XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1556
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante il testo unico in materia di
legislazione antimafia, apportando le modifiche necessarie per
il coordinamento delle disposizioni stesse.
Art. 2.
1. Entro il termine di cui all'articolo 1, il Governo
invia lo schema di decreto legislativo alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, ai fini
dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art. 3.
1. Il decreto legislativo recante il testo unico di cui
all'articolo 1 è emanato previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è
espresso entro due mesi dalla data di trasmissione del
relativo schema.
Art. 4.
1. Ai fini della stesura del testo da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Governo può
avvalersi dell'opera di enti ed istituti universitari, nonché
di esperti particolarmente qualificati nel settore, da
scegliere anche tra i professori universitari ordinari o
associati, mediante l'affidamento di incarichi di studio.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.