XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1619




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 č inserito il seguente:

        "2-bis. Nessuna sottoscrizione č richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due Camere o che nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione č, altresė, richiesta per i partiti o i gruppi politici che nelle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione č richiesta, altresė, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composto, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esenti, ai sensi del presente comma, da tale obbligo".


Art. 2.

        1. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, dopo il quinto comma č inserito il seguente:

        "Nessuna sottoscrizione č richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento delle convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due Camere o che nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione č, altresė, richiesta per i partiti o i gruppi politici che nelle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione č richiesta, altresė, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composto, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esenti, ai sensi del presente comma, da tale obbligo".


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione