XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1593
PROPOSTA DI LEGGE
Art. l.
1. L'universitą degli studi di Cassino, di intesa con gli
atenei laziali interessati, č autorizzata a realizzare un
programma di studi e di ricerche al fine di rilevare dati ed
informazioni sullo stato reale delle condizioni economiche,
sociali e strutturali dell'area pontina.
2. Il programma di cui al comma 1, realizzato
dall'universitą degli studi di Cassino nell'area pontina, č
prioritariamente rivolto a:
a) compiere un'analisi dei fattori di crisi
dell'area e a redigere un piano finalizzato alla ripresa
dell'area medesima;
b) individuare i fattori che frenano o che
ostacolano la crescita economica e sociale dell'area
pontina;
c) evidenziare le potenzialitą ed i fattori
strategici che sono presenti nell'area pontina nei quali
bisogna investire per il suo sviluppo economico e sociale;
d) selezionare i settori in cui favorire gli
investimenti per assicurare ai potenziali investitori un
vantaggio competitivo reale e duraturo;
e) quantificare l'entitą di eventuali
finanziamenti o agevolazioni necessari per incentivare gli
investimenti, in particolare nei settori della cultura, dei
servizi, del commercio, del turismo, delle tecnologie
innovative, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della
pesca.
Art. 2.
1. I risultati degli studi e delle ricerche effettuate
dall'universitą degli studi di Cassino sono messi a
disposizione degli enti locali e territoriali interessati e
resi accessibili a chiunque ne abbia interesse.
Art. 3.
1. Per le attivitą svolte ai sensi dell'articolo 1,
all'universitą degli studi di Cassino č concesso un contributo
straordinario di lire 8,5 miliardi per l'anno 2002, di cui
lire 8 miliardi da destinare al completamento e al
potenziamento delle attivitą e delle opere infrastrutturali
relative all'insediamento che la medesima universitą ha gią in
atto presso i comuni di Terracina, di Fondi e di Gaeta.
2. Un ulteriore contributo pari a lire 500 milioni per
l'anno 2002, č concesso alla medesima universitą degli studi
di Cassino al fine di adottare le misure idonee a conseguire
le finalitą di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 1, ivi compresa l'organizzazione di incontri
tecnici e di tavole rotonde con amministrazioni pubbliche e
soggetti privati interessati.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 9 miliardi per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito delle unitą previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'universitą e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.