XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1588




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è autorizzata in Sardegna l'apertura e l'esercizio di una o più case da gioco.
        2. L'individuazione dei comuni sedi delle case da gioco è affidata ad una commissione di tecnici i cui membri sono nominati dal Ministro delle attività produttive.
        3. Della commissione di cui al comma 2 fanno parte anche rappresentanti della regione.
        4. La commissione di cui al comma 2 esamina prioritariamente, se presentate dai rispettivi consigli comunali, le candidature dei seguenti comuni:

                a) Porto Torres;

                b) Alghero;

                c) Cagliari, esclusivamente nel caso venga istituita più di una casa da gioco.


Art. 2.

        1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa su richiesta del comune, con decreto del Ministro delle attività produttive, previa delibera del consiglio comunale.
        2. Nella richiesta di cui al comma 1, sono indicate strutture edilizie da adibire a casa da gioco.
        3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.


Art. 3.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive adotta, con proprio decreto, il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della o delle case da gioco.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

                a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, che è comunque vietato ai minori di anni diciotto;

                b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con slot-machine;

                c) un calendario per la disciplina dell'apertura, indicante espressamente i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

                d) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

                e) ogni altra prescrizione e cautela idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.


Art. 4.

        1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune che ha richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2.
        2. L'esercizio può essere gestito dal comune direttamente o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, oppure attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.
        3. Il comune sede della casa da gioco, con successiva deliberazione, deve regolamentare l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza l'obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione.


Art. 5.

        1. I proventi della gestione sono ripartiti come segue:

                a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;


                b) il 15 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

                c) il 15 per cento alla regione Sardegna che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

        2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dal comune titolare dell'esercizio della casa da gioco ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.


Art. 6.

        1. Il Ministro delle attività produttive, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
        2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
        3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune sede della casa da gioco o nei comuni limitrofi è regolamentata da disposizioni del consiglio comunale stesso.


Art. 7.

        1. Alle case da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.



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