XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1598
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati
di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle
Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre
2000, n. 389, sono introdotte, per l'anno finanziario 2001, le
variazioni di cui alle annesse tabelle. Alla gestione delle
somme iscritte negli stati di previsione medesimi si provvede
secondo l'organizzazione del Governo di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della
legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione
delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).
2. All'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 389, le parole: "Fondo occorrente per il funzionamento dei
programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli
accordi di comune difesa iscritto," sono sostituite dalle
seguenti: "Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi
di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di
comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei
progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE
dell'Unione europea iscritti,".
3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
2000, n. 389, è sostituito dal seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli
pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito
in lire 93.000 miliardi".
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
2000, n. 389, è sostituito dal seguente:
"8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7,
8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di
base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la
riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire
1.000 miliardi, lire 2.300 miliardi e lire 22.687
miliardi".
Art. 3.
(Riordino Ministeri).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9;
13 e 15; 14; 16; 17; 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
si applicano alla gestione delle somme iscritte negli stati di
previsione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (Tabella n. 6); del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 9); del
Ministero delle attività produttive (Tabella n. 13); del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n.
14); del Ministero della salute (Tabella n. 15); del Ministero
per i beni e le attività culturali (Tabella n. 3); del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella
n. 8).
Art. 4.
(Disposizioni diverse).
1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n.
389, è aggiunto il seguente comma:
"20-bis. Al fine di apportare le occorrenti
variazioni di bilancio il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla
verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la
congruenza con il trattamento economico accessorio erogato
alla dirigenza in base ai contratti individuali".
Art. 5.
(Allegati).
1. Le modifiche alle unità previsionali di base e alle
funzioni obiettivo individuate per il 2001 negli allegati 1 e
2 alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono riportate negli
allegati 1 e 2 alla presente legge.
Art. 6.
(Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre
2000, n. 389).
1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre
2000, n. 389, sono introdotte le modifiche riportate
nell'allegato 3 alla presente legge.
LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA SONO STATE
APPROVATE DAL SENATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO, CON LE
SEGUENTI MODIFICAZIONI (*)
(*) Le parti modificate e le voci introdotte sono
stampate in neretto. Le voci soppresse sono stampate in
neretto corsivo, omettendo la relativa cifra.
TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
... (omissis) ...
TABELLA N. 2
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
... (omissis) ...
TABELLA N. 6
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
... (omissis) ...
TABELLA N. 7
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
... (omissis) ...
TABELLA N. 10
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
... (omissis) ...
TABELLA N. 11
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
... (omissis) ...
Segue: Tabella 11
... (omissis) ...
Segue: Tabella 11
... (omissis) ...
TABELLA N. 13
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
... (omissis) ...
TABELLA N. 14
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
... (omissis) ...
TABELLA N. 15
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
... (omissis) ...