XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1723 - 2340 - 2547 - 2841 - 3539-A
Testo unificato
delle Commissioni
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre
1992.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito
denominata "Carta".
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta
stessa.
Art. 3.
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo
2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, e a decorrere
dalla data di cui all'articolo 2 della presente legge, le
disposizioni della Carta stessa si applicano su tutto il
territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di
cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei
termini indicati nell'allegato A alla presente legge.
Art. 4.
1. E' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, la Consulta Stato-minoranze linguistiche,
composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna
regione o provincia in cui risiede una minoranza linguistica
riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e da due rappresentanti dell'Unione delle
province d'Italia, scelti fra i rappresentanti degli enti che
abbiano nel proprio territorio una minoranza linguistica,
nonché da sei rappresentanti delle amministrazioni statali
designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, fra gli
appartenenti alle amministrazioni maggiormente interessate, e
da un rappresentante per ogni associazione comparativamente
più rappresentativa di almeno due minoranze linguistiche
riconosciute.
2. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al
comma 1 è periodicamente convocata, almeno due volte l'anno,
dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che la presiede.
3. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al
comma 1 esercita la vigilanza in ambito nazionale sul rispetto
dei princìpi della Carta e della legislazione nazionale in
materia. La Consulta propone al Governo il rapporto di cui
all'articolo 15 della Carta e trasmette al Governo apposite
relazioni annuali da inviare al Parlamento e ai consigli
regionali delle zone di appartenenza delle singole minoranze
interessate. La Consulta esprime pareri e formula proposte al
Governo e alle regioni in materia di tutela delle minoranze
linguistiche.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato A
(articolo 3)
DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE
REGIONALI O MINORITARIE
Articolo 8, paragrafo 1:
a(i): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo;
b(i): lingue delle popolazioni germaniche
dell'Alto Adige e slovene;
b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il
francese;
b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il
ladino;
b(iv): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto
Adige), greche, croate e di quelle parlanti il
franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;
c(i): lingue delle popolazioni germaniche
dell'Alto Adige e slovene;
c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il
francese;
c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il
ladino;
c(iv): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto
Adige), greche, croate e di quelle parlanti il
franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;
d(i): lingue delle popolazioni germaniche
dell'Alto Adige e slovene;
d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il
francese;
d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il
ladino;
f(ii): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo;
f(iii): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo;
g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Articolo 9, paragrafo 1:
a(i): lingua delle popolazioni germaniche
dell'Alto Adige;
a(ii): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo;
a(iii): lingue delle popolazioni germaniche
dell'Alto Adige e slovene;
a(iv): lingua delle popolazioni germaniche
dell'Alto Adige;
b(i): lingue delle popolazioni germaniche e
ladine dell'Alto Adige;
b(ii): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo;
b(iii): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo;
c(i): lingue delle popolazioni germaniche e
ladine dell'Alto Adige;
c(ii): lingua delle popolazioni germaniche
dell'Alto Adige;
c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e
ladine dell'Alto Adige;
d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine
dell'Alto Adige.
Articolo 9, paragrafo 2:
c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto
Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il
ladino.
Articolo 10, paragrafo 1:
a(i): lingua delle popolazioni germaniche
dell'Alto Adige;
a(ii): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo;
a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di
quelle parlanti il ladino;
a(iv): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto
Adige), greche, croate e di quelle parlanti il
franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;
b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto
Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il
ladino;
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Articolo 10, paragrafo 2:
a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto
Adige e di quelle parlanti il francese;
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Articolo 10, paragrafo 3:
a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto
Adige e di quelle parlanti il francese;
b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle
parlanti il ladino.
Articolo 10, paragrafo 4:
a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Articolo 10, paragrafo 5:
lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Articolo 11, paragrafo 1:
a(iii): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo;
b(ii): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo;
c(ii): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo;
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
e(i): lingue delle popolazioni germaniche
dell'Alto Adige e slovene e di quelle parlanti il francese e
il ladino;
e(ii): lingue delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto
Adige), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il
franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il
sardo.
Articolo 11, paragrafo 2:
lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Articolo 11, paragrafo 3:
lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Articolo 12, paragrafo 1:
a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto
Adige;
f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Articolo 12, paragrafo 3:
lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Articolo 13, paragrafo 1:
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Articolo 13, paragrafo 2:
a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto
Adige;
b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto
Adige;
c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto
Adige;
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo;
e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto
Adige.
Articolo 14:
a: lingue delle popolazioni slovene e croate;
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.