4. In ogni caso devono essere predisposte le modalità di documentazione del rapporto e degli atti intercorsi tra i medici interessati al fine di tutelare sia il medico richiedente sia il medico radiologo del centro di riferimento.
        5. Dal punto di vista gestionale devono essere elaborati protocolli operativi concordati e condivisi da tutti gli operatori coinvolti nella telediagnosi, accettati e formalizzati con atti ufficiali dalle amministrazioni interessate. Tali protocolli devono contenere le modalità di attivazione, di accesso e di espletamento della teleradiologia.
        6. Ai fini dei teleconsulto ufficiale e della telediagnosi, l'impiego della teleradiologia è consentito solo previa informazione preliminare del paziente allo scopo di ottenere un valido consenso. Il soggetto deve essere informato, anche ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, che l'iconografia viene trasmessa per via telematica ad altro sito, esterno all'ospedale, nonché delle motivazioni del ricorso alla teleradiologia. Lo stato di necessità costituisce l'unica deroga al principio della tassatività del consenso all'atto medico e sanitario.
        7. Nel caso di teleconsulto libero, non ufficiale e non formalizzato, svolto nell'ambito dell'équipe sanitaria radiologica dell'ospedale, non si applica il principio della personalità del consenso in relazione al destinatario ed il paziente esprime il proprio consenso al trattamento sulla base della consapevolezza che diverse sono le persone che lo eseguono.


Art. 10.

(Sicurezza e confidenzialità dei dati).

        1. Ai fini della sicurezza e confidenzialità dei dati relativi alle attività di teleradiologia, gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

                a) proteggere l'integrità e l'affidabilità dei dati trasmessi per via telematica;

                b) tutelare la privacy del paziente, rendendo le informazioni disponibili nella loro integrità ed autenticità solo a chi ne ha diritto o potestà;

                c) definire la responsabilità dei dati.

        2. Ai fini della riservatezza dei dati si applicano le norme previste dagli articoli 15, 22 e 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, gli articoli 326 e 622 del codice penale, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. Si applicano altresì le norme previste dai codici di deontologia medica e di deontologia dei TSRM.


Art. 11.

(Interpretazione dei dati
e responsabilità professionale).

        1. Il medico specialista è l'unica figura professionale deputata ad esprimere il giudizio finale sull'idoneità del sistema di teleradiologia ai fini diagnostici, con il solo obbligo di comprovare l'ineccepibilità tecnico-metodologica dell'esame in relazione al quesito clinico, al fine di un corretto orientamento diagnostico non sempre possibile sulla base esclusivamente del dato iconografico.
        2. Il medico specialista è responsabile dell'errato intervento diagnostico-terapeutico dovuto all'erronea interpretazione dei dati e ne risponde a titolo personale nel caso in cui l'intervento sia il prodotto di una sua esclusiva e singola valutazione. Nei casi di teleconsulto di équipe o di teleconsulto quale prestazione superspecialistica, la responsabilità è posta a carico di tutti i soggetti che hanno partecipato al teleconsulto stesso.
        3. Al momento dell'interpretazione il medico specialista deve avere a disposizione ogni informazione clinico-anamnestica ritenuta dallo stesso necessaria per il corretto compimento, con la refertazione, dell'atto medico di sua competenza. Il medico specialista deve specificare nel referto che lo stesso è stato eseguito su supporto digitale o su esame ricevuto per via telematica, segnalando altresì la sede di provenienza dell'esame, l'esecutore materiale dell'indagine, il medico richiedente, il quesito clinico, l'ora di effettuazione ed il numero di immagini ricevute.
        4. L'imperizia è imputabile in caso di errori di formazione, di elaborazione o di interpretazione delle immagini effettuati nell'attività di diagnostica teleradiologica realizzata singolarmente o in équipe. Estremi di colpa professionale possono anche ricorrere qualora il medico specialista dell'area radiologica abbia omesso, o eccessivamente ritardato, il ricorso alla teleradiologia, quando questa si dimostrava necessaria.
        5. L'imprudenza è imputabile quando i soggetti incaricati delle attività di teleradiologia dimostrino di non essere in possesso delle adeguate capacità e dell'esperienza richieste per attuare tali pratiche.
        6. La negligenza è imputabile quando l'operatore realizza la pratica teleradiologica in carenza di adeguate ed idonee attrezzature strumentali ovvero omettendo di verificare e di chiedere conferma del buon funzionamento delle strumentazioni.


Art. 12.

(Manutenzione delle apparecchiature).

        1. La indicazione dei tempi e delle modalità di manutenzione delle apparecchiature di teleradiologia è demandata al costruttore delle stesse. La vigilanza delle medesime apparecchiature di teleradiologia spetta alla struttura sanitaria nella quale sono utilizzate, ai sensi delle norme vigenti in materia di garanzia degli standard di qualità finalizzati all'ottimale tenuta e funzionamento delle strumentazioni tecniche.
        2. L'operatore sanitario deve verificare l'avvenuto espletamento della manutenzione ordinaria ed è tenuto al rilevamento e alla segnalazione di eventuali imperfezioni, carenze o irregolarità nel funzionamento.



Frontespizio Relazione