XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1512




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato italiano concorre, con le modalità di cui alla presente legge, all'effettuazione delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della nascita di Enrico Dell'Acqua, pioniere dell'esportazione italiana, da svolgere nel comune di Busto Arsizio, nel corso del triennio 2001-2003.


Art. 2.

        1. Nel quadro delle celebrazioni di cui all'articolo 1, l'Associazione denominata "Centro studi Enrico Dell'Acqua", di seguito denominata "Associazione", in considerazione delle proprie finalità statutarie, volte a favorire e promuovere, senza scopo di lucro, iniziative di studio e di ricerca per l'approfondimento e la divulgazione dei temi e dei problemi relativi all'export, è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 3, alle quali lo Stato concorre nella misura prevista dall'articolo 4.


Art. 3.

        1. L'Associazione provvede alla realizzazione delle seguenti iniziative:

            a) organizzazione di un convegno sull'export meccano-tessile, che coinvolga prevalentemente le piccole e medie imprese, gli enti pubblici e privati, gli organi di stampa e gli operatori più rappresentativi del settore;

            b) indizione di un concorso di tesi di laurea su Enrico Dell'Acqua, riservato agli studenti iscritti alle università aventi sede nelle città di Milano, Pavia, Novara e Castellanza;
            c) indizione di un premio giornalistico finalizzato all'interpretazione e alla valorizzazione della figura umana e imprenditoriale di Enrico Dell'Acqua;

            d) organizzazione della rassegna "Busto Expo 2000", in prospettiva storica, culturale, industriale e informatica, da avviare nel 2001 e da attuare nel 2003, al fine di progettare il futuro imprenditoriale in un rinnovato quadro economico internazionale.


Art. 4.

        1. Al fine di contribuire al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 3, è attribuito all'Associazione un contributo pari a lire 200 milioni per l'anno 2001, lire 730 milioni per l'anno 2002 e lire 200 milioni per l'anno 2003.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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