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| 1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) l'articolo 1 è
sostituito dal seguente: |
a) identica; |
|
"Art. 1. - 1. Le
disposizioni della presente
legge si applicano alla
navigazione da diporto nelle
acque marittime e in quelle
interne. 2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. 3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a)"unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b)"nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c)"imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; d)"natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. 4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. |
|
5. Ai fini della
presente legge, per potenza
del motore si intende la
potenza massima di esercizio,
come definita dalla norma
armonizzata adottata con
decreto del Ministro delle
attività produttive ai sensi
dell'allegato II, punto 4,
del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni. |
|
6. Per ogni
singolo motore il
costruttore, ovvero il suo
legale rappresentante o
rivenditore autorizzato
stabilito nell'Unione
europea, rilascia la
dichiarazione di potenza su
modulo conforme al modello
approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti"; |
|
b) l'articolo 5 è
sostituito dal seguente: |
b) identica; |
|
"Art. 5. - 1. Le
imbarcazioni da diporto sono
iscritte in registri tenuti
dalle capitanerie di porto,
dagli uffici circondariali
marittimi, nonché dagli
uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi
informativi e statistici
autorizzati dal Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti. Le navi da diporto
sono iscritte in registri
tenuti dalle capitanerie di
porto. Il modello dei
registri è approvato dal
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. I registri
delle imbarcazioni da diporto
tenuti dagli uffici marittimi
minori sono accentrati presso
la sede delle capitanerie di
porto o degli uffici
circondariali marittimi da
cui dipendono. 2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto. 3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata: a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali |
|
e degli eventuali
adempimenti doganali e
contenente le generalità,
l'indirizzo e il codice
fiscale dell'interessato,
nonché la descrizione tecnica
dell'unità stessa; |
|
b) dichiarazione
di conformità; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4. 4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. 5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3. 6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione. 7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera. 8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro |
| di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi: |
|
a) per perdita
effettiva o presunta; b) per demolizione; c) per trasferimento o vendita all'estero; d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti"; |
|
c) l'articolo 7 è
sostituito dal seguente: |
c) identica; |
|
"Art. 7. - 1. Gli
stranieri e le società estere
che intendano iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle
unità da diporto di loro
proprietà nel registro di cui
all'articolo 5, se non hanno
domicilio in Italia, devono
eleggerlo presso l'autorità
consolare dello Stato al
quale appartengono nei modi e
nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato
stesso o presso un proprio
rappresentante, che abbia
domicilio in Italia, al quale
le autorità marittime o della
navigazione interna possono
rivolgersi in caso di
comunicazioni relative
all'unità iscritta. 2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia. 4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta"; |
|
d) l'articolo 8 è
sostituito dal seguente: |
d) identica; |
| "Art. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, |
|
rilasciano la licenza di
navigazione di cui
all'articolo 9, che ne
autorizza la navigazione in
acque marittime e interne
senza alcun limite, nonché il
certificato di sicurezza di
cui all'articolo 12, che ne
attesta lo stato di
navigabilità. |
|
2. Alle
imbarcazioni da diporto, gli
uffici che detengono i
registri di iscrizione di cui
all'articolo 5, all'atto
dell'iscrizione, rilasciano
la licenza di navigazione di
cui all'articolo 9, che le
autorizza al tipo di
navigazione consentito dalle
caratteristiche di
costruzione rilevate dalla
dichiarazione di conformità
rilasciata dal costruttore o
da un suo mandatario
stabilito nel territorio
dell'Unione europea, nonché
il certificato di sicurezza
di cui all'articolo 12, che
ne attesta lo stato di
navigabilità. 3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime. 4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono: a) per le unità senza marcatura CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime; b) per le unità con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; |
|
3) con vento fino a
forza 6 e onde di altezza
significativa fino a 2 metri
(mare molto mosso), per la
categoria di progettazione C
di cui all'allegato II
annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996,
n. 436, e successive
modificazioni; |
|
4) per la navigazione
in acque protette, con vento
fino a forza 4 e onde di
altezza significativa fino a
0,50 metri, per la categoria
di progettazione D di cui
all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive
modificazioni"; |
|
e) l'articolo 9 è
sostituito dal seguente: |
e) identica; |
|
"Art. 9. - 1. Le
licenze di navigazione sono
redatte su moduli conformi ai
modelli approvati dal
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, con allegato il
certificato di sicurezza di
cui all'articolo 12. 2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione. 3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata. 4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad |
|
un documento che attesti
la vigenza della copertura
assicurativa, costituisce
autorizzazione provvisoria
alla navigazione tra porti
nazionali per la durata di
trenta giorni, a condizione
che il certificato di
sicurezza dell'unità sia in
corso di validità. |
|
5. Per lo
svolgimento delle procedure
amministrative, i documenti
di bordo possono essere
inviati al competente ufficio
anche mediante mezzi
elettronici o
informatici"; |
|
f) l'articolo 12 è
sostituito dal seguente: |
f) identica; |
|
"Art. 12.- 1. Il
certificato di sicurezza per
le navi e per le imbarcazioni
da diporto attesta lo stato
di navigabilità delle unità e
fa parte dei documenti di
bordo. Esso è rilasciato,
convalidato o rinnovato con
le procedure previste dal
regolamento di cui al decreto
del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 ottobre
1999, n. 478"; |
|
g) l'articolo 13 è
sostituito dal seguente: |
g) identico: |
|
"Art. 13.- 1. Sono
natanti: |
"Art. 13.- 1.
Identico. |
|
a) le unità da
diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne. |
|
2. I natanti sono
esclusi dall'obbligo
dell'iscrizione nei registri
di cui all'articolo 5, della
licenza di navigazione di cui
all'articolo 9 e del
certificato di sicurezza di
cui all'articolo 12. I
natanti da diporto, a
richiesta, possono essere
iscritti nei registri delle
imbarcazioni da diporto ed in
tale caso ne assumono il
regime giuridico. |
2. Identico. |
| 3. I natanti non marcati CE possono navigare: |
3. Identico: |
| a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e | a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e |
|
natanti a vela con
superficie velica non
superiore a 4 metri quadrati,
che possono navigare entro un
miglio dalla costa, nonché
degli acquascooter o
moto d'acqua e mezzi
similari, disciplinati con
ordinanze delle competenti
autorità marittime e della
navigazione interna; |
natanti a vela con
superficie velica non
superiore a 4 metri quadrati,
che possono navigare entro un
miglio dalla costa, nonché
degli acquascooter o
moto d'acqua e mezzi
similari, disciplinati con
ordinanze delle competenti
autorità marittime e della
navigazione interna; per
la conduzione degli
acquascooter o moto
d'acqua e mezzi similari sono
richieste la maggiore età e
la patente nautica, secondo
quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, e le predette ordinanze
ne disciplinano
restrittivamente la
navigazione entro un meglio
dalla costa; |
|
b) entro 12
miglia dalla costa, se
omologati per la navigazione
senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale
navigazione da un organismo
tecnico autorizzato o
notificato; in tale caso
durante la navigazione deve
essere tenuta a bordo copia
del certificato di
omologazione con relativa
dichiarazione di conformità
ovvero l'attestazione di
idoneità rilasciata dal
predetto organismo. |
b) identica. |
|
4. I natanti
provvisti di marcatura CE
possono navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di
progettazione di
appartenenza, di cui
all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive
modificazioni. |
4. Identico. |
| 5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario"; |
5. Identico"; |
|
h) l'articolo 33 è
sostituito dal seguente: |
h) identica; |
|
"Art. 33. - 1. Per
le navi e le imbarcazioni da
diporto, l'autorità che
rilascia la licenza di
navigazione annota sulla
stessa il numero massimo
delle persone trasportabili,
sulla base dei dati riportati
nella documentazione tecnica
presentata per l'iscrizione
dell'unità. 2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue: a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal |
|
manuale del proprietario,
di cui ai punti 2.2 e 2.5
dell'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive
modificazioni; |
|
b) per le unità
non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore; 2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478. 3. E' responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri"; |
|
i) l'articolo 35 è
sostituito dal seguente: |
i) identica; |
|
"Art. 35.- 1. A
giudizio del comandante o del
conduttore, i servizi di
bordo delle imbarcazioni da
diporto possono essere svolti
anche dalle persone imbarcate
in qualità di ospiti purché
abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età per i
servizi di coperta, camera e
cucina e il diciottesimo anno
di età per i servizi di
macchina. 2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna. 3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età"; |
|
l) l'articolo 37 è
sostituito dal seguente: |
l) identica; |
| "Art. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di |
|
mare o della navigazione
interna, deve preventivamente
richiedere all'autorità
competente apposito
documento, redatto in
conformità al modello di cui
al decreto del Ministro per
la marina mercantile 20 marzo
1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
134 del 24 maggio 1973, ai
fini dell'iscrizione dei
nominativi del personale
marittimo imbarcato e per gli
altri dati indicati nello
stesso documento"; |
|
m) l'articolo 39 è
sostituito dal seguente: |
m) identica; |
|
"Art. 39.- 1.
Chiunque assume o ritiene il
comando o la condotta di una
unità da diporto senza avere
conseguito la prescritta
abilitazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
2.066 euro a 8.263 euro; la
stessa sanzione si applica a
chi assume o ritiene il
comando o la condotta di una
unità da diporto senza la
prescritta abilitazione
perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei
requisiti; la sanzione è
raddoppiata nel caso di
comando o condotta di una
nave da diporto. 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà. |
|
4. Chiunque, al
di fuori dei casi previsti
dai commi 1 e 2, non osserva
una disposizione della
presente legge o un
provvedimento emanato
dall'autorità competente in
base alla presente legge è
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da 50 euro a 500
euro. |
|
5. Nelle ipotesi
di cui al comma 1, si applica
la sanzione della sospensione
della licenza di navigazione
per trenta giorni. Il periodo
di sospensione della
navigazione è riportato sulla
licenza di navigazione
medesima"; |
|
n) il primo comma
dell'articolo 47 è sostituito
dal seguente: |
n) identica; |
|
"La responsabilità civile
verso terzi derivante dalla
circolazione delle unità da
diporto, come definite
dall'articolo 1, comma 3,
della presente legge, è
regolata dall'articolo 2054
del codice civile"; |
|
o) il primo e il
secondo comma dell'articolo
48 sono sostituiti dai
seguenti: |
o) identica; |
|
"Le disposizioni della
legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive
modificazioni, si applicano
alle unità da diporto, come
definite all'articolo 1,
comma 3, della presente
legge, con esclusione delle
unità a remi e a vela non
dotate di motore
ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati"; |
|
p) l'articolo 49 è
sostituito dal seguente: |
p) identica; |
|
"Art. 49. - 1. Su
tutte le unità da diporto con
scafo di lunghezza superiore
a 24 metri è fatto obbligo di
installare un impianto
ricetrasmittente in
radiotelefonia ad onde
ettometriche secondo le norme
stabilite dall'autorità
competente. 2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente. |
|
3. Tutti gli
apparati ricetrasmittenti
installati a bordo delle
unità da diporto sono
esonerati dal collaudo e
dalle ispezioni ordinarie. Il
costruttore, o un suo legale
rappresentante, rilascia una
dichiarazione attestante la
conformità dell'apparato alla
normativa vigente ovvero, se
trattasi di unità proveniente
da uno Stato non comunitario,
alle norme di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o
dello spazio economico
europeo. Gli apparati
sprovvisti della
certificazione di conformità
sono soggetti al collaudo da
parte dell'autorità
competente. 4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede: a) all'assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio. 5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso. 6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato. 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone. |
|
8. I contratti
per l'esercizio di apparati
radioelettrici stipulati con
le società concessionarie
possono essere disdettati
alla scadenza nei termini
stabiliti. Copia della
disdetta è inviata
all'autorità competente,
unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante
l'assunzione di
responsabilità della
funzionalità dell'apparato e
l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli
fini di emergenza e per la
sicurezza della navigazione.
9. La licenza di
esercizio, rilasciata per il
traffico di corrispondenza,
ha validità anche per
l'impiego dell'apparato ai
fini della sicurezza della
navigazione. 10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti"; |
|
q) l'articolo 54 è
sostituito dal seguente: |
q) identica; |
|
"Art. 54. - 1. Con
decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate, entro
il 30 settembre 2003, le
norme di attuazione della
presente legge"; |
| r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente: |
r) identica. |
|
"Art. 54-bis. -
1. I procedimenti
amministrativi relativi alle
unità da diporto devono
essere portati a termine
entro venti giorni dalla data
di presentazione della
documentazione
prescritta". |
|
2. Fino alla data di
entrata in vigore delle norme
di attuazione di cui
all'articolo 54 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, come
sostituito dal comma 1,
lettera q), del
presente articolo, continuano
a trovare applicazione, in
quanto compatibili con le
disposizioni della presente
legge, le norme di attuazione
previgenti. |
2. Identico. |
|
|
|
| 1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente: |
Identico. |
|
"b) per noleggio di
unità da diporto, il
contratto con cui una delle
parti, in corrispettivo del
nolo pattuito, si obbliga a
mettere a disposizione
dell'altra parte l'unità da
diporto per un determinato
periodo da trascorrere a
scopo ricreativo in zone
marine o acque interne di sua
scelta, da fermo o in
navigazione, alle condizioni
stabilite dal contratto.
L'unità noleggiata rimane
nella disponibilità del
noleggiante, alle cui
dipendenze resta anche
l'equipaggio". 2. E' istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti: a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2; b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto; |
|
d) l'attuazione
delle disposizioni
dell'articolo 10 del
decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, come
modificato dal presente
articolo. 4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato. 5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo. |
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1. Possono essere
iscritte nel Registro
internazionale di cui
all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, ed
essere assoggettate alla
relativa disciplina, le navi
con scafo di lunghezza
superiore a 24 metri e
comunque di stazza lorda non
superiore alle |
Identico. |
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1.000 tonnellate, adibite
in navigazione internazionale
esclusivamente al noleggio
per finalità turistiche. 2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità. 5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c). 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di |
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euro per l'anno 2004 e
6,024 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1. All'articolo 2 della
legge 6 dicembre 1991, n.
394, dopo il comma 9, è
aggiunto il seguente: |
Identico. |
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"9-bis. I
limiti geografici delle aree
protette marine entro i quali
è vietata la navigazione
senza la prescritta
autorizzazione sono definiti
secondo le indicazioni
dell'Istituto idrografico
della Marina e individuati
sul territorio con mezzi e
strumenti di segnalazione
conformi alla normativa
emanata dall'Association
Internationale de
Signalisation
Maritime-ˆâ1International
Association of Marine Aids to
Navigation and Lighthouse
Authorities
(AISM-IALA)". 2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro". |
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3. All'articolo 30
della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, dopo il comma 2, è
inserito il seguente: "2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area". |
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1. Al primo comma
dell'articolo 146 del codice
della navigazione, le parole:
"e dagli altri uffici
designati dal Ministro per le
comunicazioni" sono
sostituite dalle seguenti: ",
sedi di direzione marittima.
Le matricole tenute dai
compartimenti marittimi che
non siano sede di direzione
marittima e dagli altri
uffici sono accentrate presso
le direzioni marittime
sovraordinate". |
Identico. |
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2. Dopo il primo comma
dell'articolo 1164 del codice
della navigazione, è aggiunto
il seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro". |
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| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, |
Identico. |
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di concerto con
gli altri Ministri
interessati, un decreto
legislativo recante il codice
delle disposizioni
legislative sulla nautica da
diporto, in conformità ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto; b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure: 1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali; 2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto; 3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni; 4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni; 5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto; c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure: 1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto; |
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2) affidamento al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero
delle attività produttive
della vigilanza sulla
rispondenza alle norme
tecniche di attrezzature e
dotazione da utilizzare a
bordo di unità da diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza; e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili; f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico; g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori; h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto |
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della regolamentazione,
per l'espressione del parere
da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.
Ciascuna Commissione esprime
il proprio parere entro venti
giorni dall'assegnazione,
indicando specificamente le
eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai
princìpi e criteri direttivi
di cui al presente articolo.
4. Il Governo,
esaminati i pareri di cui al
comma 3, ritrasmette alle
Camere, con le sue
osservazioni e con le
eventuali modificazioni, il
testo per il parere
definitivo delle competenti
Commissioni parlamentari, che
deve essere espresso entro
venti giorni
dall'assegnazione. Decorsi
inutilmente i termini
previsti dal presente comma,
il decreto legislativo può
comunque essere emanato. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo. 6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto. 7. A decorrere dal 1^ luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1^ luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
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1. Sono considerati beni
culturali, ai sensi e per gli
effetti del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, le navi e i
galleggianti di cui
all'articolo 136 del codice
della navigazione e le unità
da diporto di cui
all'articolo 1 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come da
ultimo modificato dalla
presente legge, compresi i
beni navali che ne siano
dotazione o accessorio, che
abbiano più di 25 anni di età
dal momento della costruzione
e presentino almeno uno dei
seguenti requisiti: |
Identico. |
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a) rappresentino
un caso particolare per la
peculiarità progettuale,
tecnica, architettonica o
ingegneristica della
costruzione o per la scelta
dei materiali impiegati; b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari; c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti; d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese; e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici. 2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su: a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1; |
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b) i
provvedimenti di
individuazione, di tutela, di
valorizzazione, di
conservazione, di restauro e
altri interventi sui beni di
cui al comma 1; c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1. 4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. |
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| 1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo. |
Identico. |
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1. I controlli relativi
alla sicurezza della
navigazione rientrano nella
preminente competenza del
Corpo delle capitanerie di
porto-guardia costiera. |
Identico. |
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2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti indica, con
specifiche direttive, i
criteri per lo svolgimento
dei controlli in |
|
materia di sicurezza
della navigazione da
diporto. |
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1. All'articolo 1 del
regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1814, il terzo comma è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
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"I rimorchi con massa
uguale o superiore a 3,5
tonnellate sono iscritti nel
registro di cui al numero 1
del primo comma, in appositi
volumi, con fogli aventi
numerazione progressiva
propria, distinta da quella
dei volumi per le
autovetture, gli autocarri e
gli altri veicoli ad essi
assimilabili". |
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1. In caso di sinistro
concernente in modo esclusivo
unità da diporto non adibite
al noleggio, ove dal fatto
non derivi l'apertura di
procedimento penale,
l'inchiesta formale di cui
all'articolo 579 del codice
della navigazione è disposta
solo ad istanza degli
interessati. |
Identico. |
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1. Le azioni emesse da
società concessionarie di
porti o approdi turistici le
quali attribuiscano il
diritto all'utilizzo di posti
di ormeggio presso tali
strutture non costituiscono
strumento finanziario ai
sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), del testo
unico delle disposizioni in
materia di intermediazione
finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. |
Identico. |
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1. Le disposizioni
contenute nell'articolo 10,
commi 1 e 2, della legge 16
marzo 2001, n. 88, si
applicano soltanto alle
concessioni demaniali
marittime per l'esercizio e
la gestione di stabilimenti
balneari. |
1. Le parole: "Le
concessioni di cui al comma
1" di cui al comma 2
dell'articolo 01 del
decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come
modificato dall'articolo 10
della legge 16 marzo 2001, n.
88, si interpretano nel senso
che esse sono riferite alle
sole concessioni demaniali
marittime per finalità
turistico-ricreative, quali
indicate nelle lettere da
a) ad f) del
comma 1 del medesimo articolo
01. 2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza". 4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo". |
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| 1. I benefìci di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, |
Identico. |
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n. 289, possono essere
accordati anche in misura
superiore al 25 per cento
qualora consentito dagli
stanziamenti allo scopo
previsti. |
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1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della
presente legge sono
abrogati: |
1. Identico. |
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a) gli articoli
2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42
della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive
modificazioni; b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni; c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni; d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni; e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni; g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta. |
2. Identico. |
| 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione | 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione |
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del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo
scopo
utilizzando: a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. |
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4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
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