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1. Ai fini della presente
legge: |
Identico. |
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a) per
"risoluzione" si intende la
risoluzione n. 955/1994,
integrata dalla risoluzione
n. 1165/1998, adottata dal
Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite l'8 novembre
1994 ai sensi del capitolo
VII dello Statuto delle
Nazioni Unite, firmato a San
Francisco il 26 giugno 1945,
reso esecutivo con legge 17
agosto 1957, n. 848; |
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b) per "Tribunale
internazionale" si intende il
Tribunale internazionale
istituito dalla risoluzione
per giudicare i responsabili
di crimini di genocidio e di
altre gravi violazioni del
diritto umanitario
internazionale commesse nei
territori del Ruanda e Stati
vicini dal 1^ gennaio 1994 al
31 dicembre 1994; c) per "statuto" si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione. |
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1. Lo Stato italiano
coopera con il Tribunale
internazionale conformemente
alle disposizioni della
risoluzione, dello statuto e
della presente legge. |
Identico. |
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2. L'autorità
competente a ricevere le
richieste di cooperazione del
Tribunale internazionale
previste dalla presente legge
e a dare seguito ad esse è il
Ministro della giustizia. |
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| 1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo |
1. Identico. |
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2, dello statuto, il
trasferimento del
procedimento penale pendente
dinanzi ad un'autorità
giudiziaria, il giudice
dichiara con sentenza che non
può ulteriormente procedersi
per l'esistenza della
giurisdizione prioritaria del
Tribunale internazionale,
sempre che ricorrano le
seguenti condizioni: |
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a) se il
Tribunale internazionale
procede per il medesimo fatto
per il quale procede il
giudice italiano; b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello statuto. |
|
2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo
127 del codice di procedura
penale, con la partecipazione
necessaria del difensore;
tuttavia, il ricorso
per cassazione ha effetto
sospensivo. |
2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo
127 del codice di procedura
penale, con la partecipazione
necessaria del difensore; il
ricorso per cassazione ha
effetto sospensivo. |
|
3. Il giudice
trasmette gli atti al
Ministro della giustizia per
l'inoltro al Tribunale
internazionale. |
3. Identico. |
|
4. Nel caso previsto
dal comma 1 il corso della
prescrizione rimane sospeso
per non più di tre anni. La
prescrizione riprende il suo
corso se viene riaperto il
procedimento a norma
dell'articolo 4. |
4. Identico. |
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1. Il procedimento penale
dinanzi all'autorità
giudiziaria italiana è
riaperto quando ricorre una
delle seguenti ipotesi: |
Identico. |
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a) se il
procuratore del Tribunale
internazionale decide, ai
sensi dell'articolo 17 dello
statuto, di non formulare
l'atto di accusa; b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa; |
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c) se il
Tribunale internazionale
dichiara la propria
incompetenza. |
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2. Qualora ricorra una
delle ipotesi indicate nel
comma 1, il giudice per le
indagini preliminari
autorizza con decreto
motivato la riapertura delle
indagini su richiesta del
pubblico ministero; in tale
caso i termini per le
indagini iniziano a decorrere
nuovamente. Se è stata già
esercitata l'azione penale,
il giudice per le indagini
preliminari ovvero il
presidente del tribunale
provvede alla rinnovazione
dell'atto introduttivo della
fase o del grado nei quali è
stato deciso il trasferimento
del processo penale a favore
del Tribunale
internazionale. |
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1. Una persona che è
stata giudicata con sentenza
definitiva del Tribunale
internazionale non può essere
di nuovo sottoposta a
procedimento penale nel
territorio nazionale per il
medesimo fatto. |
1. Identico. |
|
2. Se ciò nonostante
viene di nuovo iniziato
procedimento penale, il
giudice in ogni stato e grado
del processo pronuncia
sentenza di proscioglimento o
di non luogo a procedere,
enunciandone la causa nel
dispositivo. |
2. Si applicano in
quanto compatibili le
disposizioni dell'articolo
649 del codice di procedura
penale. |
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1. L'autorità giudiziaria
comunica senza ritardo al
Tribunale internazionale le
iscrizioni nel registro
previsto dall'articolo 335
del codice di procedura
penale relative alle notizie
di reato in ordine alle quali
ritiene sussistere la
giurisdizione concorrente del
Tribunale internazionale. La
comunicazione contiene,
altresì, una sommaria
esposizione dei fatti. |
Identico. |
| 2. Qualora il Tribunale internazionale ne faccia domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento |
|
penale, l'autorità
giudiziaria trasmette una
sommaria esposizione dei
fatti unitamente agli atti
che non sono coperti dal
segreto o a quelli dei quali
il pubblico ministero
consente la pubblicazione con
decreto motivato. |
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1. Qualora, sulla base
della dichiarazione di
disponibilità espressa ai
sensi dell'articolo 26 dello
statuto, il Tribunale
internazionale abbia indicato
lo Stato come luogo di
espiazione della pena, il
Ministro della giustizia
richiede il riconoscimento
della sentenza del Tribunale
internazionale. A tale scopo
trasmette al procuratore
generale presso la corte di
appello di Roma la richiesta,
unitamente alla traduzione in
lingua italiana, con gli atti
che vi siano allegati. Il
procuratore generale promuove
il riconoscimento con
richiesta alla corte di
appello. |
1. Identico. |
|
2. La sentenza del
Tribunale internazionale non
può essere riconosciuta se
ricorre una delle seguenti
ipotesi: |
2. Identico: |
|
a) la sentenza
non è divenuta irrevocabile a
norma dello statuto e delle
altre disposizioni che
regolano l'attività del
Tribunale internazionale; |
a) identica; |
|
b) la sentenza
contiene disposizioni
contrarie ai princìpi
fondamentali dell'ordinamento
giuridico dello Stato; |
|
b) il fatto per
il quale è stata pronunciata
la sentenza non è previsto
come reato dalla legge
italiana; |
c) identica; |
|
c) per lo stesso
fatto e nei confronti della
stessa persona è stata
pronunciata nello Stato
sentenza irrevocabile. |
d) identica. |
|
3. La corte di appello di
Roma delibera con sentenza in
ordine al riconoscimento,
osservate le forme previste
dall'articolo 127 del codice
di procedura penale. Si
applica l'articolo 734, comma
2, del codice di procedura
penale. |
3. Identico. |
|
4. La corte di appello
di Roma, quando pronuncia il
riconoscimento, determina la
pena che deve essere eseguita
nello Stato. A tale fine
converte la pena detentiva
stabilita dal Tribunale
internazionale nella pena
della reclusione. In ogni
caso la durata della pena non
può eccedere quella di anni
trenta di reclusione. |
4. Identico. |
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1. Nel caso previsto
dall'articolo 7 la pena è
eseguita secondo la legge
italiana. |
Identico. |
|
2. Il controllo da
parte del Tribunale
internazionale ai sensi
dell'articolo 26 dello
statuto è esercitato sulla
base di accordi con il
Dipartimento
dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero
della giustizia. |
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1. Nel caso previsto
dall'articolo 8 il Ministro
della giustizia, se ritiene
che il condannato sia
meritevole della grazia, la
propone al presidente del
Tribunale internazionale per
la decisione ai sensi
dell'articolo 27 dello
statuto, trasmettendo gli
atti dell'istruttoria
espletata. |
Identico. |
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1. Il Ministro della
giustizia dà corso alle
richieste formulate dal
Tribunale internazionale a
norma dell'articolo 28 dello
statuto, trasmettendole per
l'esecuzione al procuratore
generale presso la corte di
appello di Roma, salvo quanto
previsto dal comma 6. |
Identico. |
|
2. Qualora la
richiesta abbia per oggetto
una attività di indagine o di
acquisizione di prove, il
procuratore generale chiede
alla corte di appello di dare
esecuzione alla richiesta. |
|
3. La corte di appello
dà esecuzione alla richiesta
con decreto, delegando il
giudice per le indagini
preliminari del luogo in cui
gli atti devono essere
compiuti. |
|
4. Per il compimento
degli atti richiesti si
applicano le norme del codice
di procedura penale, salva
l'osservanza delle forme
espressamente richieste dal
Tribunale internazionale che
non siano contrarie ai
princìpi dell'ordinamento
giuridico dello Stato. 5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del Tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive. 6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo. 7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato. |
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1. Quando la richiesta
indicata nell'articolo 10,
comma 1, ha per oggetto la
consegna di un imputato al
Tribunale internazionale, il
procuratore generale,
ricevuti gli atti, presenta
senza ritardo la requisitoria
alla corte di appello. La
requisitoria è depositata
nella cancelleria della corte
di appello unitamente agli
atti. Dell'avvenuto deposito
è data comunicazione alle
parti con l'avviso della data
dell'udienza. |
1. Identico. |
|
2. La corte di appello
decide senza ritardo, con le
forme dell'articolo 127 del
codice di procedura penale,
con la partecipazione
necessaria del difensore, con
sentenza. Tuttavia il ricorso
per cassazione, che può
essere proposto anche per il
merito, ha effetto
sospensivo. |
2. Identico. |
|
3. La corte di appello
pronuncia sentenza con la
quale dichiara che non
sussistono le condizioni per
la consegna solo se ricorre
una delle seguenti
ipotesi: |
3. Identico. |
|
a) non è stato
emesso dal Tribunale
internazionale un
provvedimento restrittivo
della libertà personale; b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna; c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale; d) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana; e) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile. |
|
4. Si applica
l'articolo 701, comma 2, del
codice di procedura
penale. |
|
4. Il Ministro della
giustizia provvede con
decreto sulla richiesta della
consegna senza ritardo dopo
avere ricevuto comunicazione
della scadenza del termine
per l'impugnazione della
sentenza della corte di
appello o del deposito della
sentenza della Corte di
cassazione ovvero il verbale
indicato nell'articolo 12,
comma 3, e prende accordi con
il Tribunale internazionale
circa il tempo, il luogo e le
modalità della consegna. Si
applica l'articolo 709, comma
1, del codice di procedura
penale. |
5. Il Ministro
della giustizia provvede con
decreto sulla richiesta della
consegna senza ritardo dopo
avere ricevuto comunicazione
della scadenza del termine
per l'impugnazione della
sentenza della corte di
appello o del deposito della
sentenza della Corte di
cassazione ovvero il verbale
indicato nell'articolo 12,
comma 3, contenente il
consenso della persona alla
consegna e prende accordi
con il Tribunale
internazionale circa il
tempo, il luogo e le modalità
della consegna. Si applica
l'articolo 709, comma 1, del
codice di procedura
penale. |
|
|
|
| 1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, |
1. Identico. |
|
richiede alla corte di
appello l'applicazione di una
misura cautelare coercitiva;
se il Tribunale
internazionale ha richiesto
la custodia in carcere della
persona ai sensi
dell'articolo 28, paragrafo
2, lettera d), dello
statuto, ovvero altra misura
specifica, il procuratore
generale richiede alla corte
di appello l'applicazione
esclusivamente di tale
misura. |
|
2. La corte di appello
dispone con ordinanza la
misura richiesta; può
disporre una misura meno
grave solo se il procuratore
generale non ha espressamente
richiesto di provvedere
esclusivamente in ordine alla
misura indicata. Si applica
l'articolo 719 del codice di
procedura penale. |
2. Identico. |
|
3. Il presidente della
corte di appello, al più
presto e comunque entro
cinque giorni dalla
esecuzione della misura,
provvede all'identificazione
della persona e ne raccoglie
l'eventuale consenso alla
consegna, facendone menzione
nel verbale. Il verbale che
documenta il consenso è
trasmesso al procuratore
generale per l'ulteriore
inoltro al Ministro della
giustizia. Si applica
l'articolo 717, comma 2, del
codice di procedura
penale. |
3. Identico. |
|
4. La misura della
custodia in carcere può
essere sostituita quando
ricorrono gravi motivi di
salute. |
4. Identico. |
|
5. Le misure cautelari
sono revocate: |
5. Identico: |
|
a) se dall'inizio
della loro esecuzione ovvero
nel caso di applicazione
provvisoria della misura
cautelare a norma
dell'articolo 13, dal momento
in cui è pervenuta la
richiesta di consegna sono
decorsi venticinque giorni
senza che la corte di appello
si sia pronunciata sulla
richiesta di consegna; |
a) identica; |
|
b) se la corte di
appello abbia pronunciato
sentenza contraria alla
consegna; |
b) identica; |
|
c) se sono
decorsi quindici giorni dalla
scadenza dei termini indicati
nell'articolo 11, comma 4,
senza che il Ministro della
giustizia abbia emesso il
decreto con cui è disposta la
consegna; |
c) se sono
decorsi quindici giorni dalla
scadenza dei termini indicati
nell'articolo 11, comma 5,
senza che il Ministro
della giustizia abbia emesso
il decreto con cui è disposta
la consegna; |
|
d) se sono
decorsi trenta giorni dal
giorno fissato per la presa
in consegna da parte del
Tribunale internazionale,
senza che questa sia
avvenuta. |
d) identica. |
|
|
|
|
1. Se il Tribunale
internazionale ne fa domanda,
l'applicazione della misura
cautelare coercitiva può
essere disposta
provvisoriamente anche prima
che la richiesta di consegna
sia pervenuta, se: |
Identico. |
|
a) il Tribunale
internazionale ha dichiarato
che nei confronti della
persona è stato emesso
provvedimento restrittivo
della libertà personale e che
intende presentare richiesta
di consegna; b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona. |
|
2. Ai fini
dell'applicazione della
misura si osservano le
disposizioni dell'articolo
12. 3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale. |
|
|
|
|
1. Nei casi di urgenza,
la polizia giudiziaria può
procedere all'arresto della
persona nei confronti della
quale il Tribunale
internazionale ha formulato
una domanda di applicazione
di una misura cautelare
coercitiva, se ricorrono le
condizioni previste
dall'articolo 13, comma 1.
Essa provvede altresì al
sequestro del corpo del reato
e delle cose pertinenti al
reato. |
Identico. |
|
2. L'autorità che ha
proceduto all'arresto ne
informa immediatamente il
Ministro della giustizia e al
più presto, e comunque non
oltre quarantotto ore, pone
l'arrestato a disposizione
del presidente della corte di
appello del distretto in cui
è avvenuto l'arresto,
mediante la trasmissione del
relativo verbale. 3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello di cui al comma 2, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma. 4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13. 5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia. 6. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'applicazione della misura coercitiva. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale. |
|
|
|
|
1. Lo Stato italiano
favorisce la collaborazione
delle organizzazioni non
governative nazionali ed
internazionali con il
Tribunale internazionale, in
particolare con riferimento
alla diffusione presso il
pubblico degli scopi e delle
attività del Tribunale
medesimo e alla raccolta e
trasmissione di informazioni
ai sensi dell'articolo 17,
paragrafo 1, dello
statuto. |
Identico. |
| 2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità |
|
giudiziaria italiana
relativi a fatti che sono
ricompresi nella competenza
del Tribunale internazionale,
le organizzazioni indicate al
comma 1 hanno facoltà di
presentare memorie e indicare
fonti ed elementi di
prova. |
|
(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 1. Al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, al comma 2, la parola: "; tuttavia" è sostituita dalle seguenti: ", con la partecipazione necessaria del difensore;"; b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale"; c) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato"; d) all'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: ", con la partecipazione necessaria del difensore"; e) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale"; f) all'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: "nell'articolo 12, comma 3," sono inserite le seguenti: "contenente il consenso della persona alla consegna". |
|
2. Le disposizioni
del comma 1 che prevedono la
partecipazione necessaria del
difensore non si applicano ai
procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
|
|
|
|
1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
1. Identico. |
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