XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1709
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Istituto di studi politici "S. Pio V", con sede in
Roma, di seguito denominato "Istituto", ferma restando la
natura giuridica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non
strumentale, dotato di ordinamento autonomo ai sensi della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in
Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline
umanistiche, con particolare riferimento a quelle
storico-politiche, nonché ai problemi della società
contemporanea.
2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in
particolare:
a) organizza conferenze, congressi, incontri e
seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze
scientifiche;
b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;
c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi
e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per
ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;
d) eroga premi per la ricerca;
e) svolge, ai sensi dell'articolo 33 della
Costituzione, anche attraverso la costituzione di appositi
istituti, attività di formazione nei settori di competenza
dell'Istituto stesso.
Art. 2.
1. L'Istituto è disciplinato da propri regolamenti di
organizzazione, di amministrazione, finanza e contabilità, ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni, concernenti anche l'organizzazione didattica e
scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico
ed economico del personale docente è non docente occorrente al
funzionamento dell'Istituto medesimo.
Art. 3.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1, all'istituto è concesso un contributo a valere sul fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.
2. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si
avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di
contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.