XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1561
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge un decreto
legislativo recante un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di albi professionali
apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle
disposizioni stesse.
Art. 2.
1. Il Governo trasmette lo schema di testo unico alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400.
Art. 3.
1. Sullo schema di testo unico è previamente sentito il
Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro due mesi
dalla trasmissione del relativo schema.
Art. 4.
1. Ai fini della predisposizione del testo unico, il
Governo può avvalersi dell'opera di enti, istituti
universitari, nonché di esperti particolarmente qualificati
nel settore, da scegliere anche fra i professori universitari
ordinari e associati, mediante affidamento di incarichi di
studio.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.