XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1589
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Finalità della presente legge sono la tutela della
salute dei residenti nel comune di Porto Torres nonché la
realizzazione di interventi di sostegno e di espansione
dell'occupazione nello stesso comune e nel territorio
limitrofo interessato da gravi fenomeni di inquinamento
derivanti dalle lavorazioni industriali del polo petrolchimico
ed energetico.
Art. 2.
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate mediante
la realizzazione di interventi graduali di bonifica dei siti
dismessi insistenti sul territorio individuato ai sensi del
medesimo articolo, nonché di interventi di riconversione
industriale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere attuati
assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali
esistenti, nonché la ricollocazione in via prioritaria dei
lavoratori dei poli petrolchimico ed energetico di Porto
Torres nelle nuove attività industriali.
Art. 3.
1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti
dalla presente legge, è istituita una apposita commissione,
composta da rappresentanti dei Ministeri delle attività
produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio,
della regione Sardegna, della provincia di Sassari e del
comune di Porto Torres, dotati di adeguate professionalità e
competenza nel settore.
Art. 4.
1. Gli interventi di bonifica e di riconversione
industriale devono essere attuati nel quinquennio 2002-2006 a
valere sui fondi stanziati ai sensi del comma 2 e possono,
altresì, prevedere la compartecipazione finanziaria di enti e
società privati.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 1.000 miliardi per il quinquennio
2002-2006, in ragione di lire 200 miliardi annue, si provvede,
per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.