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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme
occorrenti per dare
attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B. |
1. Identico. |
|
2. I decreti
legislativi sono adottati,
nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per
la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri,
della giustizia,
dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri
interessati in relazione
all'oggetto della
direttiva. |
2. Identico. |
|
3. Gli schemi dei
decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono
trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica
perché su di essi sia
espresso, entro quaranta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei
competenti organi
parlamentari. Decorso tale
termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine
previsto per il parere dei
competenti organi
parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini
prevististi ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi
ultimi sono prorogati di
novanta giorni. |
3. Gli schemi dei
decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonché,
qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi
all'attuazione delle
direttive elencate
nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica
perché su di essi sia
espresso, entro quaranta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei
competenti organi
parlamentari. Decorso tale
termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine
previsto per il parere dei
competenti organi
parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la
scadenza dei termini
prevististi ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi
ultimi sono prorogati di
novanta giorni. |
|
4. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il
Governo può emanare, con la
procedura indicata nei commi
2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1. |
4. Identico. |
|
5. In relazione a
quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti
legislativi eventualmente
adottati nelle materie di
competenza legislativa
regionale e provinciale
entrano in vigore, per le
regioni e province autonome
nelle quali non sia ancora in
vigore la propria normativa
di attuazione, alla data di
scadenza del termine
stabilito per l'attuazione
della rispettiva normativa
comunitaria e perdono
comunque efficacia a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della
normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia
autonoma. |
|
|
|
|
1. Salvi gli specifici
princìpi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli
seguenti ed in aggiunta a
quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui
all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi
generali: |
1. Identico: |
|
a) le
amministrazioni direttamente
interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie
strutture amministrative; |
a) identica; |
|
b) per evitare
disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa
da attuare, saranno
introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle
discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di
semplificazione
amministrativa, materie e
procedimenti per i quali le
eventuali modifiche e
integrazioni delle relative
discipline hanno luogo con
regolamenti autorizzati ai
sensi dell'articolo 3; |
b) per evitare
disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa
da attuare, saranno
introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle
discipline stesse; |
|
c) salva
l'applicazione delle norme
penali vigenti, ove
necessario per assicurare
l'osservanza delle
disposizioni contenute nei
decreti legislativi, saranno
previste sanzioni
amministrative e penali per
le infrazioni alle
disposizioni dei decreti
stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a
tre anni, saranno previste,
in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in
cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo
interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi
compreso l'ecosistema. In
tali casi saranno previste:
la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino
l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro
sarà prevista per le
infrazioni che ledano o
espongano a pericolo
interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito
dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra
indicate saranno determinate
nella loro entità, tenendo
conto della diversa
potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta
in astratto, di specifiche
qualità personali del
colpevole, comprese quelle
che impongono particolari
doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché
del vantaggio patrimoniale
che l'infrazione può recare
al colpevole o alla persona o
ente nel cui interesse egli
agisce. In ogni caso saranno
previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni che siano
omogenee e di pari
offensività rispetto alle
infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi; |
c) identica; |
| d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché |
d) identica; |
|
alla copertura delle
minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione
delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte
con i fondi già assegnati
alle competenti
amministrazioni, si
provvederà a norma degli
articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresì il
disposto dell'articolo
11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive
modificazioni; |
|
e) all'attuazione
di direttive che modificano
precedenti direttive già
attuate con legge o decreto
legislativo si procederà, se
la modificazione non comporta
ampliamento della materia
regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla
legge o al decreto
legislativo di attuazione
della direttiva
modificata; |
e) identica; |
|
f) i decreti
legislativi assicureranno in
ogni caso che, nelle materie
trattate dalle direttive da
attuare, la disciplina
disposta sia pienamente
conforme alle prescrizioni
delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle
eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della
delega; |
f) identica; |
|
g) nelle materie
di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale
e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e
successive modificazioni,
l'articolo 6, primo comma,
del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e l'articolo 2
del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonché,
per le regioni a statuto
speciale e per le province
autonome di Trento e di
Bolzano, le disposizioni
degli statuti speciali e
delle relative norme di
attuazione; |
soppressa; |
| h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la | g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi |
|
celerità, l'efficacia e
l'economicità nell'azione
amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti
responsabili. |
decisionali, la
trasparenza, la celerità,
l'efficacia e l'economicità
nell'azione amministrativa e
la chiara individuazione dei
soggetti responsabili. |
|
|
|
|
1. Il Governo è
autorizzato a dare attuazione
alle direttive comprese
nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o più
regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, attenendosi a
princìpi e criteri direttivi
corrispondenti a quelli
enunciati nelle lettere
b), e), f), g) e
h) del comma 1
dell'articolo 2. 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa. 3. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1, ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie. 4. La delega di cui al comma 3 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma |
|
1, lettera c).
Gli schemi di decreto
legislativo di cui al
presente comma sono
trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica
perché su di essi sia
espresso, entro quaranta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei
competenti organi
parlamentari. Decorso tale
termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del
parere. 5. Le direttive che modificano, aggiornano o completano direttive attuate con regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono recepite con le medesime modalità. |
|
|
|
|
1. Al fine di assicurare
la piena integrazione delle
norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale,
il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, è
delegato ad emanare, entro
due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o
amministrative per le
violazioni di direttive
comunitarie attuate in via
regolamentare o
amministrativa ai sensi della
legge 22 febbraio 1994, n.
146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della
presente legge, e di
regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata
in vigore della presente
legge, per i quali non
siano già previste sanzioni
penali o amministrative. |
Identico. |
|
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata con
decreti legislativi adottati
a norma dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri
competenti per materia. I
decreti legislativi si
informeranno ai princìpi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera c). |
|
3. Sugli schemi di
decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo
acquisisce i pareri dei
competenti organi
parlamentari che devono
essere espressi entro
sessanta giorni dalla
ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i
termini predetti, i decreti
legislativi possono essere
comunque emanati. |
|
|
|
|
1. Nell'attuazione delle
normative comunitarie, gli
oneri di prestazioni e
controlli da eseguire da
parte di uffici pubblici in
applicazione delle normative
medesime sono posti a carico
dei soggetti interessati in
relazione al costo effettivo
del servizio, ove ciò non
risulti in contrasto con la
disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente
periodo sono predeterminate e
pubbliche. |
1. Identico. |
|
2. Agli eventuali
oneri derivanti
dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 2, comma 1,
lettera d). |
Soppresso. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, testi unici
delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento
di direttive comunitarie, al
fine di coordinare le
medesime con le norme
legislative vigenti nelle
stesse materie, apportando le
sole integrazioni e
modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione
e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della
normativa. |
1. Identico. |
|
2. I testi unici di
cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei. A
tali testi unici si applicano
le disposizioni di cui al
comma 6 dell'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50. |
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, |
|
mediante l'indicazione
precisa delle disposizioni da
abrogare, derogare,
sospendere o
modificare. |
|
3. Il presente
articolo non si applica alla
materia della sicurezza e
igiene del lavoro. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 2,
comma 1, della legge 16
aprile 1987, n. 183, dopo la
lettera c) è aggiunta
la seguente: "c-bis) indica le risorse necessarie all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, ai fini della determinazione degli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni". |
|
|
|
|
1. Alla legge 9 marzo
1989, n. 86, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
1. Alla legge 9 marzo
1989, n. 86, e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
|
a) all'articolo
1-bis, comma 1, dopo le
parole: "alle Camere per
l'assegnazione alle
Commissioni parlamentari
competenti, nonché", sono
inserite le seguenti: "alla
Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle
province autonome di Trento e
di Bolzano, ai fini
dell'inoltro"; |
|
a) all'articolo
3, comma 1, dopo la lettera
a) è inserita la
seguente: |
b) identica. |
|
"a-bis)
disposizioni modificative
o abrogative di vigenti norme
di attuazione di direttive
comunitarie che costituiscono
oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla
Commissione delle Comunità
europee nei confronti
dell'Italia;"; |
|
b) all'articolo
4, dopo il comma 6 è inserito
il seguente: |
soppressa. |
| "6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui al comma 6 si |
|
provvede ai sensi
dell'articolo 11-ter,
comma 1, lettera a),
della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive
modificazioni". |
|
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA |
|
|
|
|
1. All'articolo 8 della
legge 11 ottobre 1986, n.
713, e successive
modificazioni, il comma 2 è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"2. I composti
odoranti e aromatizzanti e le
loro materie prime devono
essere indicati con i termini
"profumo" o "parfum" e
"aroma". Gli ingredienti in
concentrazione inferiore
all'1 per cento possono
essere menzionati in ordine
sparso dopo quelli in
concentrazione superiore
all'1 per cento". |
|
|
|
|
1. All'articolo 18 del
decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 339, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente: |
Identico. |
|
"1-bis. Le acque
di sorgente che alla data di
entrata in vigore del
presente decreto risultano
conformi alle norme
igienico-sanitarie prescritte
dalla direttiva 96/70/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 ottobre
1996, possono essere
commercializzate fino al 31
marzo 2002". |
|
|
|
|
1. All'articolo 11, comma
1, del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, e
successive modificazioni, la
lettera c) è sostituita
dalla seguente: |
Identico. |
|
"c) l'indicazione
della composizione analitica,
risultante dalle analisi
effettuate, con i componenti
caratteristici;". |
|
|
|
|
1. Al decreto legislativo
9 novembre 1998, n. 427, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
|
a) l'articolo 11
è sostituito dal seguente: |
|
"Art. 11. (Diritti
dell'acquirente nel caso di
applicazione di legge
straniera). - 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea"; b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro". |
|
|
|
|
1. Al fine di completare
l'attuazione della direttiva
98/27/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti inibitori a
tutela degli interessi dei
consumatori, all'articolo 3
della legge 30 luglio 1998,
n. 281, dopo il comma 5 è
inserito il seguente: |
Identico. |
|
"5-bis. In caso
di inadempimento degli
obblighi stabiliti dal
provvedimento reso nel
giudizio di cui al comma 1,
ovvero previsti dal verbale
di conciliazione di cui al
comma 4, il giudice, anche su
domanda dell'associazione che
ha agito in giudizio, dispone
il pagamento di una somma di
denaro da 516 euro a 1.032
euro, per ogni giorno di
ritardo rapportato alla
gravità del fatto. Tale somma
è versata all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnata con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
al Fondo da istituire
nell'ambito di apposita unità
previsionale di base dello
stato di previsione del
Ministero delle attività
produttive, per finanziare
iniziative a vantaggio dei
consumatori". |
|
|
|
|
1. Il Governo, fatte
salve le norme penali
vigenti, è delegato ad
emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per
le violazioni dei regolamenti
di cui al comma 1
dell'articolo 50 della legge
22 febbraio 1994, n. 146, in
materia di regolamentazione
dei prodotti alimentari. |
Identico. |
| 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente |
|
del Consiglio dei ministri
o del Ministro per le
politiche comunitarie e
del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri
competenti per materia. I
decreti legislativi si
informeranno ai princìpi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera c). Gli schemi
di decreto legislativo di cui
al presente articolo sono
trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica
perché su di essi sia
espresso, entro quaranta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei
competenti organi
parlamentari. Decorso tale
termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del
parere. |
|
|
|
|
1. All'articolo 1 del
decreto legislativo 14 maggio
2001, n. 223, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
Identico. |
|
a) al comma 2, le
parole: "ai sensi
dell'articolo 6 della
decisione n. 227/2000/CE
della Commissione, del 7
marzo 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi
della decisione n.
2001/658/CE della
Commissione, del 10 agosto
2001"; b) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001". |
|
|
|
|
1. All'articolo 53 del
decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il
comma 1 è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
| "1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai |
|
sensi dell'articolo 26
del regolamento (CEE) n.
259/93 del Consiglio, del 1^
febbraio 1993, o effettua una
spedizione di rifiuti
elencati nell'allegato II del
citato regolamento in
violazione dell'articolo 1,
comma 3, lettere a), b),
c) e d), del
regolamento stesso, è punito
con la pena dell'ammenda da
1.549 euro a 25.822 euro e
con l'arresto fino a due
anni. La pena è aumentata in
caso di spedizione di rifiuti
pericolosi". |
|
|
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|
1. All'articolo
9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
|
a) al comma 6 sono
aggiunte, in fine, le parole:
"o autorizzati, in base alla
normativa vigente, a
esercitare le attività di
gestione di tali rifiuti.
L'obbligo di conferimento non
esclude la facoltà per il
detentore di cedere le
batterie esauste ed i rifiuti
piombosi ad imprese di altro
Stato membro della Comunità
europea"; b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3". |
|
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1. All'articolo 8 della
legge 9 febbraio 1982, n. 31,
le parole: "otto anni" sono
sostituite dalle seguenti:
"dodici anni". |
Identico. |
|
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|
1. L'articolo 12 della
legge 8 marzo 1991, n. 81, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"Art. 12. (Maestri di
sci stranieri). - 1. Le
regioni disciplinano
l'esercizio non saltuario nel
proprio territorio
dell'attività di maestro di
sci da parte di cittadini in
possesso di titoli rilasciati
da Paesi diversi dall'Italia
e non iscritti in albi
regionali italiani. 2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni. 3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
4. La
Federazione italiana sport
invernali comunica alle
regioni l'elenco aggiornato
dei titoli di cui ai commi 2
e 3 corrispondenti
all'abilitazione di cui
all'articolo 6". |
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1. All'articolo 27 del
decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, il comma 7 è
abrogato. |
Identico. |
|
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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
disposizioni integrative e
correttive del decreto
legislativo 25 novembre 1996,
n. 624, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi
e con l'osservanza delle
procedure indicate dagli
articoli 1 e 34 della legge
22 febbraio 1994, n. 146, e
dall'articolo 6 della legge 6
febbraio 1996, n. 52,
prevedendo che, per talune
tipologie di attività
estrattive, con decreto del
Ministro delle attività
produttive, di concerto, ove
d'interesse, con il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, possano essere
individuati i requisiti
professionali per la nomina
di direttore responsabile,
anche diversi da quelli di
cui all'articolo 20 del
citato decreto legislativo n.
624 del 1996. |
Identico. |
|
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.359, di recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, concernente le attrezzature di lavoro, è differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV. |
|
(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale 1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai princìpi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2. 2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n.626 del 1994, è sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di |
|
lavoratori esposti a
rischi particolari, anche
nella scelta delle
attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro". |
|
3. All'articolo 8, comma
6, del citato decreto
legislativo n.626 del 1994,
dopo la parola: "lavoro", la
parola: "può" è sostituita
dalla seguente: "deve". 4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d). |
|
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile. 2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997; |
|
b) riconoscimento
degli effetti dei contratti
collettivi vigenti alla data
di entrata in vigore del
provvedimento di attuazione
della direttiva. 3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonché alle singole discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. |
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1. Il Governo è delegato
ad emanare un decreto
legislativo volto a
riordinare la disciplina
relativa ai medicinali
veterinari recata dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992,
n. 119, apportandovi
ulteriori modificazioni e
integrazioni, nel rispetto
dei princìpi e delle
disposizioni comunitarie in
materia, nonché dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Identico. |
|
a) riorganizzare
la disciplina relativa al
medicinale veterinario, con
riguardo, in particolare,
agli aspetti della
distribuzione, del
rifornimento, della
detenzione, dell'utilizzo,
della tenuta delle scorte,
delle modalità di
prescrizione, della
registrazione e dei campioni
gratuiti, nonché agli aspetti
comunque funzionalmente
connessi; |
|
b) prevedere,
limitatamente all'impiego di
farmaci su animali non
produttori di alimenti per
l'uomo, nei casi di cui
all'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, la
possibilità e le modalità, da
parte dei medici veterinari,
di approvvigionarsi,
utilizzare e detenere a tale
fine scorte di medicinali ad
uso umano, compresi quelli
cedibili solo a ospedali e
case di cura; c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai procedimenti amministrativi. |
|
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata nel
termine di cui all'articolo
1, comma 1, e in osservanza
delle disposizioni di cui
agli articoli 2 e 5. Lo
schema di decreto legislativo
è trasmesso, dopo
l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica
perché su di esso sia
espresso, entro quaranta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei
competenti organi
parlamentari. Decorso tale
termine il decreto è emanato
anche in mancanza del
parere. |
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata nel
termine di cui all'articolo
1, comma 1, e in osservanza
delle disposizioni di cui
agli articoli 2 e 4. Lo
schema di decreto legislativo
è trasmesso, dopo
l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica
perché su di esso sia
espresso, entro quaranta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei
competenti organi
parlamentari. Decorso tale
termine il decreto è emanato
anche in mancanza del
parere. |
|
|
|
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1. All'articolo 1 della
legge 23 giugno 2000, n. 178,
e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
|
a) al comma
5-bis, dopo le parole:
"è istituito", sono inserite
le seguenti: "per l'anno
2000"; b) al comma 6, le parole: "2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001". |
|
|
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|
1. All'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, le
parole: "iscritti da almeno
cinque anni negli albi
previsti dalla legge" sono
soppresse. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Al fine di contrastare
i ritardi di pagamento che
costituiscono un ostacolo al
buon funzionamento del
mercato interno e di
garantire l'applicazione di
norme uniformi sia alle
operazioni interne che a
quelle transfrontaliere, il
Governo è delegato ad
emanare, entro il termine di
cui all'articolo 1, comma 1,
uno o più decreti
legislativi per adeguare la
normativa vigente in materia
di ritardi di pagamento ai
princìpi e alle prescrizioni
della direttiva 2000/35/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni
commerciali. |
Identico. |
|
2. L'attuazione della
direttiva 2000/35/CE sarà, in
particolare, informata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso; b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile; |
|
c) prevedere
che il termine di cui
all'articolo 641, primo
comma, del codice di
procedura civile, in caso di
notifica in uno degli Stati
europei, sia di cinquanta
giorni, che può essere
ridotto fino a venti giorni
ed aumentato fino a sessanta
giorni, quando concorrono
giusti motivi, e che lo
stesso termine, in caso di
notifica in altri Stati, non
possa essere inferiore a
trenta giorni né superiore a
centoventi giorni; di
conseguenza, sopprimere il
secondo periodo del secondo
comma dell'articolo 641 del
codice di procedura
civile; |
|
d) prevedere che
nell'ipotesi di cui
all'articolo 648, primo
comma, del codice di
procedura civile, il giudice
istruttore conceda
l'esecuzione provvisoria
parziale del decreto
ingiuntivo opposto, in
relazione alle somme non
contestate, salvo che
l'opposizione riguardi
aspetti procedurali; e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva; f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani; g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi. |
|
|
|
|
1. L'attuazione della
direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri concernenti
l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la
relativa pubblicità, sarà
informata al principio e
criterio direttivo della
introduzione, accanto al
sistema di etichettatura
obbligatorio, di un sistema
di etichettatura volontario
aggiuntivo, certificato da
organismi di controllo
riconosciuti dalla Comunità
europea, che consenta di
evidenziare le
caratteristiche qualitative e
di tipicità del prodotto
commercializzato. |
Identico. |
|
|
|
|
1. L'attuazione della
direttiva 2000/36/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno
2000, relativa ai prodotti di
cacao e di cioccolato
destinati all'alimentazione
umana, sarà informata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
Identico. |
|
a) garantire che
l'etichettatura dei prodotti
di cacao e di cioccolato,
oltre ad assicurare la
trasparenza, rechi una
distinta indicazione a
seconda che il bene sia
prodotto con aggiunta di
grassi vegetali diversi dal
burro di cacao o che sia
prodotto utilizzando
esclusivamente burro di
cacao; nel primo caso
l'etichetta dovrà contenere
la dizione "cioccolato"
mentre nel secondo caso potrà
essere utilizzata la dizione
"cioccolato puro"; |
|
b) individuare
meccanismi di certificazione
di qualità per i prodotti
tipici che utilizzano
esclusivamente burro di cacao
per la produzione di
cioccolato. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine
e con le modalità di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2,
uno o più decreti legislativi
al fine di dare organica
attuazione alla direttiva
2000/43/CE del Consiglio, del
29 giugno 2000, e di
coordinare le disposizioni
vigenti in materia di
garanzie contro le
discriminazioni per cause
direttamente o indirettamente
connesse con la razza o
l'origine etnica, anche
attraverso la modifica e
l'integrazione delle norme in
materia di garanzie contro le
discriminazioni, ivi compresi
gli articoli 43 e 44 del
testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nel rispetto
dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
1. Identico: |
|
a) assicurare il
rispetto del principio della
parità di trattamento fra le
persone, garantendo che le
differenze di razza od
origine etnica non siano
causa di discriminazione, in
un'ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse
forme di razzismo possono
avere su donne e uomini,
dell'esistenza di forme di
razzismo e di forme di
discriminazione a carattere
culturale e religioso
mirate in modo particolare
alle donne, e dell'esistenza
di discriminazioni basate sia
sul sesso sia sulla razza od
origine etnica; |
a) identica; |
| b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire |
b) identica; |
|
la nozione di
discriminazione come
"indiretta" quando una
disposizione, un criterio,
una prassi, un atto, un patto
o un comportamento
apparentemente neutri mettono
persone di una determinata
razza od origine etnica in
una posizione di particolare
svantaggio rispetto ad altre
persone, salvo che tale
disposizione, criterio,
prassi, atto, patto o
comportamento siano
giustificati da ragioni
oggettive, non basate sulle
suddette qualità ovvero, nel
caso di attività di lavoro o
di impresa, riguardino
requisiti essenziali al loro
svolgimento; nell'ambito
delle predette definizioni
sono comunque fatte salve le
disposizioni che disciplinano
l'ingresso ed il soggiorno
dei cittadini dei Paesi terzi
e il loro accesso
all'occupazione e
all'impiego; prevedere che
siano considerate come
discriminazioni anche le
molestie quando venga posto
in essere, per motivi di
razza o di origine etnica, un
comportamento indesiderato
che persista, anche quando è
stato inequivocabilmente
dichiarato dalla persona che
lo subisce come offensivo,
così pregiudicando
oggettivamente la sua dignità
e libertà, ovvero creando un
clima di intimidazione nei
suoi confronti; |
|
c) promuovere
l'eliminazione di ogni
discriminazione diretta e
indiretta e prevedere
l'adozione di misure
specifiche, ivi compresi
progetti di azioni positive,
dirette ad evitare o
compensare svantaggi connessi
con una determinata razza od
origine etnica; |
c) identica; |
|
d) prevedere
l'applicazione del princìpio
della parità di trattamento
senza distinzione di razza od
origine etnica sia nel
settore pubblico sia nel
settore privato, assicurando
che, ferma restando la
normativa sostanziale di
settore, la tutela
giurisdizionale e
amministrativa sia azionabile
quando le discriminazioni si
verificano nell'ambito delle
seguenti aree: |
d) identica; |
|
1) condizioni di
accesso all'occupazione e al
lavoro sia dipendente che
autonomo, compresi i criteri
di selezione, le condizioni
di assunzione, nonché gli
avanzamenti di carriera; |
|
2) accesso a tutti
i tipi e livelli di
orientamento e formazione
professionale,
perfezionamento e
riqualificazione
professionale, inclusi i
tirocini professionali; |
|
3) occupazione e
condizioni di lavoro,
comprese le condizioni di
licenziamento e la
retribuzione; 4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni; 5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale; 6) assistenza sanitaria; 7) prestazioni sociali; 8) istruzione; 9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio; |
|
e) riconoscere la
legittimazione ad agire nei
procedimenti giurisdizionali
e amministrativi anche ad
associazioni rappresentative
degli interessi lesi dalla
discriminazione, su delega
della persona interessata;
prevedere che, in caso di
discriminazione collettiva,
anche quando non siano
individuabili in modo
immediato e diretto le
persone lese dalla
discriminazione, la domanda
possa essere proposta dalle
suddette associazioni; |
e) identica; |
|
f) prevedere
criteri oggettivi che
dimostrino l'effettiva
rappresentatività delle
associazioni di cui alla
lettera e); |
f) identica; |
|
g) prevedere che
quando la persona che si
ritiene lesa dalla
discriminazione fornisce
all'autorità giudiziaria
elementi di fatto idonei a
fondare, in termini gravi,
precisi e concordanti,
l'indizio dell'esistenza
di una discriminazione
diretta o indiretta, spetti
al convenuto l'onere della
prova sull'insussistenza
della discriminazione; tale
onere non è previsto per i
procedimenti penali; |
g) identica; |
|
h) prevedere
le misure necessarie per
proteggere le persone da
trattamenti o conseguenze
sfavorevoli, quale reazione a
un reclamo o a un'azione
volta a ottenere il rispetto
del principio di parità di
trattamento; |
h) identica; |
|
i) prevedere
l'affidamento alla
Commissione per le politiche
di integrazione, prevista
dall'articolo 46 del testo
unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dei compiti di
controllo e di garanzia della
parità di trattamento e
dell'operatività degli
strumenti di garanzia, con il
compito di svolgere attività
di promozione della parità e
di rimozione delle
discriminazioni fondate sulla
razza o sull'origine etnica,
in particolare attraverso: |
i) prevedere
l'istituzione nell'anno 2003
presso il Dipartimento per le
pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei
ministri di un ufficio di
controllo e di garanzia della
parità di trattamento e
dell'operatività degli
strumenti di garanzia,
diretto da un responsabile
nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri o da
un Ministro da lui delegato,
che svolga attività di
promozione della parità e di
rimozione delle
discriminazioni fondate sulla
razza o sull'origine etnica,
in particolare attraverso: |
|
1) l'assistenza
indipendente alle persone
lese dalle discriminazioni
nei procedimenti
giurisdizionali o
amministrativi intrapresi; |
1) identico; |
|
2) lo svolgimento di
inchieste indipendenti in
materia di discriminazione,
nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni
dell'autorità giudiziaria; |
2) identico; |
|
3) la promozione
dell'adozione, da parte di
soggetti pubblici o privati,
di misure specifiche, ivi
compresi progetti di azioni
positive, dirette a evitare o
compensare svantaggi connessi
con una determinata razza od
origine etnica; |
3) identico; |
|
4) la formulazione
di pareri e la formulazione
di proposte di modifica della
normativa vigente in
materia; |
4) identico; |
|
5) la formulazione di
raccomandazioni su questioni
connesse con le
discriminazioni fondate sulla
razza o sull'origine
etnica; |
5) identico; |
| 6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla |
6) identico; |
|
razza o sull'origine
etnica, nonché di una
relazione annuale al
Presidente del Consiglio dei
ministri sull'attività svolta
nell'anno precedente; |
|
7) la diffusione
delle informazioni relative
alle disposizioni vigenti in
materia di parità di
trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica; |
7) identico; |
|
l) prevedere che
la Commissione di cui alla
lettera i) possa
avvalersi anche di personale
di altre amministrazioni
pubbliche, ivi compresi
magistrati e avvocati e
procuratori dello Stato,
nonché di esperti e di
consulenti. |
l) prevedere che
l'ufficio di cui alla
lettera i) possa
avvalersi anche di personale
di altre amministrazioni
pubbliche, ivi compresi
magistrati e avvocati e
procuratori dello Stato,
nonché di esperti e di
consulenti. |
|
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1,
lettere i) e l),
determinato nella misura
massima di 113.620 euro annui
a decorrere dall'anno 2003,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
|
3. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 2,
l'applicazione dei criteri e
dei princìpi enunciati nel
presente articolo non
comporta oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato. |
3. Identico. |
|
4. Gli schemi di
decreto legislativo di cui al
presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi
sia espresso, entro sessanta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei
competenti organi
parlamentari. Decorso
inutilmente tale termine, i
decreti sono emanati anche in
mancanza del parere
parlamentare. |
4. Identico. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine
e con le modalità di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2,
un decreto legislativo al
fine di dare organica
attuazione alla direttiva
2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, e di adeguare
e coordinare le disposizioni
vigenti dell'ordinamento
interno in materia di diritto
d'autore e di diritti
connessi, ivi compresa la
legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni,
alle norme derivanti dagli
obblighi internazionali in
materia, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo
2, oltre che dei seguenti: |
1. Identico: |
|
a) ridefinire
l'oggetto del diritto
esclusivo di riproduzione
degli autori e dei titolari
dei diritti connessi,
specificando che lo stesso
concerne ogni forma di
riproduzione, anche
indiretta, temporanea o
parziale; |
a) identica; |
|
b) ridefinire il
diritto esclusivo di
comunicazione al pubblico
spettante all'autore, tenendo
conto dei modi di
comunicazione con filo o
senza filo, anche con
riferimento alla messa a
disposizione del pubblico
delle opere in modo che
ciascuno possa avervi accesso
nel luogo e nel momento
individualmente prescelti; |
b) identica; |
|
c) riconoscere,
nell'ambito del diritto di
comunicazione al pubblico, il
diritto esclusivo di
autorizzare la messa a
disposizione del pubblico, in
modo che ciascuno possa
avervi accesso nel luogo e
nel momento individualmente
prescelti, rispettivamente
agli artisti interpreti ed
esecutori, nonché ai
produttori di fonogrammi, di
opere cinematografiche ed
audiovisive, ed agli
organismi di diffusione
radiotelevisiva; |
c) identica; |
| d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita | d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita |
|
o primo atto di
trasferimento di proprietà
nella Comunità europea,
effettuato dal titolare del
diritto o con il suo
consenso; |
o primo atto di
trasferimento di proprietà
nell'Unione europea,
effettuato dal titolare del
diritto o con il suo
consenso; |
|
e) ridisciplinare
le eccezioni ai diritti
esclusivi di riproduzione,
distribuzione e comunicazione
al pubblico, esercitando le
opzioni previste
dall'articolo 5 della
direttiva; |
e) ridisciplinare
le eccezioni ai diritti
esclusivi di riproduzione,
distribuzione e comunicazione
al pubblico, esercitando le
opzioni previste
dall'articolo 5 della
direttiva senza peraltro
trascurare l'esigenza
generale di una rigorosa
tutela del diritto
d'autore; |
|
f) rideterminare
il regime della protezione
giuridica contro l'elusione
dei meccanismi tecnologici
per la protezione del diritto
d'autore e dei diritti
connessi, prevedendo adeguati
obblighi e divieti; |
f) identica; |
|
g) prevedere
un'adeguata protezione
giuridica a tutela delle
informazioni sul regime dei
diritti, stabilendo idonei
obblighi e divieti. |
g) identica. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine
e con le modalità di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2,
un decreto legislativo per
dare organica attuazione alla
direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi
della società
dell'informazione, in
particolare il commercio
elettronico, nel mercato
interno, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo
2, nonché dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
Identico. |
| a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e |
|
permanente; in particolare,
devono essere indicati in
modo chiaro e inequivocabile
i prezzi dei servizi, anche
riguardo alle imposte e ai
costi di consegna e deve
essere reso esplicito che
l'obbligo di registrazione
della testata editoriale
telematica si applica
esclusivamente alle attività
per le quali i prestatori del
servizio intendano avvalersi
delle provvidenze previste
dalla legge 7 marzo 2001, n.
62, o che comunque ne
facciano specifica
richiesta; |
|
b) definire gli
obblighi di informazione sia
per la comunicazione
commerciale che per la
comunicazione non
sollecitata; quanto a
quest'ultima, ai sensi della
normativa sul trattamento dei
dati personali, devono essere
incoraggiati ed agevolati
sistemi di filtraggio da
parte delle imprese. In ogni
caso, l'invio di
comunicazioni non sollecitate
per posta elettronica non
deve dare luogo a costi
supplementari di
comunicazione per il
destinatario; c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, nonché forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali; d) disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari con riferimento all'attività di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione; 2) non selezioni il destinatario della trasmissione; 3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse; |
|
e) disciplinare l
responsabilità dei prestatori
con riferimento alla
memorizzazione temporanea
detta "caching"; il
prestatore non sarà
considerato responsabile
della memorizzazione
automatica, intermedia e
temporanea di tali
informazioni, effettuata al
solo scopo di rendere più
efficace il successivo
inoltro ad altri destinatari
a loro richiesta, a
condizione che egli: |
|
1) non modifichi le
informazioni; 2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; 3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni; 4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; 5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni; 6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso; f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento all'attività cosiddetta di "hosting"; il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli: 1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita; 2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; 3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso; |
|
g)
disciplinare le modalità
con le quali i prestatori di
servizi delle società
dell'informazione sono tenuti
ad informare senza indugio la
pubblica autorità competente
di presunte attività o
informazioni illecite dei
destinatari dei loro servizi
o a comunicare alle autorità
competenti, a loro richiesta,
informazioni che consentano
l'identificazione dei
destinatari dei loro servizi,
con cui hanno accordi di
memorizzazione dei dati; |
|
h) favorire
l'elaborazione, da parte di
associazioni o di
organizzazioni
imprenditoriali,
professionali o di
consumatori, di codici di
condotta per evitare
violazioni dei diritti,
garantire la protezione dei
minori e salvaguardare la
dignità umana; i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni; l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza; m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica. |
|
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|
| 1. Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, | 1. Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, |
|
uno o più decreti
legislativi al fine di dare
organica attuazione alla
direttiva 2000/59/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi e
i residui del carico, nel
rispetto dei princìpi e
criteri direttivi generali di
cui all'articolo 2, nonché
del seguente princìpio e
criterio direttivo: prevedere
per il naviglio militare
dello Stato che con decreto
del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri
interessati, siano
determinate, tenuto conto
della particolare struttura
delle unità navali, le
specifiche prescrizioni
tecniche cui le navi da
guerra ed ausiliarie si
devono attenere, con
riferimento alle
caratteristiche di ogni
classe di unità. |
uno o più decreti
legislativi al fine di dare
organica attuazione alla
direttiva 2000/59/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi e
i residui del carico, nel
rispetto dei princìpi e
criteri direttivi generali di
cui all'articolo 2, nonché
dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
prevedere per il naviglio
militare dello Stato che con
decreto del Ministro della
difesa, di concerto con i
Ministri interessati, siano
determinate, tenuto conto
della particolare struttura
delle unità navali, le
specifiche prescrizioni
tecniche cui le navi da
guerra ed ausiliarie si
devono attenere, con
riferimento alle
caratteristiche di ogni
classe di unità; prevedere
altresì per le navi delle
Forze di polizia ad
ordinamento civile che, con
decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con
gli altri Ministri
interessati, siano
determinate, tenuto conto
della particolare struttura
delle unità navali, le
specifiche prescrizioni
tecniche cui le navi delle
predette Forze di polizia si
devono attenere, con
riferimento alle
caratteristiche di ogni
classe di unità. |
|
|
|
|
1. Al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
|
a) all'articolo
134, secondo comma, dopo le
parole: "cittadinanza
italiana" sono inserite le
seguenti: "ovvero di uno
Stato membro dell'Unione
europea"; b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani"; |
|
c)
all'articolo 138, primo
comma, n. 1^, dopo le parole:
"cittadino italiano" sono
aggiunte le seguenti: "o di
uno Stato membro dell'Unione
europea"; |
|
d) all'articolo
138, dopo il secondo comma è
aggiunto il seguente: "Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico". |
|
|
|
|
1. Il comma 4
dell'articolo 4 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"4. La cattura per
la cessione a fini di
richiamo è consentita solo
per esemplari appartenenti
alle seguenti specie:
allodola; cesena; tordo
sassello; tordo bottaccio;
merlo; pavoncella e
colombaccio. Gli esemplari
appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati
devono essere inanellati ed
immediatamente liberati". |
|
|
|
| 1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui |
Identico. |
|
al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, è
sostituita dalla seguente: |
|
"B. Valori applicabili
alle categorie indicate nella
lettera A (in euro): 1) qualunque ne sia il valore 1. Reperti archeologici 2. Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi |
|
2) 13.979 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche stampate |
|
3) 27.959 4. Acquerelli, guazzi e pastelli |
|
4) 46.598 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti |
|
5) 139.794 3. Quadri |
|
Il rispetto delle
condizioni relative ai valori
deve essere accertato al
momento della presentazione
della domanda di
restituzione. Il valore è
quello del bene nello Stato
membro destinatario della
richiesta di
restituzione". |
|
|
|
|
1. E' approvata la
decisione n. 2000/597/CE del
Consiglio, del 29 settembre
2000, relativa al sistema
delle risorse proprie delle
Comunità europee. 2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa. |
|
(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste 1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.187, è soppresso. |
|
(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione 1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.111, è sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti". |
|
(Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n.128, in materia di organizzazioni dei produttori nel settore 1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n.128, è sostituito dal seguente: "4. La zona di operatività al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori è individuata nell'intero territorio nazionale". |
|
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 non devono
comportare oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica. |
|
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonché all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187, di attuazione di direttive EURATOM in materia di 1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte" sono sostituite dalle seguenti: "e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del Comitato etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme vigenti"; b) il comma 2 è abrogato. 2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187, è soppresso il secondo periodo. 3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 è soppresso; b) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. - Autorizzazione. - Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del Comitato etico, che terrà conto, nella valutazione, dei princìpi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on Radiological Protection) nonché delle indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in medical |
|
and biomedical
research". Il piano della
ricerca, con allegato il
parere favorevole del
predetto Comitato etico, deve
essere notificato al
Ministero della salute almeno
trenta giorni prima
dell'inizio della
ricerca"; c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 è soppresso. |
|
(Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.540, in materia di etichettatura dei medicinali 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.540, e successive modificazioni, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E' istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono |
|
tenuti ad archiviare e
trasmettere a tale banca dati
il codice prodotto ed il
numero identificativo di
ciascun pezzo uscito e la
relativa destinazione; i
depositari, i grossisti, le
farmacie aperte al pubblico
ed i centri sanitari
autorizzati all'impiego di
farmaci sono tenuti ad
archiviare e trasmettere il
codice prodotto ed il numero
identificativo sia di
ciascuno dei pezzi entrati
sia di ciascuno dei pezzi
comunque usciti o impiegati
e, rispettivamente, la
provenienza o la destinazione
nei casi in cui sia diversa
dal singolo consumatore
finale; le aziende sanitarie
locali sono tenute ad
archiviare e trasmettere il
numero di codice prodotto ed
il numero identificativo di
ciascuno dei pezzi prescritti
per proprio conto; gli
smaltitori autorizzati sono
tenuti ad archiviare e
trasmettere il codice
prodotto ed il numero
identificativo di ciascuna
confezione farmaceutica
avviata allo smaltimento
quale rifiuto farmaceutico. A
decorrere dal 1^ gennaio 2003
tutte le confezioni di
medicinali immesse in
commercio dovranno essere
dotate di bollini conformi a
quanto disposto dal presente
comma. La mancata o non
corretta archiviazione dei
dati ovvero la mancata o non
corretta trasmissione degli
stessi secondo le
disposizioni del presente
comma e del decreto
ministeriale previsto dal
quarto periodo del presente
comma comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a
9.000 euro". |
|
2. Il comma 14
dell'articolo 85 della legge
23 dicembre 2000, n.388, è
abrogato. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. |
|
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
(Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n.372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata. |
|
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 2. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo articolo 2. |
|
3. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della citata
direttiva 1999/31/CE del
Consiglio, del 26 aprile
1999, dovrà provvedersi nei
limiti delle risorse
finanziarie del fondo
indicato all'articolo 2,
comma 1, lettera d). |
|
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese; b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano; c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i princìpi di mercato dell'elettricità e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi; d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione |
|
degli impianti, nel rispetto
delle competenze di
Stato, regioni ed enti
locali; e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile; f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. |
|
(Installazione di 1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, è soppresso. |
|
(Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite 1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.45, le parole: "di emanazione del presente decreto o successivamente" sono sostituite dalle seguenti: "del 1^ luglio 1998 o successivamente". |
|
(Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n.264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi 1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n.264, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico- |
|
amministrativi di altro
Stato membro dell'Unione
europea secondo le
disposizioni di quest'ultimo,
che fornisca occasionalmente
in Italia, per conto della
propria clientela, le
prestazioni di consulenza di
cui alla presente legge". |
|
(Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della navigazione concernenti le 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente: "Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non è richiesto il possesso di un titolo di studio". 2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n.566, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono abrogate; b) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 52 sono abrogate; c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 è abrogata; d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 è abrogata; e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 è abrogata; f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 è abrogata; g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: "e del diploma di scuola media superiore" sono soppresse; h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 è abrogata. |
|
(Modifica all'articolo 788 del codice della 1. Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione è inserito il seguente: "I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio". |
|
(Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione 1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di informazioni avente la finalità di consentire alle persone lese di chiedere un indennizzo; b) riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici, CONSAP spa, la funzione di organismo di indennizzo incaricato di risarcire le persone lese; |
|
c) attribuire al
risarcimento ad opera
dell'organismo di indennizzo
il carattere di
sussidiarietà; d) prevedere che la comunicazione del nome e dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle già previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa; e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'articolo 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma la funzione attribuita a tale rappresentante. |
|
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) adeguamento al regolamento (CE) n.1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa; b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e |
|
la coerenza logica,
sistematica e lessicale della
normativa; c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative; d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n.1334/2000, e successive modificazioni; e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni. |
|
2. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al
comma 1, il Governo, nel
rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui al
comma 1 e con la stessa
procedura, può emanare
disposizioni correttive e
integrative del medesimo
decreto legislativo. |
|
(Disposizioni in materia di trasmissioni 1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Princìpi generali sulle trasmissioni transfrontaliere). - 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano. 2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti |
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ai settori coordinati
dalla medesima direttiva
89/552/CEE, come modificata
dalla direttiva 97/36/CE. 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti: a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita; b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare. 5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del |
|
pubblico residente in
tale Stato della possibilità
di seguire tali eventi su di
un canale liberamente
accessibile in diretta
integrale o parziale o, a
causa di ragioni di pubblico
interesse, in differita
integrale o parziale, secondo
le modalità previste per ogni
singolo evento dalla
normativa di tale Stato,
quale risultante dalla
Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee". |
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(Disposizioni in materia 1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Televendita). - 1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. 2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose". |
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(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito". 2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n.116, è abrogato. |
|
(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il 1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, è autorizzato a destinare, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro annui, per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché per lo studio di particolari problematiche connesse con il finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi. 2. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui al comma 1 |
|
è autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su
richiesta del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, le quote dei
contributi comunitari e
statali previste per il
biennio 2000-2001. Per le
annualità successive, il
fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base
dello stato di avanzamento
del programma. 3. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n.183 del 1987. |
|
(Istituti di moneta 1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere: "h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente"; |
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b) all'articolo
11, dopo il comma 2, è
inserito il seguente: "2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica"; |
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c) dopo il Titolo
V è inserito il seguente: "Titolo V-bis. Istituti di moneta elettronica. Art. 114-bis. - (Emissione di moneta elettronica). - 1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma. 2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario. 3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria. Art. 114-ter. - (Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta |
|
elettronica si applicano
altresì i commi 2, 2-bis
e 3 dell'articolo 14. 2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare: a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia; b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4. Art. 114-quater. - (Vigilanza). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140. 2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II. 3. La Banca d'ltalia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito. |
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Art. 114-quinquies. -
(Deroghe). - 1. La Banca
d'Italia può esentare gli
istituti di moneta
elettronica dall'applicazione
di disposizioni previste dal
presente titolo, quando
ricorrono una o più delle
seguenti condizioni: a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria; b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante; c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto. 2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria. 3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento"; d) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera g), dopo le parole: "gruppo bancario;" sono aggiunte le seguenti: "degli istituti di moneta elettronica"; e) dopo l'articolo 131 è inserito il seguente: "Art. 131-bis. - (Abusiva emissione di moneta elettronica). - 1. Chiunque |
|
emette moneta elettronica
senza essere iscritto
nell'albo previsto
dall'articolo 13 o in quello
previsto dall'articolo
114-bis, comma 2, è
punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni e con
la multa da 2.066 euro a
10.329 euro"; |
|
f) l'articolo
132-bis è sostituito
dal seguente: "Art. 132-bis. - (Denunzia al pubblico ministero). - Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi (UIC) possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile"; g) all'articolo 133: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Abuso di denominazione)"; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche"; 3) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis" e dopo la parola: "banche" sono aggiunte le seguenti: "e dagli istituti di moneta elettronica"; h) all'articolo 144, comma 1, dopo le parole: "109, commi 2 e 3," è inserita la seguente: "114-quater,". |
|
(Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica: a) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-bis) istituti di moneta elettronica"; b) all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, la parola: "m)" è sostituita dalla seguente: "m-bis)"; c) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, dopo le parole: "gli enti creditizi,", sono inserite le seguenti: "gli istituti di moneta elettronica,". |
|
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma
1)
|
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi
1 e 3)
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|
98/24/CE del
Consiglio, del 7 aprile 1998,
sulla protezione della salute
e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici
durante il lavoro
(quattordicesima direttiva
particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva
89/391/CEE). 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili. 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. |
|
2000/14/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio
2000, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri concernenti
l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a
funzionare all'aperto. |
Identica. |
|
2000/20/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 maggio
2000, che modifica la
direttiva 64/432/CEE del
Consiglio relativa a problemi
di polizia sanitaria in
materia di scambi
intracomunitari di animali
delle specie bovina e
suina. |
Identica. |
|
2000/37/CE della
Commissione, del 5 giugno
2000, che modifica il
capitolo VI-bis -
Farmacovigilanza - della
direttiva 81/851/CEE del
Consiglio per il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri relative ai medicinali
veterinari. |
Identica. |
|
2000/38/CE della
Commissione, del 5 giugno
2000, che modifica il
capitolo V-bis -
Farmacovigilanza - della
direttiva 75/319/CEE del
Consiglio concernente il
ravvicinamento delle
disposizioni legislative,
regolamentari ed
amministrative relative alle
specialità medicinali. |
Identica. |
|
2000/59/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi e
i residui del carico. |
Soppressa. |
|
2000/62/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 ottobre
2000, che modifica la
direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto
di merci pericolose per
ferrovia. |
Identica. |
|
2000/65/CE del
Consiglio, del 17 ottobre
2000, che modifica la
direttiva 77/388/CEE quanto
alla determinazione del
debitore dell'imposta sul
valore aggiunto. |
Identica. |
|
2000/70/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre
2000, che modifica la
direttiva 93/42/CE del
Consiglio per quanto riguarda
i dispositivi medici che
incorporano derivati stabili
del sangue o del plasma
umano. |
Identica. |
|
2001/17/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001,
in materia di risanamento e
liquidazione delle imprese di
assicurazione. |
Identica. |
|
2001/20/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001,
concernente il ravvicinamento
delle disposizioni
legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati
membri relative
all'applicazione della buona
pratica clinica
nell'esecuzione della
sperimentazione clinica di
medicinali ad uso umano. |
Identica. |
|
2001/24/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001,
in materia di risanamento e
di liquidazione degli enti
creditizi. |
Identica. |
|
2001/37/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2001,
sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative,
regolamentari e
amministrative degli Stati
membri relative alla
lavorazione, alla
presentazione e alla vendita
dei prodotti del tabacco. |
Identica. |
|
2001/40/CE del
Consiglio, del 28 maggio
2001, relativa al
riconoscimento reciproco
delle decisioni di
allontanamento dei cittadini
di paesi terzi. |
Identica. |
|
2001/44/CE del
Consiglio, del 15 giugno
2001, che modifica la
direttiva 76/308/CEE relativa
all'assistenza reciproca in
materia di recupero dei
crediti risultanti da
operazioni che fanno parte
del sistema di finanziamento
del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia,
nonché dei prelievi agricoli,
dei dazi doganali,
dell'imposta sul valore
aggiunto e di talune
accise. |
Identica. |
|
2001/51/CE del
Consiglio, del 28 giugno
2001, che integra le
disposizioni dell'articolo 26
della convenzione di
applicazione dell'accordo di
Schengen del 14 giugno
1985. |
Identica. |
|
2001/55/CE del
Consiglio, del 20 luglio
2001, sulle norme minime per
la concessione della
protezione temporanea in caso
di afflusso massiccio di
sfollati e sulla promozione
dell'equilibrio degli sforzi
tra gli Stati membri che
ricevono gli sfollati e
subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli
stessi. |
Identica. |
|
2001/64/CE del
Consiglio, del 31 agosto
2001, che modifica la
direttiva 66/401/CEE relativa
alla commercializzazione
delle sementi di piante
foraggere e la direttiva
66/402/CEE relativa alla
commercializzazione delle
sementi di cereali. |
Identica. |
|
2001/78/CE della
Commissione, del 13 settembre
2001, che modifica l'allegato
IV della direttiva 93/36/CEE
del Consiglio, gli allegati
IV, V e VI della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, gli
allegati III e IV della
direttiva 92/50/CEE del
Consiglio, modificate dalla
direttiva 97/52/CE, nonché
gli allegati da XII a XV,
XVII e XVIII della direttiva
93/38/CEE del Consiglio,
modificata dalla direttiva
98/4/CE (Direttiva
sull'impiego di modelli di
formulari nella pubblicazione
degli avvisi di gare
d'appalto pubbliche). |
|
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e
3)
|
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e
3)
|
|
93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre
1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. |
|
1999/63/CE del
Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso
dall'Associazione armatori
della Comunità europea (ECSA)
e dalla Federazione dei
sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. |
|
1999/92/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre
1999, relativa alle
prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela
della sicurezza e della
salute dei lavoratori che
possono essere esposti al
rischio di atmosfere
esplosive (quindicesima
direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). |
Identica. |
|
2000/13/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri concernenti
l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la
relativa pubblicità. |
Identica. |
|
2000/26/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 maggio
2000, concernente il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri in materia di
assicurazione della
responsabilità civile
risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica
le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio
(quarta direttiva
assicurazione
autoveicoli). |
Identica. |
|
2000/28/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre
2000, che modifica la
direttiva 2000/12/CE relativa
all'accesso all'attività
degli enti creditizi ed al
suo esercizio. |
Soppressa. |
|
2000/31/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi
della società
dell'informazione, in
particolare il commercio
elettronico, nel mercato
interno ("direttiva sul
commercio
elettronico"). |
Identica. |
|
2000/34/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno
2000, che modifica la
direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni
aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al
fine di comprendere i settori
e le attività esclusi dalla
suddetta direttiva. |
Identica. |
|
2000/35/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni
commerciali. |
Identica. |
|
2000/36/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno
2000, relativa ai prodotti di
cacao e di cioccolato
destinati all'alimentazione
umana. |
Identica. |
|
2000/43/CE del
Consiglio, del 29 giugno
2000, che attua il principio
della parità di trattamento
fra le persone
indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica. |
Identica. |
|
2000/46/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre
2000, riguardante l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza
prudenziale dell'attività
degli istituti di moneta
elettronica. |
Soppressa. |
|
2000/53/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa ai veicoli
fuori uso. |
Identica. |
|
2000/59/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi e
i residui del carico. 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. |
|
2000/77/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre
2000, recante modifica della
direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i
principi relativi
all'organizzazione dei
controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione
animale. |
Identica. |
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2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità
di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni
di lavoro. |
Identica. |
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2000/79/CE del
Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo
sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del
personale di volo
nell'aviazione civile
concluso da Association of
European Airlines (AEA),
European Transport Workers'
Federation (ETF), European
Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline
Association (ERA) e
International Air Carrier
Association (IACA). |
Identica. |
|
2001/12/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la
direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo
sviluppo delle ferrovie
comunitarie. |
Identica. |
|
2001/13/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la
direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle
licenze delle imprese
ferroviarie. |
Identica. |
|
2001/14/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio
2001, relativa alla
ripartizione della capacità
di infrastruttura
ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura
ferroviaria e alla
certificazione di
sicurezza. |
Identica. |
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2001/15/CE della
Commissione, del 15 febbraio
2001, sulle sostanze che
possono essere aggiunte a
scopi nutrizionali specifici
ai prodotti alimentari
destinati ad un'alimentazione
particolare. |
Identica. |
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2001/16/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa all'interoperabilità
del sistema ferroviario
transeuropeo
convenzionale. |
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2001/18/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 marzo 2001,
sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e
che abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio. |
Identica. |
|
2001/19/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio
2001, che modifica le
direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio
relative al sistema generale
di riconoscimento delle
qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE,
85/432/CEE, 85/433/CEE e
93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di
infermiere responsabile
dell'assistenza generale,
dentista, veterinario,
ostetrica, architetto,
farmacista e medico. |
Identica. |
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2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti. |
Identica. |
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2001/29/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio
2001, sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti
connessi nella società
dell'informazione. |
Identica. |
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2001/42/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la
valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi
sull'ambiente. |
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2001/45/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno
2001, che modifica la
direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai
requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante
il lavoro (seconda direttiva
particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva
89/391/CEE). |
Identica. |
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2001/46/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio
2001, recante modificazione
della direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i
principi relativi
all'organizzazione dei
controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione
animale e delle direttive
70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio,
relative all'alimentazione
animale. |
Identica. |
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2001/65/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre
2001, che modifica le
direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per
quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti
annuali e consolidati di
taluni tipi di società nonché
di banche e di altre
istituzioni finanziarie. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. |
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ALLEGATO C
(Articolo 3, comma
1)
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Soppresso. |
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2000/9/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa agli impianti a fune
adibiti al trasporto di
persone. |
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2000/75/CE del
Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce
disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta
e di eradicazione della
febbre catarrale degli
ovini. |
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