XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1619
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo
il comma 2 č inserito il seguente:
"2-bis. Nessuna sottoscrizione č richiesta per i
partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare
nella legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi elettorali anche in una sola delle due Camere o che
nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature
con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio
in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione č, altresė,
richiesta per i partiti o i gruppi politici che nelle ultime
elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano
presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano
ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna
sottoscrizione č richiesta, altresė, nel caso in cui la lista
sia contraddistinta da un contrassegno composto, nel quale sia
contenuto quello di un partito o gruppo politico esenti, ai
sensi del presente comma, da tale obbligo".
Art. 2.
1. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, dopo
il quinto comma č inserito il seguente:
"Nessuna sottoscrizione č richiesta per i partiti o i
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella
legislatura in corso al momento delle convocazione dei comizi
elettorali anche in una sola delle due Camere o che nelle
ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con
proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in
una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione č, altresė,
richiesta per i partiti o i gruppi politici che nelle ultime
elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano
presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano
ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna
sottoscrizione č richiesta, altresė, nel caso in cui la lista
sia contraddistinta da un contrassegno composto, nel quale sia
contenuto quello di un partito o gruppo politico esenti, ai
sensi del presente comma, da tale obbligo".
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.