XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1561




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di albi professionali apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.


Art. 2.

        1. Il Governo trasmette lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400.


Art. 3.

        1. Sullo schema di testo unico è previamente sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro due mesi dalla trasmissione del relativo schema.


Art. 4.

        1. Ai fini della predisposizione del testo unico, il Governo può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche fra i professori universitari ordinari e associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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