XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1724
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare il Protocollo di attuazione della Convenzione per
la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti,
fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 24 del
Protocollo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in 258.228 euro annui a decorrere dal 2002, si
provvede per gli anni 2002 e 2003 mediante utilizzo delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.