XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1549




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'importo dei premi delle lotterie nazionali non riscossi dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è utilizzato per interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, le modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 1, privilegiando il risanamento e la salvaguardia dei beni artistici ed archeologici ubicati nelle zone del Paese a più alto tasso di disoccupazione.
        3. Il secondo comma dell'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è abrogato.



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