XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1685
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura,
ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse con il compito di:
a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei
rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro
assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità
organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di
cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attività
illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche,
con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le
diverse regioni del paese e verso altre nazioni;
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti
e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e
privati destinatari delle stesse;
d) verificare i comportamenti della pubblica
amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la
congruità degli atti e la coerenza con la normativa
vigente;
e) verificare le modalità di gestione dei servizi
di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i
relativi sistemi di affidamento;
f) proporre soluzioni legislative e amministrative
ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva
l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e
per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la
sollecitazione all'adozione di normative internazionali già
approvate dal Parlamento europeo ma non ancora introdotte
nella legislazione italiana.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con
singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne
ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Testimonianze).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni del codice di procedura penale.
2. A seguito degli atti di indagine di cui al comma 1, la
Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con
le modalità di cui al codice di procedura penale.
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).
1. La Commissione può acquisire copie di atti e
documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo
caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura
istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui
all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette
decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno,
l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere
quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti
acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui
agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può
essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di
inchiesta.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto
alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta,
oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda
gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei
deputati.