1. Il ricorso per
cassazione presentato, prima
del 4 maggio 2001, contro una
sentenza di condanna per
delitto per il quale è stata
applicata la sola pena della
multa o contro sentenze di
proscioglimento o di non
luogo a procedere relative a
delitti puniti con la sola
pena della multa, si converte
in appello, ai sensi
dell'articolo 580 del codice
di procedura penale, su
richiesta della parte che lo
ha presentato.
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1. Il ricorso per
cassazione presentato, prima
del 4 maggio 2001, contro una
sentenza di condanna per
delitto per il quale è stata
applicata la sola pena della
multa o contro sentenze di
proscioglimento o di non
luogo a procedere relative a
delitti puniti con la sola
pena della multa o con
pena alternativa, si
converte in appello, ai sensi
dell'articolo 580 del codice
di procedura penale, su
richiesta della parte che lo
ha presentato.
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