XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1703
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione
e la commercializzazione del pane di alta qualità, ottenuto
attraverso un procedimento di cottura totale. E' considerato
pane di alta qualità sia il "pane tradizionale italiano", di
cui al comma 2, sia il pane composto e prodotto secondo gli
usi e le tradizioni locali.
2. Per "pane tradizionale italiano" si intende il pane
ottenuto dalla cottura totale senza soluzione di continuità di
una pasta lievitata, preparata esclusivamente, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580,
e successive modificazioni, con sfarinati di grano, acqua e
lievito, con o senza l'aggiunta di sale comune (cloruro di
sodio) e senza l'impiego delle sostanze aggiuntive di cui agli
articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. E' fatto
divieto di utilizzo di ingredienti contenenti sostanze
geneticamente modificate. Il Ministro delle politiche agricole
e forestali, con proprio decreto, provvede a disciplinare i
criteri di selezione degli ingredienti ai quali i panificatori
devono attenersi, al fine di evitare possibili alterazioni,
anche attraverso miglioratori e additivi chimici.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le
regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano con
campagne di informazione mirate presso i produttori, gli
esercenti ed i consumatori la diffusione del pane di alta
qualità, promuovendo l'avvio delle procedure per il
riconoscimento, da parte delle regioni, dei diversi tipi di
pane realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali come
prodotti ad indicazione geografica protetta.
Art. 2.
1. All'articolo 25 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Il pane etichettato come "pane tradizionale italiano",
nei punti vendita al dettaglio, deve essere venduto solo nei
locali o negozi annessi al laboratorio di panificazione, e
deve essere collocato in apposito contenitore così da renderlo
chiaramente individuabile e distinguibile da parte del
consumatore".
Art. 3.
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero delle politiche
agricole e forestali promuove le necessarie procedure affinché
la denominazione di "pane tradizionale italiano" sia
registrata, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92, del
Consiglio, del 14 luglio 1992, come attestazione comunitaria
di specificità ed iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 del
medesimo regolamento.
2. La violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 1 della presente legge configura il reato di
frode alimentare e come tale è punita con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 500 euro a 2.500 euro.
3. La violazione delle norme di cui all'articolo 2 è
punita con l'ammenda da 50 euro a 100 euro.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore decorso un mese dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.