XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1512
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato italiano concorre, con le modalità di cui alla
presente legge, all'effettuazione delle celebrazioni per il
centocinquantesimo anniversario della nascita di Enrico
Dell'Acqua, pioniere dell'esportazione italiana, da svolgere
nel comune di Busto Arsizio, nel corso del triennio
2001-2003.
Art. 2.
1. Nel quadro delle celebrazioni di cui all'articolo 1,
l'Associazione denominata "Centro studi Enrico Dell'Acqua", di
seguito denominata "Associazione", in considerazione delle
proprie finalità statutarie, volte a favorire e promuovere,
senza scopo di lucro, iniziative di studio e di ricerca per
l'approfondimento e la divulgazione dei temi e dei problemi
relativi all'export, è autorizzata a realizzare le
iniziative di cui all'articolo 3, alle quali lo Stato concorre
nella misura prevista dall'articolo 4.
Art. 3.
1. L'Associazione provvede alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) organizzazione di un convegno sull'export
meccano-tessile, che coinvolga prevalentemente le piccole e
medie imprese, gli enti pubblici e privati, gli organi di
stampa e gli operatori più rappresentativi del
settore;
b) indizione di un concorso di tesi di laurea su
Enrico Dell'Acqua, riservato agli studenti iscritti alle
università aventi sede nelle città di Milano, Pavia, Novara
e Castellanza;
c) indizione di un premio giornalistico
finalizzato all'interpretazione e alla valorizzazione della
figura umana e imprenditoriale di Enrico Dell'Acqua;
d) organizzazione della rassegna "Busto Expo
2000", in prospettiva storica, culturale, industriale e
informatica, da avviare nel 2001 e da attuare nel 2003, al
fine di progettare il futuro imprenditoriale in un rinnovato
quadro economico internazionale.
Art. 4.
1. Al fine di contribuire al finanziamento delle
iniziative di cui all'articolo 3, è attribuito
all'Associazione un contributo pari a lire 200 milioni per
l'anno 2001, lire 730 milioni per l'anno 2002 e lire 200
milioni per l'anno 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.