XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1619-ter - 2451-ter - 2676-ter




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni già utilizzati da partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano avuto eletti almeno dieci propri rappresentanti in una delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi o che si siano costituiti entro due anni dall'inizio della legislatura in un gruppo parlamentare ovvero in una componente politica del gruppo misto riconosciuta in una delle due Camere.
        2. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per partiti, movimenti o gruppi politici di cui al comma 1 ogni volta che essi utilizzano i loro contrassegni tradizionali integrati da nuovi motti o sigle. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito, movimento o gruppo politico esente da tale obbligo ai sensi del presente articolo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno uno di partito, movimento o gruppo politico esente dal medesimo obbligo.


Art. 2.

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