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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
nel rispetto delle
competenze costituzionali
delle regioni, uno o più
decreti legislativi,
correttivi o modificativi di
decreti legislativi già
emanati, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1,
lettere a), b), c) e
d), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. |
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto
delle competenze
costituzionali delle
regioni e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano, uno o più decreti
legislativi, correttivi o
modificativi di decreti
legislativi già emanati, ai
sensi dell'articolo 11, comma
1, lettere a), b), c) e
d), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 28 della legge
28 dicembre 2001, n. 448,
come modificato dall'articolo
2 della presente legge. |
|
2. Nell'attuazione
della delega di cui al comma
1, il Governo si attiene ai
princìpi e criteri direttivi
indicati negli articoli 12,
14, 17 e 18 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. |
2. Identico. |
|
3. I decreti
legislativi di cui al comma 1
sono emanati previo parere
della Commissione di cui
all'articolo 5 della legge
15 marzo 1997, n. 59, da
rendere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione
dei relativi schemi. Decorso
tale termine, i decreti
legislativi possono essere
comunque emanati. |
3. I decreti
legislativi di cui al comma 1
sono adottati previo
parere della Commissione di
cui all'articolo 5 della
citata legge n. 59
del 1997, da rendere entro
trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine,
i decreti legislativi possono
essere comunque
adottati. |
|
4. Al comma 6
dell'articolo 55 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Qualora
ricorrano specifiche e
motivate esigenze, il
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro competente, può, con
proprio decreto, differire o
gradualizzare temporalmente
singoli adempimenti od atti,
relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei
Ministeri". |
4. Identico. |
|
(Procedure per la 1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". |
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1. Sino
all'adeguamento dei
regolamenti emanati ai sensi
degli articoli 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, alle
disposizioni introdotte
dall'articolo 1 della legge
26 marzo 2001, n. 81, ai vice
Ministri è riservato un
contingente di personale pari
al triplo di quello previsto
per le segreterie dei
sottosegretari di Stato. Tale
contingente si intende
compreso nel contingente
complessivo del personale
degli uffici di diretta
collaborazione stabilito per
ciascun Ministero, fermo
restando il diritto di
ciascun vice Ministro di
avvalersi del complesso di
tali uffici per l'esercizio
delle funzioni
delegate. |
1. Sino
all'adeguamento dei
regolamenti emanati ai sensi
degli articoli 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n.300, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, alle
disposizioni introdotte
dall'articolo 1 della legge
26 marzo 2001, n.81, ai vice
Ministri è riservato un
contingente di personale
fino al triplo di
quello previsto per le
segreterie dei sottosegretari
di Stato. Tale
contingente, per la parte
eccedente quello spettante ai
sottosegretari di Stato,
si intende compreso nel
contingente complessivo del
personale degli uffici di
diretta collaborazione
stabilito per ciascun
Ministro. |
| 2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario | 2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove |
|
in ragione delle
peculiari funzioni delegate,
un responsabile per gli
affari internazionali.
Nell'ambito del medesimo
contingente il vice Ministro,
d'intesa con il Ministro,
nomina un responsabile del
coordinamento delle attività
di supporto degli uffici di
diretta collaborazione
inerenti le funzioni delegate
e un responsabile del
coordinamento legislativo
nelle materie inerenti le
funzioni delegate. |
necessario in ragione
delle peculiari funzioni
delegate, un responsabile per
gli affari internazionali.
Nell'ambito del medesimo
contingente il vice Ministro,
d'intesa con il Ministro,
nomina un responsabile del
coordinamento delle attività
di supporto degli uffici di
diretta collaborazione
inerenti le funzioni delegate
e un responsabile del
coordinamento legislativo
nelle materie inerenti le
funzioni delegate. |
|
3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello
Stato. |
3. Identico. |
|
(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di 1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;". |
|
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|
| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di | 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di |
|
adeguarne le previsioni
alle riduzioni organiche
previste dalla legge 14
novembre 2000, n. 331, e dal
decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215. |
adeguarne le previsioni
alle riduzioni organiche
previste dalla legge 14
novembre 2000, n. 331, e dal
decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215. |
|
2. Nell'attuazione
della delega di cui al comma
1 il Governo riorganizza,
anche mediante soppressione,
accorpamento,
razionalizzazione ovvero
ridefinizione dei compiti
anche in chiave interforze,
le strutture e i comandi
delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale della
Difesa, adeguandone l'assetto
alla riconfigurazione delle
Forze armate, favorendo
l'ottimizzazione delle
risorse ed assicurando,
altresì, il rispetto di
quanto previsto dalla legge
18 febbraio 1997, n.
25. |
2. Identico. |
|
3. Il Governo
trasmette alla Camera dei
deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al
comma 1, al fine di
acquisire il parere delle
competenti Commissioni
permanenti, che si
esprimono entro sessanta
giorni dalla data di
trasmissione. |
3. Identico. |
|
4. Il Governo è
altresì autorizzato, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, ad apportare
al regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, le modifiche
necessarie al fine di
adeguarlo a quanto previsto
dal presente articolo. |
4. Identico. |
|
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|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, nel rispetto delle
competenze costituzionali
delle regioni, uno o più
decreti legislativi, ai sensi
dell'articolo 24 della legge
8 novembre 2000, n. 328,
secondo le procedure, i
princìpi e i criteri
direttivi contenuti nel
citato articolo, nonché,
ai fini della definizione e
classificazione degli
emolumenti riservati a
soggetti affetti da
minorazioni visive, secondo i
parametri per la
classificazione delle
minorazioni visive di cui
alla legge 3 aprile 2001, n.
138. |
1. Il Governo è
delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, nel
rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni,
uno o più decreti
legislativi, ai sensi
dell'articolo 24 della legge
8 novembre 2000, n. 328,
secondo le procedure, i
princìpi e i criteri
direttivi contenuti nel
citato articolo, nonché, ai
fini della definizione e
classificazione degli
emolumenti riservati a
soggetti affetti da
minorazioni visive, secondo i
parametri per la
classificazione delle
minorazioni visive di cui
alla legge 3 aprile 2001, n.
138. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti
legislativi, correttivi o
modificativi di decreti
legislativi già emanati,
ai sensi dell'articolo 21,
comma 15, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni,
attenendosi ai princìpi e
criteri direttivi contenuti
nel citato comma 15. |
1. Il Governo è
delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, uno o
più decreti legislativi,
correttivi o modificativi di
decreti legislativi già
emanati, ai sensi
dell'articolo 21, comma 15,
della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive
modificazioni, attenendosi ai
princìpi e criteri direttivi
contenuti nel citato comma
15. |
|
(Fondo di 1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n.418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese. |
|
4. La residua
consistenza del fondo è
periodicamente ripartita fra
i magistrati amministrativi,
secondo le modalità e i
criteri definiti dal
Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa,
eventualmente anche per
finalità di carattere
assistenziale e
previdenziale. 5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, sentito il Comitato
istituzionale di cui
all'articolo 3 della legge 23
febbraio 2001, n. 38, e
previo parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, un decreto
legislativo contenente il
testo unico delle
disposizioni legislative
vigenti concernenti la
minoranza slovena della
regione Friuli-Venezia
Giulia, riunendole e
coordinandole fra loro e con
le norme della legge 23
febbraio 2001, n. 38. |
1. Il Governo è
delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, sentito il
Comitato istituzionale di cui
all'articolo 3 della legge 23
febbraio 2001, n. 38, e
previo parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, un decreto
legislativo contenente il
testo unico delle
disposizioni legislative
vigenti concernenti la
minoranza slovena della
regione Friuli-Venezia
Giulia, riunendole e
coordinandole fra loro e con
le norme della legge 23
febbraio 2001, n. 38. |
|
|
|
|
1. Ferma restando la
delega di cui all'articolo 1,
per quanto concerne il
Ministero per i beni e le
attività culturali il Governo
è delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi per il
riassetto e la codificazione
delle disposizioni
legislative e
regolamentari vigenti in
materia di: |
1. Ferma restando la
delega di cui all'articolo 1,
per quanto concerne il
Ministero per i beni e le
attività culturali il Governo
è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, uno o
più decreti legislativi per
il riassetto e,
limitatamente alla lettera
a), la codificazione
delle disposizioni
legislative in materia di: |
|
a) beni culturali
e ambientali; |
a) identica; |
|
b)
cinematografia; |
b)
identica; |
|
c) teatro,
musica, danza e altre forme
di spettacolo dal vivo; |
c) identica; |
|
d) sport; |
d) identica; |
|
e) proprietà
letteraria e diritto
d'autore. |
e) identica. |
|
2. I decreti legislativi
di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
2. Identico: |
|
a) adeguamento
all'articolo 117 della
Costituzione; |
a) adeguamento
agli articoli 117 e
118 della Costituzione; |
|
b) adeguamento
alla normativa comunitaria e
agli accordi
internazionali; |
b) identica; |
|
c) miglioramento
dell'efficacia degli
interventi concernenti i beni
e le attività culturali
attraverso il riordino e la
semplificazione della
normativa anche allo scopo
di conseguire
l'ottimizzazione delle
risorse assegnate e
l'incremento delle
entrate; |
c) miglioramento
dell'efficacia degli
interventi concernenti i beni
e le attività culturali,
anche allo scopo di
conseguire l'ottimizzazione
delle risorse assegnate e
l'incremento delle entrate;
chiara indicazione delle
politiche pubbliche di
settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente
impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione
dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove
tecnologie
informatiche; |
|
d) quanto alla
materia di cui alla lettera
a) del comma 1:
identificare nuovi strumenti
di individuazione,
conservazione e protezione
dei beni culturali e
ambientali; riorganizzare i
servizi offerti anche
attraverso la concessione a
privati; provvedere alla
revisione delle sanzioni
diverse da quelle penali in
materia di tutela;
adeguare la disciplina degli
appalti di lavori pubblici
concernenti i beni culturali;
ridefinire le modalità di
costituzione e funzionamento
degli organismi consultivi
che intervengono nelle
procedure per la concessione
di contributi e agevolazioni
in favore di enti ed istituti
culturali; individuare forme
di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le
amministrazioni per i beni e
le attività culturali e della
difesa, per la realizzazione
di opere destinate alla
difesa militare; |
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni |
|
di cui alla lettera
b-bis) del comma 1
dell'articolo 10 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998,
n.368, e successive
modificazioni; adeguare la
disciplina degli appalti di
lavori pubblici concernenti i
beni culturali,
modificando le soglie per il
ricorso alle diverse
procedure di individuazione
del contraente in maniera da
consentire anche la
partecipazione di imprese
artigiane di comprovata
specializzazione ed
esperienza, ridefinendo i
livelli di progettazione
necessari per l'affidamento
dei lavori, definendo i
criteri di aggiudicazione e
prevedendo la possibilità di
varianti oltre i limiti
percentuali ordinariamente
previsti, in relazione alle
caratteristiche oggettive e
alle esigenze di tutela e
conservazione dei beni;
ridefinire le modalità di
costituzione e funzionamento
degli organismi consultivi
che intervengono nelle
procedure per la concessione
di contributi e agevolazioni
in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una
precisa definizione delle
responsabilità degli organi
tecnici, secondo princìpi di
separazione fra
amministrazione e politica e
con particolare attenzione ai
profili di
incompatibilità;
individuare forme di
collaborazione, in sede
procedimentale, tra le
amministrazioni per i beni e
le attività culturali e della
difesa, per la realizzazione
di opere destinate alla
difesa militare; |
|
e) quanto alle
materie di cui alle lettere
b) e c) del comma
1: razionalizzare gli
organismi consultivi e le
relative funzioni, anche
mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del
numero e dei componenti;
snellire le procedure di
liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalità di
costituzione e funzionamento
degli organismi che
intervengono nelle procedure
di individuazione dei
soggetti legittimati a
ricevere contributi e di
quantificazione degli stessi;
rivedere il sistema dei
controlli sull'impiego delle
risorse assegnate e sugli
effetti prodotti dagli
interventi; |
e) quanto alle
materie di cui alle lettere
b) e c) del comma
1: razionalizzare gli
organismi consultivi e le
relative funzioni, anche
mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del
numero e dei componenti;
snellire le procedure di
liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalità di
costituzione e funzionamento
degli organismi che
intervengono nelle procedure
di individuazione dei
soggetti legittimati a
ricevere contributi e di
quantificazione degli
stessi; adeguare l'assetto
organizzativo degli organismi
e degli enti di settore;
rivedere il sistema dei
controlli sull'impiego delle
risorse assegnate e sugli
effetti prodotti dagli
interventi; |
|
f) quanto alla
materia di cui alla lettera
d) del comma 1:
armonizzare la legislazione
ai princìpi generali a cui si
ispirano gli Stati
dell'Unione europea in
materia di doping;
riordinare i compiti
dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli
organi anche la
rappresentanza delle regioni
e delle autonomie locali;
garantire strumenti di
finanziamento anche a
soggetti privati; |
f) identica; |
|
g) quanto alla
materia di cui alla lettera
e) del comma 1:
riordinare la Società
italiana degli autori ed
editori (SIAE), il cui
statuto dovrà assicurare
un'adeguata presenza degli
autori, degli editori e degli
altri soggetti creativi negli
organi dell'ente e la massima
trasparenza nella
ripartizione dei proventi
derivanti dall'esazione dei
diritti di autore tra gli
aventi diritto. |
g) quanto alla
materia di cui alla lettera
e) del comma 1:
riordinare, anche nel
rispetto dei princìpi e
criteri direttivi indicati
all'articolo 14, comma 1,
lettera b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, la
Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), il cui
statuto dovrà assicurare
un'adeguata presenza degli
autori, degli editori e degli
altri soggetti creativi negli
organi dell'ente e la massima
trasparenza nella
ripartizione dei proventi
derivanti dall'esazione dei
diritti d'autore tra gli
aventi diritto;
armonizzare la legislazione
relativa alla produzione e
diffusione di contenuti
digitali e multimediali e di
software ai princìpi
generali a cui si ispira
l'Unione europea in materia
di diritto d'autore e diritti
connessi. |
|
3. I decreti legislativi
di cui al comma 1 sono
emanati, sentiti le regioni e
gli enti locali, previo
parere delle Commissioni
parlamentari competenti per
materia, da rendere entro
trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine
i decreti legislativi possono
essere comunque
emanati. |
3. I decreti
legislativi di cui al comma 1
indicano esplicitamente le
disposizioni sostituite o
abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo
15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al
codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1
sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281, previ pareri del
Consiglio di Stato e delle
Commissioni parlamentari
competenti per materia,
resi nel termine di
sessanta giorni dal
ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale
termine,ˆâ4 i decreti
legislativi possono essere
comunque adottati. |
|
4. Disposizioni
correttive ed integrative dei
decreti legislativi di cui al
comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto degli
stessi princìpi e criteri
direttivi e con le medesime
procedure di cui al presente
articolo, entro due anni
dalla data della loro entrata
in vigore. |
4. Disposizioni
correttive ed integrative dei
decreti legislativi di cui al
comma 1 possono essere
adottate, nel rispetto
degli stessi princìpi e
criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al
presente articolo, entro due
anni dalla data della loro
entrata in vigore. |
|
(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle 1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n.50 del 1999. 2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini. 3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze |
|
e tecniche
dell'organizzazione,
dell'analisi organizzativa,
dell'analisi delle politiche
pubbliche. Se appartenenti ai
ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti
sono collocati
obbligatoriamente fuori ruolo
o in aspettativa retribuita,
anche in deroga alle norme e
ai criteri che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, ivi
inclusi quelli del personale
di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; se appartenenti
ai ruoli degli organi
costituzionali, si provvede
secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti. In
ogni caso gli esperti
collocati fuori ruolo non
possono superare il limite di
nove unità. Agli esperti è
corrisposto un compenso
determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi
dell'articolo 32, comma 4,
della citata legge n.400 del
1988. 4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica. 5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti. 6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della |
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funzione pubblica,
secondo le rispettive
competenze di cui al comma
2. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
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(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi 1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti; |
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b) ricondurre
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri la funzione di
coordinamento delle attività
svolte da tutti gli organismi
titolari di competenze
generali in materia di parità
e di pari opportunità tra
uomo e donna che operano a
livello nazionale. |
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1. Al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
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a) all'articolo
4, comma 1, la lettera c)
è sostituita dalla
seguente: |
a) identica; |
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"c) il
consiglio dei
dipartimenti;"; |
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b) all'articolo
4, comma 3, secondo periodo,
la parola: "cinque" è
sostituita dalla seguente:
"sette"; al medesimo comma 3,
terzo periodo, sono aggiunte,
in fine, le parole: "e uno
dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca"; |
b) identica; |
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c) all'articolo
4, il comma 4 è sostituito
dal seguente: |
c) identica; |
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"4. Il
consiglio dei dipartimenti è
l'organo di indirizzo e di
coordinamento dell'attività
scientifica del Consiglio ed
elabora il piano triennale e
gli aggiornamenti annuali di
cui all'articolo 2. Il numero
e la natura disciplinare dei
dipartimenti e la
composizione dell'organo sono
determinati con lo statuto di
cui all'articolo 7"; |
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d) all'articolo
14, comma 1, dopo la lettera
b), è inserita la
seguente: |
d) identica; |
|
"b-bis) il
consiglio scientifico;"; |
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e) all'articolo
14, comma 2, secondo periodo,
dopo la parola: "scientifica"
sono inserite le seguenti:
"nelle discipline oggetto
delle attività di ricerca
degli enti"; |
e) identica; |
|
f)
all'articolo 14, comma 3,
terzo periodo, le parole: "ed
un rappresentante della
categoria dei sementieri"
sono sostituite dalle
seguenti: ", un
rappresentante per ciascuna
delle due associazioni
maggiormente rappresentative
della categoria dei
sementieri e un
rappresentante della
categoria dei
moltiplicatori"; |
f) identica; |
|
g) all'articolo
14, dopo il comma 3, è
inserito il seguente: |
g) identica; |
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"3-bis. Il
consiglio scientifico è
l'organo di indirizzo, di
coordinamento e di controllo
delle attività di ricerca
degli istituti ed è
costituito dal presidente e
da due membri nominati dal
Ministro". |
"3-bis. Il
consiglio scientifico è
l'organo di indirizzo, di
coordinamento e di controllo
delle attività di ricerca
degli istituti ed è
costituito dal presidente e
da due membri nominati dal
Ministro, di cui uno
designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano". |
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2. Ai fini
dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma
1, gli organi del Consiglio e
degli istituti di cui,
rispettivamente, all'articolo
4 e agli articoli 10, 11, 12
e 13 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454, sono
disciolti entro trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge. |
2. Identico. |
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3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello
Stato. |
3. Identico. |
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