XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1582




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 277, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - 1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è conferita dal Ministro della difesa su domanda degli interessati da presentare ai competenti comandi militari".

        2. La domanda di cui all'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 277, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata ai competenti comandi militari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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