XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1703




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione e la commercializzazione del pane di alta qualità, ottenuto attraverso un procedimento di cottura totale. E' considerato pane di alta qualità sia il "pane tradizionale italiano", di cui al comma 2, sia il pane composto e prodotto secondo gli usi e le tradizioni locali.
        2. Per "pane tradizionale italiano" si intende il pane ottenuto dalla cottura totale senza soluzione di continuità di una pasta lievitata, preparata esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza l'aggiunta di sale comune (cloruro di sodio) e senza l'impiego delle sostanze aggiuntive di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. E' fatto divieto di utilizzo di ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, provvede a disciplinare i criteri di selezione degli ingredienti ai quali i panificatori devono attenersi, al fine di evitare possibili alterazioni, anche attraverso miglioratori e additivi chimici.
        3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano con campagne di informazione mirate presso i produttori, gli esercenti ed i consumatori la diffusione del pane di alta qualità, promuovendo l'avvio delle procedure per il riconoscimento, da parte delle regioni, dei diversi tipi di pane realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali come prodotti ad indicazione geografica protetta.

Art. 2.

        1. All'articolo 25 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il pane etichettato come "pane tradizionale italiano", nei punti vendita al dettaglio, deve essere venduto solo nei locali o negozi annessi al laboratorio di panificazione, e deve essere collocato in apposito contenitore così da renderlo chiaramente individuabile e distinguibile da parte del consumatore".


Art. 3.

        1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove le necessarie procedure affinché la denominazione di "pane tradizionale italiano" sia registrata, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, come attestazione comunitaria di specificità ed iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.
        2. La violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge configura il reato di frode alimentare e come tale è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 500 euro a 2.500 euro.
        3. La violazione delle norme di cui all'articolo 2 è punita con l'ammenda da 50 euro a 100 euro.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore decorso un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione