XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1688




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nel distretto della corte di appello di Messina sono istituiti il tribunale ordinario di Sant'Agata di Militello e la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Sant'Agata di Militello.
        2. Il tribunale ordinario di Sant'Agata di Militello ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco d'Alùnzio, San Salvatore di Fitàlia, Sant'Agata di Militello, Torrenova, Tortorici, Ucria.


Art. 2.

        1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del tribunale ordinario di Sant'Agata di Militello sulla base dei carichi di lavoro nell'ultimo quinquennio concernenti i territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, nonché a stabilire la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui al medesimo articolo 1.
        2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Alla data di inizio del suo funzionamento sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario di Sant'Agata di Militello gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Patti riguardanti l'ambito territoriale di cui all'articolo 1, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento.


Art. 4.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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