XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1686
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n.238, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.304, gli
interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle
opere e dei monumenti più significativi della città di Palermo
già deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 21 febbraio 2000, nonché, previa deliberazione
della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a
garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati
o realizzati entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito degli
stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.
Art. 2.
1. Per quanto non disciplinato dall'articolo 1, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo
1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n.238, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.304.