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1. I titolari di
cariche di governo,
nell'esercizio delle loro
funzioni, si dedicano
esclusivamente alla cura
degli interessi pubblici e si
astengono dal porre in essere
atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in
situazione di conflitto
d'interessi. |
1. Identico. |
|
2. Agli effetti della
presente legge per titolari
di cariche di governo si
intendono il Presidente del
Consiglio dei ministri, i
Ministri, i Vice Ministri, i
sottosegretari di Stato e i
commissari straordinari del
Governo di cui all'articolo
11 della legge 23 agosto
1988, n.400. |
2. Agli effetti della
presente legge per
titolare di cariche di
governo si intende il
Presidente del Consiglio dei
ministri, i Ministri, i Vice
Ministri, i sottosegretari di
Stato e i commissari
straordinari del Governo di
cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988,
n.400. |
|
3. Le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano adottano
disposizioni idonee ad
assicurare il rispetto del
principio di cui al comma
1. |
3. Identico. |
|
|
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|
1. Il titolare di
cariche di governo, nel corso
del proprio mandato, non
può: |
1. Il titolare di
cariche di governo, nello
svolgimento del proprio
incarico, non può: |
|
a) ricoprire
cariche o uffici pubblici
diversi dal mandato
parlamentare e da quelli
previsti dall'articolo 1 e
non inerenti alle medesime
funzioni; |
a) ricoprire
cariche o uffici pubblici
diversi dal mandato
parlamentare e da quelli
previsti dall'articolo 1 e
non inerenti alle medesime
funzioni, ad esclusione
delle cariche di cui
all'articolo 1, secondo
comma, della legge 13
febbraio 1953, n. 60; |
|
b) ricoprire
cariche o uffici o altre
funzioni comunque denominate
in enti di diritto pubblico,
anche economici; |
b) ricoprire
cariche o uffici o
svolgere altre funzioni
comunque denominate in enti
di diritto pubblico, anche
economici; |
|
c) ricoprire
cariche o uffici o altre
funzioni comunque denominate
ovvero esercitare compiti di
amministrazione, in società
aventi fini di lucro; |
c) ricoprire
cariche o uffici o
svolgere altre funzioni
comunque denominate ovvero
esercitare compiti di
gestione in società
aventi fini di lucro o in
attività di rilievo
imprenditoriale; |
|
d) esercitare
attività imprenditoriali; |
soppressa; |
|
e) esercitare
attività professionali,
anche in forma associata,
di qualunque natura, anche
se gratuite, a favore di
soggetti pubblici o privati,
in Italia o all'estero;
in ragione di tali
attività il titolare di
cariche di governo può
percepire unicamente i
proventi per le prestazioni
svolte prima dell'assunzione
della carica; |
d) esercitare
attività professionali o
di lavoro autonomo in materie
connesse con la carica di
governo, di qualunque
natura, anche se gratuite, a
favore di soggetti pubblici o
privati; in ragione di tali
attività il titolare di
cariche di governo può
percepire unicamente i
proventi per le prestazioni
svolte prima dell'assunzione
della carica; inoltre, non
può ricoprire cariche o
uffici, o svolgere altre
funzioni comunque denominate,
né compiere atti di gestione
in associazioni o società tra
professionisti; |
|
f) esercitare
qualsiasi impiego
pubblico; |
e) esercitare
qualsiasi tipo di
impiego o lavoro
pubblico; |
|
g) esercitare
qualsiasi impiego privato. |
f) esercitare
qualsiasi tipo di
impiego o lavoro
privato. |
|
2. Fermo restando
quanto previsto al comma 1,
non costituisce motivo di
incompatibilità la mera
proprietà di una impresa
individuale ovvero di quote o
azioni societarie sempre che
essa non comporti
l'assunzione di cariche o
l'esercizio di attività di
cui alla lettera c) del
medesimo comma 1. |
Soppresso. |
|
2. L'imprenditore
individuale provvede a
nominare uno o più institori
ai sensi degli articoli da
2203 a 2207 del codice
civile. |
|
3. Non costituisce
motivo di incompatibilità
l'insegnamento non di ruolo
di livello universitario e
post universitario. |
Soppresso. |
|
4. Gli incarichi
e le funzioni indicati
alle lettere da a) a
e) del comma 1
decadono dalla data del
giuramento relativo agli
incarichi di cui all'articolo
1 e comunque dall'effettiva
assunzione; da essi non può
derivare, per tutta la durata
della carica di governo,
alcuna forma di retribuzione
o di vantaggio per il
titolare. Le attività di cui
alle lettere da c) a
g) dello stesso
comma 1 sono vietate anche
quando siano esercitate
all'estero. |
3. Gli incarichi
e le funzioni indicati al
comma 1 cessano
dalla data del giuramento
relativo agli incarichi di
cui all'articolo 1 e comunque
dall'effettiva assunzione
della carica; da essi
non può derivare, per tutta
la durata della carica di
governo, alcuna forma di
retribuzione o di vantaggio
per il titolare. Le attività
di cui al comma 1 sono
vietate anche quando siano
esercitate all'estero. |
| 4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) |
|
del comma 1 perdura
per dodici mesi dal termine
della carica di governo nei
confronti di enti di diritto
pubblico, anche economici,
nonché di società aventi fini
di lucro che operino
prevalentemente in settori
connessi con la carica
ricoperta. |
|
5. I dipendenti
pubblici e privati sono
collocati in aspettativa, o
nell'analoga posizione
prevista dagli ordinamenti di
provenienza e secondo le
medesime norme, con
decorrenza dal giorno del
giuramento e comunque
dall'effettiva assunzione
della carica. Resta fermo
anche per i titolari delle
cariche di governo che i
periodi trascorsi nello
svolgimento dell'incarico in
posizione di aspettativa o di
fuori ruolo non recano
pregiudizio alla posizione
professionale e alla
progressione di carriera. |
5. Identico. |
|
6. Fermi
restando i divieti previsti
da diverse disposizioni di
legge, le situazioni di
incompatibilità di cui alle
lettere a), b) e c)
del comma 1, con
esclusione dei compiti di
amministrazione in società
aventi fini di lucro, non
sussistono per le cariche o
uffici ricoperti e per le
attività svolte alla data di
entrata in vigore della
presente legge. Per le
attività professionali di cui
al comma 1, lettera e),
svolte alla data di entrata
in vigore della presente
legge, il titolare di cariche
di governo può percepire
unicamente i proventi per le
prestazioni adempiute prima
della medesima data. |
Soppresso. |
|
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|
1. Sussiste situazione
di conflitto di interessi ai
sensi della presente legge
quando l'atto è adottato dal
titolare di cariche di
governo in situazione di
incompatibilità ai sensi
dell'articolo 2, comma 1,
ovvero quando l'atto ha
un'incidenza specifica
sull'assetto patrimoniale del
titolare, del coniuge o dei
parenti entro il secondo
grado, con danno per
l'interesse pubblico e
salvo che l'atto stesso
riguardi la generalità o
intere categorie di
soggetti. |
1. Sussiste situazione
di conflitto di interessi ai
sensi della presente legge
quando il titolare di
cariche di governo
partecipa all'adozione di
un atto, anche formulando la
proposta, o omette un atto
dovuto, trovandosi in
situazione di incompatibilità
ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, ovvero quando l'atto
o l'omissione ha
un'incidenza specifica e
preferenziale sul patrimonio
del titolare, del coniuge
o dei parenti entro il
secondo grado, ovvero
delle imprese o società da
essi controllate, secondo
quando previsto dall'articolo
7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, con danno
per l'interesse pubblico. |
|
|
|
|
1. Restano ferme le
vigenti disposizioni volte a
prevenire e reprimere l'abuso
di posizione dominante da
parte delle imprese, anche
quando esso sia riconducibile
ad atti posti in essere dal
titolare di cariche di
governo, di cui all'articolo
1, comma 2. |
1. Restano ferme le
vigenti disposizioni volte a
prevenire e reprimere l'abuso
di posizione dominante di
cui all'articolo 3 della
legge 10 ottobre 1990,
n.287. |
|
2. Resta, altresì,
fermo il divieto di atti o
comportamenti aventi per
oggetto o per effetto la
costituzione o il
mantenimento di una posizione
dominante, ai sensi
dell'articolo 2 della legge
31 luglio 1997, n.249. |
|
3. La violazione
delle disposizioni richiamate
nel comma 2 è sanzionata
anche quando è compiuta
avvalendosi di atti posti in
essere dal titolare di
cariche di governo,
dall'impresa facente capo al
titolare medesimo, al coniuge
o ai parenti entro il secondo
grado, ovvero dalle imprese o
società da essi controllate,
secondo quanto previsto
dall'articolo 7 della citata
legge n.287 del 1990. |
|
2. Le disposizioni
della presente legge non
escludono l'applicabilità
delle norme penali,
amministrative e disciplinari
previste dall'ordinamento
vigente, quando ne sussistano
i presupposti. |
4. Le
disposizioni della presente
legge non escludono
l'applicabilità delle norme
civili, penali,
amministrative e disciplinari
vigenti, quando ne
sussistano i presupposti. |
|
|
|
|
1. Entro novanta
giorni dall'assunzione della
carica di governo, il
titolare di cariche di
governo dichiara
all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, di
cui all'articolo 10 della
legge 10 ottobre 1990, n.287,
di quali cariche o attività
comprese nell'elenco di cui
all'articolo 2, comma 1, è
titolare; trasmette altresì
tutti i dati relativi alle
attività patrimoniali di cui
è o è stato titolare nei tre
mesi precedenti. |
1. Entro trenta
giorni dall'assunzione
della carica di governo, il
titolare dichiara
all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, di
cui all'articolo 10 della
legge 10 ottobre 1990,
n.287, le situazioni di
incompatibilità di cui
all'articolo 2, comma 1,
della presente legge
sussistenti alla data di
assunzione della carica. 2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle |
|
proprie attività
patrimoniali, ivi comprese
le partecipazioni azionarie;
rientrano nell'obbligo di
comunicazione di cui al
presente comma anche le
attività patrimoniali
detenute nei tre mesi
precedenti l'assunzione
della carica. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori. |
|
2. Il titolare di
cariche di governo deve
dichiarare, ai sensi del
comma 1, ogni successiva
variazione dei dati in
precedenza forniti, entro
venti giorni dai fatti che
l'abbiano determinata. |
4. Il titolare
di cariche di governo deve
dichiarare, ai sensi dei
commi 1 e 2, ogni
successiva variazione dei
dati patrimoniali in
precedenza forniti, entro
venti giorni dai fatti che
l'abbiano determinata. |
|
3. Entro i trenta
giorni successivi al
ricevimento delle
dichiarazioni di cui ai commi
1 e 2 l'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato provvede agli
accertamenti necessari con le
modalità di cui all'articolo
6. |
5. Entro i
trenta giorni successivi al
ricevimento delle
dichiarazioni di cui al
presente articolo,
l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
provvedono agli
accertamenti di competenza
con le modalità di cui
agli articoli 6 e 7. |
|
6. Le dichiarazioni
di cui al presente articolo
sono rese anche dal coniuge e
dai parenti entro il secondo
grado del titolare di cariche
di governo. |
|
|
|
|
1. L'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato accerta la
sussistenza delle situazioni
di incompatibilità di cui
all'articolo 2, comma 1,
vigila sul rispetto dei
divieti conseguenti e
promuove nei casi di
inosservanza: |
1. Identico: |
|
a) la rimozione o
la decadenza dalla carica o
dall'ufficio ad opera
dell'Amministrazione
competente o di quella
vigilante l'ente o
l'impresa; |
a) identica; |
|
b) la
sospensione del rapporto di
impiego pubblico o
privato; |
b) la
sospensione del rapporto di
impiego o di lavoro
pubblico o privato; |
|
c) la sospensione
dall'iscrizione in albi e
registri professionali, che
deve essere comunicata agli
ordini professionali per gli
atti di loro competenza. |
c) la sospensione
dall'iscrizione in albi e
registri professionali, che
deve essere richiesta
agli ordini professionali per
gli atti di loro
competenza. |
|
2. Gli organismi e le
autorità competenti
provvedono all'adozione degli
atti di cui al comma 1,
tenendo conto della richiesta
dell'Autorità garante della
concorrenza e del
mercato. |
|
2. Al fine di
accertare la sussistenza di
situazioni di conflitto di
interessi ai sensi
dell'articolo 3, l'Autorità
garante della concorrenza e
del mercato esamina,
controlla e verifica gli
effetti dell'azione del
titolare di cariche di
governo con riguardo alla
eventuale incidenza specifica
sull'assetto patrimoniale del
titolare di cariche di
governo, del coniuge o dei
parenti entro il secondo
grado, con danno per
l'interesse pubblico secondo
quanto disposto dall'articolo
3. |
3. Al fine di
accertare la sussistenza di
situazioni di conflitto di
interessi ai sensi
dell'articolo 3, l'Autorità
garante della concorrenza e
del mercato esamina,
controlla e verifica gli
effetti dell'azione del
titolare di cariche di
governo con riguardo alla
eventuale incidenza specifica
e preferenziale sul
patrimonio del titolare di
cariche di governo, del
coniuge o dei parenti entro
il secondo grado, ovvero
delle imprese o società da
essi controllate, secondo
quanto previsto dall'articolo
7 della legge 10 ottobre
1990, n.287, con danno per
l'interesse pubblico secondo
quanto disposto dall'articolo
3. |
|
3. A seguito degli
accertamenti di cui ai commi
1 e 2, l'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato riferisce al
Parlamento con comunicazione
motivata diretta ai
Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei
deputati, quando
dall'esecuzione o
dall'attuazione di atti o
deliberazioni derivano, in
danno del pubblico interesse,
trattamenti privilegiati o
agevolati di specifici
interessi privati, facenti
capo al titolare di cariche
di governo ovvero al coniuge
o ai parenti entro il secondo
grado. Con la segnalazione è
formulato un parere sulle
misure idonee a porre rimedio
tempestivo alle conseguenze
pregiudizievoli e ad evitare
che casi analoghi si
ripetano. |
(V., in diversa
formulazione, il comma 9 del
presente articolo). |
|
4. E' fatto salvo
l'obbligo di denunzia alla
competente autorità
giudiziaria quando i fatti
abbiano rilievo penale. |
4. Identico. |
| 5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di | 5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di |
|
competenza. A tale fine,
corrisponde e collabora con
gli organi delle
Amministrazioni, acquisisce i
pareri delle altre Autorità
amministrative indipendenti
competenti e le informazioni
necessarie per l'espletamento
dei compiti previsti dalla
presente legge, con i limiti
opponibili all'autorità
giudiziaria. Ai fini
previsti dal presente comma,
il parere espresso
dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di cui
alla legge 31 luglio 1997,
n.249, ha natura
vincolante. |
competenza. A tale fine,
corrisponde e collabora con
gli organi delle
Amministrazioni, acquisisce i
pareri delle altre Autorità
amministrative indipendenti
competenti e le informazioni
necessarie per l'espletamento
dei compiti previsti dalla
presente legge, con i limiti
opponibili all'autorità
giudiziaria. |
|
6. Nell'esercizio
delle funzioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5
l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato si
avvale dei poteri di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n.287,
in quanto compatibili. |
6. Nell'esercizio
delle funzioni di cui al
presente articolo
l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato si
avvale dei poteri di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n.
287, in quanto
compatibili. |
|
7. Nello svolgimento
del procedimento di cui al
presente articolo è garantita
la partecipazione
procedimentale
dell'interessato ai sensi
della legge 7 agosto 1990,
n.241, e successive
modificazioni. |
7. Nello svolgimento
del procedimento di cui al
presente articolo è garantita
la partecipazione
procedimentale
dell'interessato ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive
modificazioni, fermo
restando quanto stabilito
dall'articolo 14, comma 3,
della legge 10 ottobre 1990,
n. 287. |
|
8. A richiesta del
Governo, l'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato esprime pareri sui
disegni e sulle proposte di
legge, nonché sugli schemi di
altri atti normativi. |
Soppresso. |
|
8. Quando l'impresa
facente capo al titolare di
cariche di governo, al
coniuge o ai parenti entro il
secondo grado, ovvero le
imprese o società da essi
controllate, secondo quanto
previsto dall'articolo 7
della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, pongono in essere
comportamenti diretti a
trarre vantaggio da atti
adottati in conflitto di
interessi ai sensi
dell'articolo 3, e vi è prova
che chi ha agito conosceva
tale situazione di conflitto,
l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
diffida l'impresa ad
astenersi da qualsiasi
comportamento diretto ad
avvalersi dell'atto medesimo
ovvero a porre in essere
azioni idonee a far cessare
la violazione o, se
possibile, misure correttive.
In caso di inottemperanza
entro il termine assegnato,
l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
infligge all'impresa una
sanzione pecuniaria correlata
alla gravità del
comportamento e commisurata
nel massimo al vantaggio
patrimoniale effettivamente
conseguito dall'impresa
stessa. |
|
(V., in diversa
formulazione, il comma 3 del
presente articolo). |
9. A seguito degli
accertamenti di cui ai commi
1, 3 e 5, o della eventuale
irrogazione delle sanzioni di
cui al comma 8, l'Autorità
garante della concorrenza e
del mercato riferisce al
Parlamento con comunicazione
motivata diretta ai
Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei
deputati. Nella segnalazione
sono indicati i contenuti
della situazione di
privilegio, gli effetti
distorsivi realizzatisi sul
mercato e, in generale, le
conseguenze di tale
situazione di privilegio,
nonché le eventuali sanzioni
inflitte alle imprese. |
|
10. Entro novanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, l'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato delibera le procedure
istruttorie e i criteri di
accertamento per le attività
ad essa demandate dalla
presente legge, nonché le
opportune modifiche
organizzative interne. |
|
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di |
|
1. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
accerta che le imprese che
agiscono nei settori di cui
all'articolo 2, comma 1,
della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e che fanno capo al
titolare di cariche di
governo, al coniuge e ai
parenti entro il secondo
grado, ovvero sono sottoposte
al controllo dei medesimi
soggetti, ai sensi
dell'articolo 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, non
pongano in essere
comportamenti che, in
violazione delle disposizioni
di cui alla legge 6 agosto
1990, n. 223, alla legge 31
luglio 1997, n. 249, e alla
legge 22 febbraio 2000, n.
28, forniscono un sostegno
privilegiato al titolare di
cariche di governo. |
|
2. Nell'esercizio
delle funzioni di cui al
presente articolo, l'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni adotta le
procedure, si avvale dei
poteri ed applica le sanzioni
previsti dalle disposizioni
legislative richiamate al
comma 1. Si applicano
all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni i commi
4, 5 e 7 dell'articolo 6. |
|
3. In caso di
accertamento di comportamenti
posti in essere in violazione
delle disposizioni di cui al
comma 1, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
diffida l'impresa a desistere
dal comportamento contestato
e ad adottare, ove possibile,
le necessarie misure
correttive. In caso di
inottemperanza entro il
termine assegnato, l'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni infligge
all'impresa che ha sostenuto
in modo privilegiato il
titolare di cariche di
governo le sanzioni previste
dalle disposizioni
legislative richiamate al
comma 1. Le sanzioni
pecuniarie ivi previste sono
aumentate sino a un terzo, in
relazione alla gravità della
violazione. |
|
4. A seguito degli
accertamenti di cui al comma
1 o della eventuale
irrogazione delle sanzioni di
cui al comma 3, l'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni riferisce al
Parlamento con comunicazione
motivata diretta ai
Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei
deputati, quando l'impresa
che agisce nel settore delle
comunicazioni ha posto in
essere i comportamenti di cui
al comma 1. Nella
segnalazione sono indicati i
contenuti e le modalità di
realizzazione del sostegno
privilegiato al titolare di
cariche di governo
nell'esercizio delle sue
funzioni, le misure
correttive che si è intimato
di porre in essere, le
conseguenze della situazione
di privilegio e le eventuali
sanzioni inflitte. |
|
5. Entro novanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
delibera le procedure
istruttorie e i criteri di
accertamento per le attività
ad essa demandate dalla
presente legge, nonché le
opportune modifiche
organizzative interne. |
|
|
|
|
1. L'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato presenta al
Parlamento una relazione
semestrale sullo stato delle
attività di controllo e
vigilanza di cui alla
presente legge. |
1. L'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato e l'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni presentano
al Parlamento una relazione
semestrale sullo stato delle
attività di controllo e
vigilanza di cui alla
presente legge. |
|
2. Qualora le
dichiarazioni rese ai sensi
dell'articolo 5 risultassero
non veritiere si incorre nel
reato di cui all'articolo 479
del codice penale. Qualora le
medesime dichiarazioni non
fossero rese si incorre nel
reato di cui all'articolo 328
del codice penale. L'Autorità
garante della concorrenza e
del mercato, verificate le
irregolarità, ne dà
comunicazione documentata
all'autorità giudiziaria
competente. |
2. Quando le
dichiarazioni di cui
all'articolo 5 non
fossero rese o
risultassero non veritiere
o incomplete si incorre
nel reato di cui all'articolo
328 del codice
penale, qualora il
titolare della carica di
governo non abbia ottemperato
a specifica richiesta da
parte dell'Autorità
competente nel termine
fissato dalla stessa
Autorità, comunque non
inferiore a trenta giorni.
L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
secondo le rispettive
competenze, verificate le
irregolarità, ne danno
comunicazione documentata
all'autorità giudiziaria
competente e ai Presidenti
del Senato della Repubblica e
della Camera dei
deputati. |
|
3. Nei casi in cui
le dichiarazioni di cui
all'articolo 5 non siano
state effettuate nei termini
ovvero risultino non
veritiere o incomplete
l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
comunica la violazione ai
Presidenti delle
Camere. |
(V. comma 2 del
presente articolo). |
|
|
|
|
1. Il ruolo organico
di cui all'articolo 11 della
legge 10 ottobre 1990, n.
287, è integrato di 15 unità
in relazione ai compiti
attribuiti all'Autorità
garante della concorrenza e
del mercato dalla presente
legge. L'Autorità può anche
utilizzare, nel limite di un
contingente di 15 unità,
personale eventualmente
resosi disponibile a seguito
dell'attuazione dei processi
di riordino e di accorpamento
di enti e amministrazioni
pubbliche o posto in
posizione di comando o in
analoghe posizioni secondo i
rispettivi ordinamenti, con
imputazione all'Autorità del
solo trattamento accessorio
spettante al predetto
personale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri sono definiti i
profili professionali
richiesti. |
1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n.287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n.249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto |
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personale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri sono definiti i
profili professionali
richiesti. |
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2. Nell'ambito dei
profili professionali
individuati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1,
l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato può
provvedere all'assunzione di
10 unità di personale,
aggiuntive rispetto alla
pianta organica prevista
dall'articolo 11, comma 1,
della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, con una
corrispondente riduzione di
10 contratti di diritto
privato a tempo determinato,
previsti dal comma 4 dello
stesso articolo, equivalenti
sotto il profilo finanziario
e tali da non produrre
maggiori oneri. |
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2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, determinato nella
misura massima di 488.000
euro per l'anno 2002 e di
1.462.000 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
3. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo,
determinato nella misura
massima di 976.000 euro
per l'anno 2002 e di
2.924.000 euro a
decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
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3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
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(Disposizioni |
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1. Le disposizioni di
cui all'articolo 2 hanno
effetto a decorrere dal
trentesimo giorno successivo
all'adozione delle
deliberazioni previste
dall'articolo 6, comma 10, e
dall'articolo 7, comma 5. |
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2. Le funzioni
dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di cui
rispettivamente all'articolo
6, commi da 1 a 9, e
all'articolo 7, commi da 1 a
4, sono esercitate a
decorrere dal trentesimo
giorno successivo
all'adozione delle
deliberazioni previste
dall'articolo 6, comma 10, e
dall'articolo 7, comma 5. |
|
3. In sede di prima
applicazione della presente
legge, la dichiarazione di
cui all'articolo 5, comma 1,
è resa dal titolare della
carica di governo entro
trenta giorni dalla data in
cui hanno effetto, ai sensi
del comma 1, le disposizioni
di cui all'articolo 2. |
|
4. In sede di prima
applicazione della presente
legge, la trasmissione di cui
all'articolo 5, comma 2, è
effettuata dal titolare della
carica di governo entro i
sessanta giorni successivi
alla scadenza del termine di
cui al comma 3. |
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