XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1729
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo
il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter. Senza pregiudizio del segreto
investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione
della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal
reato deve essere documentalmente informata, a cura
dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato
delle indagini, nonché sulle attività svolte per la
individuazione del o dei responsabili".