XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1643




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.


Art. 2.

        1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo.
        2. Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1, trasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro venti giorni. Decorsi i termini indicati dal presente comma, il decreto legislativo è emanato anche in assenza dei citati pareri.


Art. 3.

        1. Il decreto legislativo recante il testo unico di cui all'articolo 1 è emanato su proposta del Ministro delle attività produttive, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema.

Art. 4.

        1. Ai fini della stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, il Ministro delle attività produttive può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra i professori universitari ordinari a associati, mediante affidamento di incarichi di studio.



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