XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1614
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
INTERVENTI E SERVIZI PER
RIMUOVERE LE CAUSE DELLA
PROSTITUZIONE
Art. 1.
(Interventi di prevenzione).
1. La Repubblica, in attuazione del disposto di cui al
secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, promuove
ogni iniziativa diretta a rimuovere le cause di ordine
economico, sociale, culturale e psicologico che favoriscono la
pratica della prostituzione.
2. Con legge regionale, da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono promosse
le attività di studio, di conoscenza, di comunicazione e di
sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio
della prostituzione.
3. Con la legge regionale di cui al comma 2 è, altresì,
promossa la utilizzazione dei servizi di carattere sanitario,
sociale e psicologico, sia degli enti locali sia di
associazioni e cooperative sociali, e l'eventuale istituzione
di nuovi servizi, a favore delle persone che esercitano la
prostituzione e di chiunque volontariamente voglia usufruirne
come mezzi utili di sostegno alla soluzione di problemi
inerenti la sfera della sessualità.
4. I servizi di cui al comma 3 sono coordinati dal
competente ente locale.
Art. 2.
(Corsi di istruzione, di formazione professionale e di
sostegno per l'avviamento al lavoro).
1. Con legge regionale, da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
programmati interventi diretti a promuovere e favorire la
partecipazione delle persone che manifestano concreta volontà
di cessazione dell'attività di prostituzione, ai corsi di
istruzione, di formazione professionale, di sostegno per
l'avviamento al lavoro, istituiti anche in regime di
convenzione con le associazioni di volontariato, le
cooperative sociali, le associazioni sociali in genere.
Art. 3.
(Servizi sanitari di prevenzione e cura).
1. La legge regionale, nell'ambito dell'azienda sanitaria
locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela
della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura
dipartimentale che svolgono funzioni preventive e curative per
le patologie a trasmissione sessuale.
2 Chiunque può accedere ai servizi di cui al comma 1
volontariamente e con la garanzia dell'anonimato.
Art. 4.
(Trattamenti sanitari volontari
ed obbligatori).
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari di cui
all'articolo 3 sono di norma volontari.
2. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
per le patologie a trasmissione sessuale sono attivati
normalmente da servizi extraospedalieri istituiti presso i
consultori esistenti sul territorio.
3. Il sindaco, quale autorità sanitaria locale, su
proposta di un medico, può disporre accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori per chi è affetto da patologia a
trasmissione sessuale che comporti accertato pericolo per la
salute collettiva.
4. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi
dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della
dignità della persona e dei diritti civili, compreso, per
quanto possibile, il diritto alla scelta del medico e del
luogo di cura.
5. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono attuati dai presìdi e servizi pubblici territoriali e,
ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere
pubbliche o convenzionate.
6. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il
consenso e la partecipazione da parte del soggetto che vi è
obbligato.
Art. 5.
(Procedimento per gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari obbligatori e tutela giurisdizionale).
1. Al procedimento relativo agli accertamenti ed ai
trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza
ospedaliera di cui all'articolo 4 della presente legge, e alla
relativa tutela giurisdizionale, si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
CAPO II
MISURE DI CONTRASTO DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Art. 6.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento
della prostituzione).
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti di reclutamento, di induzione, di
agevolazione, di favoreggiamento e di sfruttamento della
prostituzione, le pene previste dall'articolo 416 del codice
penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che
promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, e da
un terzo alla metà per i semplici partecipanti.
Art. 7.
(Confisca obbligatoria).
1. Nei confronti del condannato per il delitto di cui
all'articolo 6 è sempre disposta la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato o delle
cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
Art. 8.
(Causa speciale di attenuazione della pena).
1. Per il delitto di cui al all'articolo 6, nei confronti
dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori anche aiutando l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi per la ricostruzione
dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei
reati, la pena è diminuita fino alla metà per i promotori, i
fondatori e gli organizzatori dell'associazione per
delinquere, e fino ai due terzi per i semplici
partecipanti.
2. Quando l'attenuante prevista dal comma 1 è stata
applicata per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si
procede alla revisione della sentenza su richiesta del
procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto
la sentenza medesima è stata pronunciata.
3. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del
codice di procedura penale. In caso di accoglimento della
richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di
condanna e determina la nuova misura della pena.
4. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione
delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione
delle misure cautelari previste dalla legge.
5. Le pene previste per il reato di calunnia sono
aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole
abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire del beneficio
di cui al comma 1. L'aumento è fino alla metà se il beneficio
è conseguito.
Art. 9.
(Esercizio della prostituzione
con un minore).
1. Chiunque compia atti di prostituzione con un minore di
anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a dieci milioni di lire.
2. Il minore coinvolto in atti di prostituzione è
affidato, per un programma di recupero, di formazione
professionale, di avviamento al lavoro e di reinserimento, ai
servizi sociali istituiti dagli enti locali, in conformità
alle direttive emanate con legge regionale entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE
20 FEBBRAIO 1958, N. 75
Art. 10.
(Non punibilità dell'esercizio della
prostituzione in dimora comune).
1. Non è punibile ai sensi dell'articolo
3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958,
n. 75, chi, per esercitare la prostituzione, utilizzi una
privata dimora, di cui abbia la legittima disponibilità, in
comune con non più di due soggetti dediti alla medesima
attività ed insieme agli stessi disponga di beni mobili,
immobili e di servizi in comune.
Art. 11.
(Non punibilità per l'ospitalità
senza fini di lucro).
I. Non è punibile ai sensi dell'articolo 3, primo
capoverso, numero 3), della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
chiunque, proprietario di casa mobiliata, ivi esercitando
direttamente la prostituzione, ospita anche abitualmente e
senza fini di lucro, un'altra persona che, all'interno del
medesimo locale, sia dedito individualmente alla
prostituzione.
Art. 12.
(Esclusione del reato di favoreggiamento).
1. Non costituisce reato di favoreggiamento, ai sensi
dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20
febbraio 1958, n. 75, l'attività, in qualsiasi forma prestata,
e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti
che esercitano la prostituzione.