XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1589




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Finalità della presente legge sono la tutela della salute dei residenti nel comune di Porto Torres nonché la realizzazione di interventi di sostegno e di espansione dell'occupazione nello stesso comune e nel territorio limitrofo interessato da gravi fenomeni di inquinamento derivanti dalle lavorazioni industriali del polo petrolchimico ed energetico.


Art. 2.

        1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate mediante la realizzazione di interventi graduali di bonifica dei siti dismessi insistenti sul territorio individuato ai sensi del medesimo articolo, nonché di interventi di riconversione industriale.
        2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere attuati assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, nonché la ricollocazione in via prioritaria dei lavoratori dei poli petrolchimico ed energetico di Porto Torres nelle nuove attività industriali.


Art. 3.

        1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, è istituita una apposita commissione, composta da rappresentanti dei Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, della regione Sardegna, della provincia di Sassari e del comune di Porto Torres, dotati di adeguate professionalità e competenza nel settore.


Art. 4.

        1. Gli interventi di bonifica e di riconversione industriale devono essere attuati nel quinquennio 2002-2006 a valere sui fondi stanziati ai sensi del comma 2 e possono, altresì, prevedere la compartecipazione finanziaria di enti e società privati.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 miliardi per il quinquennio 2002-2006, in ragione di lire 200 miliardi annue, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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