XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1688
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nel distretto della corte di appello di Messina sono
istituiti il tribunale ordinario di Sant'Agata di Militello e
la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di
Sant'Agata di Militello.
2. Il tribunale ordinario di Sant'Agata di Militello ha
giurisdizione sul territorio dei comuni di Acquedolci, Alcara
Li Fusi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto,
Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello
Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco d'Alùnzio, San
Salvatore di Fitàlia, Sant'Agata di Militello, Torrenova,
Tortorici, Ucria.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'organico del
tribunale ordinario di Sant'Agata di Militello sulla base dei
carichi di lavoro nell'ultimo quinquennio concernenti i
territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1,
nonché a stabilire la data di inizio del funzionamento degli
uffici giudiziari di cui al medesimo articolo 1.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Alla data di inizio del suo funzionamento sono devoluti
alla cognizione del tribunale ordinario di Sant'Agata di
Militello gli affari civili e penali pendenti davanti al
tribunale ordinario di Patti
riguardanti l'ambito territoriale di cui all'articolo 1,
fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e
per i procedimenti penali per i quali è già stata dichiarata
l'apertura del dibattimento.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.