XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1562
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La tassa annuale di concessione governativa relativa al
passaporto ordinario per l'estero, di cui all'articolo 18
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è soppressa.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.