XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1641




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. A tutte le transazioni commerciali aventi ad oggetto beni e servizi di natura e con finalità educative e culturali, compiute dai cittadini residenti nel territorio dello Stato, è applicata la detrazione fiscale stabilita dall'articolo 2.


Art. 2.

(Detrazione fiscale).

        1. I cittadini residenti nel territorio dello Stato, di qualunque età, che acquistano i beni e i servizi individuati ai sensi dell'articolo 3 possono detrarre i costi sostenuti e documentati dall'imponibile determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


Art. 3.

(Definizioni).

        1. Sono definiti transazioni ovvero acquisti di beni e servizi di rilevanza culturale tutti gli acquisti finalizzati alla formazione ed allo sviluppo della coscienza civica e della cultura personale di ciascun cittadino.
        2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 gli acquisti di libri, computer, riproduttori videomusicali, biglietti di musei e gallerie, di spettacoli teatrali e cinematografici, cartine ed atlanti storico-geografici, abbonamenti a giornali, a periodici e riviste, ad opere dell'arte e dell'intelletto, nonché le spese sostenute per lezioni o corsi formativi e di lingua straniera forniti dai soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Domanda per il riconoscimento del valore culturale del
servizio formativo e autorità competente al rilascio della
relativa attestazione).

        1. Le imprese, i singoli e le associazioni che erogano servizi di tipo culturale o educativo, al fine di consentire ai propri utenti di beneficiare della detrazione fiscale di cui all'articolo 2, devono inoltrare apposita domanda di attestazione della rilevanza formativa e culturale del servizio fornito, diretta al competente assessorato regionale alla cultura, corredata da una relazione dettagliata delle loro offerte formative ovvero dei titoli specifici individualmente posseduti inerenti l'attività in oggetto.
        2. L'assessorato regionale alla cultura di cui al comma 1 territorialmente competente, effettuate le opportune verifiche formali e sostanziali sulla idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati nonchè dei titoli posseduti dai soggetti di cui al medesimo comma per lo svolgimento del servizio formativo, provvede, entro tre mesi dalla ricezione della domanda presentata ai sensi del medesimo comma 1, ad attestare, con apposita certificazione, la idoneità e la valenza culturale del servizio ai fini della fruizione del beneficio fiscale di cui all'articolo 2.


Art. 5.

(Esclusione).

        1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le transazioni compiute da o con imprese ed istituzioni scolastiche, legalmente riconosciute e non riconosciute, che gestiscono corsi finalizzati alla preparazione degli esami di idoneità alla scuola media inferiore e superiore dei candidati privatisti appartenenti a diverse classi.



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