XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1593




PROPOSTA DI LEGGE


Art. l.

        1. L'universitą degli studi di Cassino, di intesa con gli atenei laziali interessati, č autorizzata a realizzare un programma di studi e di ricerche al fine di rilevare dati ed informazioni sullo stato reale delle condizioni economiche, sociali e strutturali dell'area pontina.
        2. Il programma di cui al comma 1, realizzato dall'universitą degli studi di Cassino nell'area pontina, č prioritariamente rivolto a:

                a) compiere un'analisi dei fattori di crisi dell'area e a redigere un piano finalizzato alla ripresa dell'area medesima;

                b) individuare i fattori che frenano o che ostacolano la crescita economica e sociale dell'area pontina;

                c) evidenziare le potenzialitą ed i fattori strategici che sono presenti nell'area pontina nei quali bisogna investire per il suo sviluppo economico e sociale;

                d) selezionare i settori in cui favorire gli investimenti per assicurare ai potenziali investitori un vantaggio competitivo reale e duraturo;

                e) quantificare l'entitą di eventuali finanziamenti o agevolazioni necessari per incentivare gli investimenti, in particolare nei settori della cultura, dei servizi, del commercio, del turismo, delle tecnologie innovative, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della pesca.


Art. 2.

        1. I risultati degli studi e delle ricerche effettuate dall'universitą degli studi di Cassino sono messi a disposizione degli enti locali e territoriali interessati e resi accessibili a chiunque ne abbia interesse.


Art. 3.

        1. Per le attivitą svolte ai sensi dell'articolo 1, all'universitą degli studi di Cassino č concesso un contributo straordinario di lire 8,5 miliardi per l'anno 2002, di cui lire 8 miliardi da destinare al completamento e al potenziamento delle attivitą e delle opere infrastrutturali relative all'insediamento che la medesima universitą ha gią in atto presso i comuni di Terracina, di Fondi e di Gaeta.
        2. Un ulteriore contributo pari a lire 500 milioni per l'anno 2002, č concesso alla medesima universitą degli studi di Cassino al fine di adottare le misure idonee a conseguire le finalitą di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, ivi compresa l'organizzazione di incontri tecnici e di tavole rotonde con amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito delle unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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