XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1641
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. A tutte le transazioni commerciali aventi ad oggetto
beni e servizi di natura e con finalità educative e culturali,
compiute dai cittadini residenti nel territorio dello Stato, è
applicata la detrazione fiscale stabilita dall'articolo 2.
Art. 2.
(Detrazione fiscale).
1. I cittadini residenti nel territorio dello Stato, di
qualunque età, che acquistano i beni e i servizi individuati
ai sensi dell'articolo 3 possono detrarre i costi sostenuti e
documentati dall'imponibile determinato ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
Art. 3.
(Definizioni).
1. Sono definiti transazioni ovvero acquisti di beni e
servizi di rilevanza culturale tutti gli acquisti finalizzati
alla formazione ed allo sviluppo della coscienza civica e
della cultura personale di ciascun cittadino.
2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 gli
acquisti di libri, computer, riproduttori videomusicali,
biglietti di musei e gallerie, di spettacoli teatrali e
cinematografici, cartine ed atlanti storico-geografici,
abbonamenti a giornali, a periodici e riviste, ad opere
dell'arte e dell'intelletto, nonché le spese sostenute per
lezioni o corsi formativi e di lingua straniera forniti dai
soggetti di cui all'articolo 4.
Art. 4.
(Domanda per il riconoscimento del valore culturale del
servizio formativo e autorità competente al rilascio della
relativa attestazione).
1. Le imprese, i singoli e le associazioni che erogano
servizi di tipo culturale o educativo, al fine di consentire
ai propri utenti di beneficiare della detrazione fiscale di
cui all'articolo 2, devono inoltrare apposita domanda di
attestazione della rilevanza formativa e culturale del
servizio fornito, diretta al competente assessorato regionale
alla cultura, corredata da una relazione dettagliata delle
loro offerte formative ovvero dei titoli specifici
individualmente posseduti inerenti l'attività in oggetto.
2. L'assessorato regionale alla cultura di cui al comma 1
territorialmente competente, effettuate le opportune verifiche
formali e sostanziali sulla idoneità delle strutture e dei
mezzi utilizzati nonchè dei titoli posseduti dai soggetti di
cui al medesimo comma per lo svolgimento del servizio
formativo, provvede, entro tre mesi dalla ricezione della
domanda presentata ai sensi del medesimo comma 1, ad
attestare, con apposita certificazione, la idoneità e la
valenza culturale del servizio ai fini della fruizione del
beneficio fiscale di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Esclusione).
1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente
legge le transazioni compiute da o con imprese ed istituzioni
scolastiche, legalmente riconosciute e non riconosciute, che
gestiscono corsi finalizzati alla preparazione degli esami di
idoneità alla scuola media inferiore e superiore dei candidati
privatisti appartenenti a diverse classi.