XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1582
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 277, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La promozione onorifica di cui
all'articolo 1 è conferita dal Ministro della difesa su
domanda degli interessati da presentare ai competenti comandi
militari".
2. La domanda di cui all'articolo 2 della legge 2 agosto
1999, n. 277, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, deve essere presentata ai competenti comandi
militari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.