XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1643
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni
legislative in materia di artigianato, apportando le modifiche
necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
Art. 2.
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è emanato
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I
pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto legislativo.
2. Il Governo, nei trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari di
cui al comma 1, trasmette, con le sue osservazioni e con le
eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle
medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere
reso entro venti giorni. Decorsi i termini indicati dal
presente comma, il decreto legislativo è emanato anche in
assenza dei citati pareri.
Art. 3.
1. Il decreto legislativo recante il testo unico di cui
all'articolo 1 è emanato su proposta del Ministro delle
attività produttive, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è
espresso entro due mesi dalla data di trasmissione del
relativo schema.
Art. 4.
1. Ai fini della stesura del testo da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 3, il Ministro delle attività produttive può
avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di
esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere
anche tra i professori universitari ordinari a associati,
mediante affidamento di incarichi di studio.