XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1611




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente numero:

            "3-bis) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al numero 1) del presente comma, ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che risultino poterne determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi".



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