XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1614




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I

INTERVENTI E SERVIZI PER
RIMUOVERE LE CAUSE DELLA
PROSTITUZIONE


Art. 1.

(Interventi di prevenzione).

        1. La Repubblica, in attuazione del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, promuove ogni iniziativa diretta a rimuovere le cause di ordine economico, sociale, culturale e psicologico che favoriscono la pratica della prostituzione.
        2. Con legge regionale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono promosse le attività di studio, di conoscenza, di comunicazione e di sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione.
        3. Con la legge regionale di cui al comma 2 è, altresì, promossa la utilizzazione dei servizi di carattere sanitario, sociale e psicologico, sia degli enti locali sia di associazioni e cooperative sociali, e l'eventuale istituzione di nuovi servizi, a favore delle persone che esercitano la prostituzione e di chiunque volontariamente voglia usufruirne come mezzi utili di sostegno alla soluzione di problemi inerenti la sfera della sessualità.
        4. I servizi di cui al comma 3 sono coordinati dal competente ente locale.


Art. 2.

(Corsi di istruzione, di formazione professionale e di
sostegno per l'avviamento al lavoro).

        1. Con legge regionale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmati interventi diretti a promuovere e favorire la partecipazione delle persone che manifestano concreta volontà di cessazione dell'attività di prostituzione, ai corsi di istruzione, di formazione professionale, di sostegno per l'avviamento al lavoro, istituiti anche in regime di convenzione con le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni sociali in genere.


Art. 3.

(Servizi sanitari di prevenzione e cura).

        1. La legge regionale, nell'ambito dell'azienda sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive e curative per le patologie a trasmissione sessuale.
        2 Chiunque può accedere ai servizi di cui al comma 1 volontariamente e con la garanzia dell'anonimato.


Art. 4.

(Trattamenti sanitari volontari
ed obbligatori).

        1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari di cui all'articolo 3 sono di norma volontari.
        2. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione per le patologie a trasmissione sessuale sono attivati normalmente da servizi extraospedalieri istituiti presso i consultori esistenti sul territorio.
        3. Il sindaco, quale autorità sanitaria locale, su proposta di un medico, può disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per chi è affetto da patologia a trasmissione sessuale che comporti accertato pericolo per la salute collettiva.
        4. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili, compreso, per quanto possibile, il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura.
        5. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presìdi e servizi pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
        6. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte del soggetto che vi è obbligato.


Art. 5.

(Procedimento per gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari obbligatori e tutela giurisdizionale).

        1. Al procedimento relativo agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera di cui all'articolo 4 della presente legge, e alla relativa tutela giurisdizionale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


CAPO II

MISURE DI CONTRASTO DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA


Art. 6.

(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento
della prostituzione).

        1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di reclutamento, di induzione, di agevolazione, di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, e da un terzo alla metà per i semplici partecipanti.

Art. 7.

(Confisca obbligatoria).

        1. Nei confronti del condannato per il delitto di cui all'articolo 6 è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.


Art. 8.

(Causa speciale di attenuazione della pena).

        1. Per il delitto di cui al all'articolo 6, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena è diminuita fino alla metà per i promotori, i fondatori e gli organizzatori dell'associazione per delinquere, e fino ai due terzi per i semplici partecipanti.
        2. Quando l'attenuante prevista dal comma 1 è stata applicata per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto la sentenza medesima è stata pronunciata.
        3. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.
        4. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.
        5. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire del beneficio di cui al comma 1. L'aumento è fino alla metà se il beneficio è conseguito.


Art. 9.

(Esercizio della prostituzione
con un minore).

        1. Chiunque compia atti di prostituzione con un minore di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a dieci milioni di lire.
        2. Il minore coinvolto in atti di prostituzione è affidato, per un programma di recupero, di formazione professionale, di avviamento al lavoro e di reinserimento, ai servizi sociali istituiti dagli enti locali, in conformità alle direttive emanate con legge regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE
20 FEBBRAIO 1958, N. 75


Art. 10.

(Non punibilità dell'esercizio della
prostituzione in dimora comune).

        1. Non è punibile ai sensi dell'articolo
3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, per esercitare la prostituzione, utilizzi una privata dimora, di cui abbia la legittima disponibilità, in comune con non più di due soggetti dediti alla medesima attività ed insieme agli stessi disponga di beni mobili, immobili e di servizi in comune.

Art. 11.

(Non punibilità per l'ospitalità
senza fini di lucro).

        I. Non è punibile ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 3), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chiunque, proprietario di casa mobiliata, ivi esercitando direttamente la prostituzione, ospita anche abitualmente e senza fini di lucro, un'altra persona che, all'interno del medesimo locale, sia dedito individualmente alla prostituzione.


Art. 12.

(Esclusione del reato di favoreggiamento).

        1. Non costituisce reato di favoreggiamento, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, l'attività, in qualsiasi forma prestata, e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti che esercitano la prostituzione.



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