XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1619-ter - 2451-ter - 2676-ter
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In occasione delle elezioni politiche, provinciali e
comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la
presentazione di liste o di candidature con contrassegni già
utilizzati da partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano
avuto eletti almeno dieci propri rappresentanti in una delle
due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione
dei relativi comizi o che si siano costituiti entro due anni
dall'inizio della legislatura in un gruppo parlamentare ovvero
in una componente politica del gruppo misto riconosciuta in
una delle due Camere.
2. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per
partiti, movimenti o gruppi politici di cui al comma 1 ogni
volta che essi utilizzano i loro contrassegni tradizionali
integrati da nuovi motti o sigle. Nessuna sottoscrizione è
richiesta, altresì, nel caso in cui le liste o le candidature
siano contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale
sia contenuto quello di un partito, movimento o gruppo
politico esente da tale obbligo ai sensi del presente
articolo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature
siano contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno
uno di partito, movimento o gruppo politico esente dal
medesimo obbligo.
Art. 2.
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