XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1556




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di legislazione antimafia, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.


Art. 2.

        1. Entro il termine di cui all'articolo 1, il Governo invia lo schema di decreto legislativo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 3.

        1. Il decreto legislativo recante il testo unico di cui all'articolo 1 è emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema.


Art. 4.

        1. Ai fini della stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Governo può avvalersi dell'opera di enti ed istituti universitari, nonché di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante l'affidamento di incarichi di studio.

Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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