XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1549
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'importo dei premi delle lotterie nazionali non
riscossi dagli aventi diritto entro i termini previsti
dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e
successive modificazioni, è utilizzato per interventi per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina, con proprio decreto, le modalità di
utilizzazione dei fondi di cui al comma 1, privilegiando il
risanamento e la salvaguardia dei beni artistici ed
archeologici ubicati nelle zone del Paese a più alto tasso di
disoccupazione.
3. Il secondo comma dell'articolo 21 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677, e successive modificazioni, è abrogato.