XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1686




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n.238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti più significativi della città di Palermo già deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nonché, previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.


Art. 2.

        1. Per quanto non disciplinato dall'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n.238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.304.



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