XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1711
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'ordine dei "Cavalieri della Patria".
2. Presidente dell'ordine č il Presidente della
Repubblica.
3. L'ordine č retto da un consiglio composto da quattro
ufficiali generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno
con grado di generale di corpo d'armata, che lo presiede, dal
presidente dell'associazione proponente il titolo di Cavaliere
della Patria, e dai presidenti delle associazioni dei mutilati
ed invalidi di guerra, e degli invalidi civili di guerra.
4. Il consiglio di cui al comma 3 č nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della difesa.
5. Le insegne dell'ordine sono costituite da una croce
metallica e da un nastrino, le cui caratteristiche sono
stabilite con decreto del Ministro della difesa.
6. L'onorificenza di Cavaliere della Patria č concessa,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, ai combattenti della seconda guerra
mondiale e della guerra di liberazione che sono stati decorati
della croce al merito di guerra.
7. L'onorificenza di Cavaliere della Patria č conferita
altresė ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili
di guerra inseriti in una categoria pensionistica tabellare di
guerra e ai congiunti dei deceduti.