XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1687
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa di lire 5,5 miliardi per l'anno
2002, per la realizzazione di progetti diretti alla
informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla
violenza nello sport e al doping, nonchè all'istituzione
del Museo dello sport italiano. Per le spese di funzionamento
del Museo dello sport italiano è autorizzata la spesa nel
limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dal 2002.
Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attività
culturali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,
sono disciplinate le modalità di attuazione della presente
legge nonchè la ripartizione delle risorse necessarie.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500
milioni a decorrere dal 2003, si provvede quanto a lire 6
miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali, e quanto a lire 500 milioni mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.