XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1588
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del
codice penale è autorizzata in Sardegna l'apertura e
l'esercizio di una o più case da gioco.
2. L'individuazione dei comuni sedi delle case da gioco è
affidata ad una commissione di tecnici i cui membri sono
nominati dal Ministro delle attività produttive.
3. Della commissione di cui al comma 2 fanno parte anche
rappresentanti della regione.
4. La commissione di cui al comma 2 esamina
prioritariamente, se presentate dai rispettivi consigli
comunali, le candidature dei seguenti comuni:
a) Porto Torres;
b) Alghero;
c) Cagliari, esclusivamente nel caso venga
istituita più di una casa da gioco.
Art. 2.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa su
richiesta del comune, con decreto del Ministro delle attività
produttive, previa delibera del consiglio comunale.
2. Nella richiesta di cui al comma 1, sono indicate
strutture edilizie da adibire a casa da gioco.
3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni
ed è rinnovabile.
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle attività produttive adotta,
con proprio decreto, il regolamento recante
le norme per la disciplina e l'esercizio della o delle case
da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:
a) le disposizioni atte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
che è comunque vietato ai minori di anni diciotto;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
gioco con slot-machine;
c) un calendario per la disciplina dell'apertura,
indicante espressamente i giorni in cui, per speciali
ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il
gioco;
d) le particolari, necessarie cautele e i
controlli utili per assicurare la corretta gestione
amministrativa e le corrette risultanze della gestione da
parte degli organi competenti;
e) ogni altra prescrizione e cautela idonee ad
assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco
per le attività che vi si svolgono.
Art. 4.
1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta
al comune che ha richiesto l'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 2.
2. L'esercizio può essere gestito dal comune direttamente
o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale
pubblico, oppure attraverso una società che gestisca
l'esercizio in regime di concessione.
3. Il comune sede della casa da gioco, con successiva
deliberazione, deve regolamentare l'ipotesi di concessione a
terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per
l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità
morali e le condizioni economiche che devono offrire il
concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il
regolare versamento alle amministrazioni indicate
dall'articolo 5, comma 1, degli importi stabiliti per la
concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca
da parte dell'amministrazione comunale della concessione,
senza l'obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo,
quando risulti la mancata ottemperanza da parte del
concessionario alle condizioni previste nella concessione.
Art. 5.
1. I proventi della gestione sono ripartiti come segue:
a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa
da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di
destinare la metà ad attività promozionali turistiche o di
tipo turistico altamente qualificate;
b) il 15 per cento alla provincia in cui ha sede
la casa da gioco che ne destina l'importo alla promozione
turistica sul proprio territorio;
c) il 15 per cento alla regione Sardegna che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 è effettuato dal comune titolare
dell'esercizio della casa da gioco ogni anno, entro venti
giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità
di controllo.
Art. 6.
1. Il Ministro delle attività produttive, in caso di
violazione delle disposizioni della presente legge o del
regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento
delle quote di cui all'articolo 5, nonché in caso di turbativa
dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca
dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio
della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli
agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco
sono considerati pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini
residenti nel comune sede della casa da gioco o nei comuni
limitrofi è regolamentata da disposizioni del consiglio
comunale stesso.
Art. 7.
1. Alle case da gioco di cui alla presente legge si
applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.