XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1611
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è aggiunto il seguente numero:
"3-bis) coloro che controllano, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private
di cui al numero 1) del presente comma, ovvero che risultino
poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, o che risultino poterne determinare in
qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi".